Cassazione Penale, Ordinanza n. 22772/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 21 gennaio 2025 il Tribunale di Cosenza ha condannato l'imputato alla pena di euro 2.750,00 di ammenda per la violazione dell'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, articolava tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta integrazione del reato contestato; 2) omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3) mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Con successiva memoria il difensore insisteva per l'accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo e il terzo motivo non si confrontassero criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già dedotte in appello e già motivatamente respinte; il secondo motivo è stato considerato inammissibile perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua, logica e coerente con le risultanze processuali, dunque non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che le censure sulla sussistenza del reato non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata.
Richiamato per il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; la Corte osserva che la Corte territoriale aveva motivato il diniego del beneficio.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il diniego è stato ritenuto sorretto da motivazione congrua e coerente, quindi non censurabile in cassazione.
Le impugnazioni devono contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta.
La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
Non citato.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con conferma della condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve costituire una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; se si limita a riprodurre le censure già formulate in appello, senza confrontarsi con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione, è inammissibile per difetto di specificità.
- La mera deduzione di carenze o illogicità motivazionali, se non accompagnata da un confronto puntuale con il decisum impugnato, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo ove la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; quando il giudice di merito espone una motivazione congrua e coerente con le emergenze processuali, la decisione è insindacabile in sede di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono per legge la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisate.
- La richiesta del beneficio della non menzione e quella sulle attenuanti generiche devono essere supportate da doglianze specifiche e riferite alla motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione di censure già respinte in appello non consente l'accesso al giudizio di legittimità.
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