Cassazione Penale, Sentenza n. 26638/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputati)
La controversia
Il procedimento riguarda la gestione di biomasse da parte della società Le Verdi Praterie s.r.l. in un impianto di digestione anaerobica destinato alla produzione di energia elettrica e digestato per uso agricolo. Secondo l'accusa, varie irregolarità nella filiera produttiva avrebbero escluso la qualifica di sottoprodotti per le biomasse e la natura di prodotto per il digestato, imponendo la qualificazione dei materiali come rifiuti e integrando il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; inoltre, tali irregolarità avrebbero determinato l'indebita percezione di incentivi GSE, con contestazione alternativa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche o indebita percezione di erogazioni pubbliche. Il ricorso del Procuratore generale censura la sentenza di appello che ha confermato l'assoluzione: deduce anzitutto omessa o apparente motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente la decisione di primo grado e avrebbe liquidato le censure del pubblico ministero senza confrontarsi con esse. Quanto al capo relativo al traffico illecito di rifiuti, il ricorrente lamenta la mancata considerazione della rigidità dei requisiti dell'art. 184-bis d.lgs. 152/2006 e contesta la qualificazione come non rilevanti di violazioni concernenti pollina, farinaccio, nocciolino, digestato e sversamenti di liquami, nonché l'erroneo richiamo all'assenza di danno ambientale, trattandosi a suo dire di reato di pericolo. Quanto al capo relativo agli incentivi GSE, contesta che la rilevanza penale sia stata limitata al momento genetico dell'ottenimento del beneficio, sostenendo che anche condotte decettive successive potevano incidere sulla percezione periodica degli incentivi. La parte civile GSE ha aderito al ricorso, mentre le difese hanno chiesto l'inammissibilità o il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto infondata l'eccezione di mancanza di motivazione, osservando che in presenza di doppia conforme la motivazione delle sentenze di merito va letta unitariamente e che le questioni decisive erano state affrontate e disattese con motivazione non apparente. Nel merito, ha confermato che le irregolarità accertate nella gestione dell'impianto erano state ritenute sporadiche e non tali da trasformare i sottoprodotti in rifiuti o da integrare una gestione abusiva di rifiuti ai sensi dell'art. 452-quaterdecies c.p., mancando lo sviamento dall'attività autorizzata e l'esposizione a concreto pericolo del bene giuridico tutelato. Ha inoltre condiviso la conclusione secondo cui, esclusa la base del traffico illecito di rifiuti, veniva meno anche il presupposto della contestazione sugli incentivi GSE, e che comunque le ulteriori censure sull'urbanistica e sulla falsità della rappresentazione non rientravano nel perimetro del ricorso o risultavano comunque già disattese dai giudici di merito. Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di impugnazione proposta dal pubblico ministero.
Norme richiamate
richiede una gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti; l'abusività va intesa in connessione con la concreta difformità dall'attività autorizzata e non è integrata da mere irregolarità formali o sporadiche.
i materiali trattati restano sottoprodotti se le violazioni riscontrate non fanno perdere, in concreto, una delle condizioni normative che consentono di escludere la qualifica di rifiuto.
richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina applicata alla pollina; la Corte non ne fa una diversa applicazione, limitandosi a rilevare l'infondatezza della censura nel quadro delle valutazioni di merito.
art. 23 del Regolamento comunitario n. 1069/2009
evocato nel ricorso come base normativa asseritamente mancante per il trattamento della pollina.
D.M. n. 5046 del 2006
richiamato con riferimento alla dedotta necessità di un piano di utilizzazione agronomica per il nocciolino.
richiamato per la perizia disposta nel giudizio abbreviato, valorizzata dai giudici di merito.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
il vizio di motivazione è deducibile come violazione di legge solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente nelle sentenze di proscioglimento confermate in appello.
art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.
contro la sentenza di appello che conferma il proscioglimento il ricorso è ammesso solo per violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
l'illogicità manifesta della motivazione non è deducibile nel ricorso avverso doppia conforme assolutoria, salvo motivazione inesistente o apparente.
la censura è stata ritenuta infondata perché, esclusa la base fattuale del presupposto illecito, viene meno la contestazione di indebita percezione collegata agli incentivi.
ai fini della fattispecie rileva il conseguimento indebito dell'erogazione pubblica, non il suo mero mantenimento; la Corte conferma che la condotta decettiva è concentrata sul momento genetico di ottenimento.
richiamato come norma sul concorso di persone nelle imputazioni contestate.
richiamato nella contestazione come continuazione tra i fatti contestati.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una doppia conforme assolutoria, il vizio di motivazione è deducibile solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente; non è consentita una rivalutazione del merito sotto forma di critica alla lettura delle prove.
- La nozione di "gestione abusiva" nel traffico illecito di rifiuti richiede una concreta e totale difformità dall'attività autorizzata: mere irregolarità isolate o sporadiche, non incidenti sulla natura del materiale e sull'utilizzo lecito autorizzato, non trasformano automaticamente i sottoprodotti in rifiuti.
- Ai fini dell'art. 452-quaterdecies c.p., la condotta deve esporre concretamente a pericolo l'ambiente o la pubblica incolumità; ove il giudice di merito accerti che il materiale è stato trattato come sottoprodotto e destinato a un uso agronomico lecito, il fatto può essere ritenuto non tipico.
- L'elemento soggettivo del traffico illecito di rifiuti richiede la consapevolezza della gestione abusiva e del disegno unitario delle operazioni; l'assenza di prova su abitualità, strumentalità e fine di profitto esclude il dolo richiesto dalla fattispecie.
- Per i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche e di truffa aggravata ai danni di ente erogatore, la rilevanza penale si concentra sul momento genetico dell'ottenimento del beneficio; se manca la base fattuale dell'illecito presupposto e la rappresentazione decettiva rilevante, la contestazione non può reggere.
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