Cassazione Penale, Ordinanza n. 28730/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per tre capi di imputazione: detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Con quattro motivi ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della responsabilità per il reato in materia di stupefacenti, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio; 2) violazione di legge per l'omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; 3) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva contestata; 4) violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo richiedesse una inammissibile rivalutazione del merito e del materiale probatorio; il secondo non superasse la motivazione della Corte territoriale sul diniego della lieve entità, giudicata adeguatamente fondata sulla complessiva gravità e professionalità dell'attività di spaccio; il terzo fosse diretto contro una motivazione immune da vizi logici sul diniego delle attenuanti generiche e sulla loro prevalenza sulla recidiva; il quarto fosse infondato perché l'art. 131-bis richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, condizioni escluse dal giudice di merito. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio contestato al capo 1.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza; il riconoscimento va escluso quando anche uno solo degli elementi rilevanti deponga contro la minima offensività.
Richiamato come norma incriminatrice del capo 2.
Richiamato come norma incriminatrice del capo 3, in concorso con l'aggravante contestata e con il vincolo della continuazione.
Richiamato come aggravante del delitto di lesioni contestato al capo 3.
Richiamato con riferimento al vincolo della continuazione tra le condotte contestate.
La Corte ribadisce che, anche dopo la riforma del 2006, il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una rilettura autonoma del fatto o del materiale probatorio.
La particolare tenuità del fatto presuppone congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, da valutarsi secondo gli indici dell'art. 133, comma 1, c.p.
È il parametro cui rapportare la valutazione sulla tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
Richiamato implicitamente nella statuizione di condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; il vizio motivazionale non può essere usato per sostituire una nuova ricostruzione del fatto.
- Ai fini della lieve entità nei reati in materia di stupefacenti, il giudice deve compiere una valutazione globale di tutti gli elementi normativamente rilevanti, sia relativi alla condotta sia alla sostanza; la lieve entità va esclusa quando anche uno solo di tali elementi renda non minima l'offesa.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi sintomatici della non tenue offensività o della non occasionalità della condotta; la norma richiede cumulativamente tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento.
- Le censure sulle attenuanti generiche e sul loro bilanciamento con la recidiva sono insindacabili in cassazione se la motivazione della sentenza di merito è logica, coerente e conforme alle emergenze processuali.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano cause di esonero.
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