Cassazione Penale, Sentenza n. 18340/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 21/04/2021 che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Cosenza di rigetto della richiesta di revoca della confisca di prevenzione dei beni. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) vizio di motivazione per presunta contraddittorieta' e insufficienza della motivazione rispetto all'eccezione di contrasto tra giudicati e alla sopravvenuta cessazione della pericolosita' sociale (revoca della sorveglianza speciale e altri provvedimenti favorevoli); (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 28 d.lgs. n.159/2011 in relazione all'art. 568 c.p.p., sostenendo che la richiesta di revoca avrebbe dovuto essere riqualificata in revocazione alla luce di orientamenti successivi (Sez. U n.3512 del 2022 e Corte cost. n.24 del 2019) e del principio del favor impugnationis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il sindacato di cassazione e' limitato a questioni di legge e che la motivazione del giudice di merito non era apparente o inesistente: i provvedimenti favorevoli al ricorrente non scalfivano il giudizio di pericolosita' relativo al periodo coperto dalla confisca. Sul secondo motivo ha confermato che l'art. 28 d.lgs. n.159/2011 non si applica retroattivamente alle misure adottate prima del 13/10/2011, per le quali la competenza alla revoca spetta all'organo che aveva disposto la confisca ai sensi dell'art. 7 della legge 27/12/1956 n.1423. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa connessi alla proposta impugnazione.
Norme richiamate
comma 1, lett. e) e lett. b)
Limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione: il vizio di travisamento della prova e' estraneo salvo che l'omissione o la ricostruzione siano talmente gravi da costituire violazione di legge
Prevede il rimedio della revocazione per le decisioni definitive sulla confisca di prevenzione, ma la norma non si applica alle confische adottate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. (13/10/2011)
Principio del favor impugnationis non impone la riqualificazione quando la disciplina introdotta successivamente non e' applicabile al caso di specie per effetto di non retroattivita'
legge 27 dicembre 1956, n.1423
Per le confische disposte prima del 13/10/2011 la competenza per la revoca resta attribuita all'organo che aveva disposto la confisca
art. 74 e art. 73, comma 5
Norme penali relative al traffico di sostanze stupefacenti menzionate nei fatti: riqualificazioni e prescrizioni che hanno inciso sulle posizioni penali del ricorrente ma ritenute non idonee a mutare la decisione di prevenzione relativa a periodo anteriore
Corte cost. n.186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilita' di condannare per colpa il ricorrente che propone impugnazioni infondate, a supporto della misura di pagamento alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020; Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020
Precedenti che precisano i limiti del sindacato in cassazione nei procedimenti di prevenzione e l'interpretazione sull'ambito di applicazione dell'art. 28 d.lgs. 159/2011
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione la Corte di cassazione esercita un sindacato essenzialmente di legalita'; contestazioni di merito o travisamenti della prova sono ammissibili in cassazione solo se configurano una violazione di legge grave ovvero una motivazione apparente o inesistente
- La disciplina di revoca prevista dall'art. 28 d.lgs. n.159/2011 non si applica retroattivamente alle confische adottate prima del 13/10/2011: per questi casi resta ferma la competenza dell'organo che ha disposto la confisca secondo la normativa previgente (legge n.1423/1956)
- Provvedimenti successivi favorevoli al soggetto (assoluzioni, revoca della sorveglianza, affidamento in prova) non determinano automaticamente la revoca ex tunc di una confisca di prevenzione riferita a un periodo anteriore; occorre dimostrare una reale inconciliabilita' tra i giudicati o che i nuovi elementi incidano sulla fondatezza della misura nel periodo originario
- La richiesta di riqualificazione di una impugnazione (ad es. in revocazione) puo' essere preclusa se la normativa che dovrebbe essere applicata non ha effetto retroattivo o se l'interpretazione giurisprudenziale non consente tale riqualificazione
- Proporre impugnazioni manifestamente infondate in materia di prevenzione puo' comportare l'addebito delle spese e sanzioni economiche a titolo di colpa processuale
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