Cassazione Civile, Ordinanza n. 10368/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento per i danni subiti da un veicolo in occasione di un sinistro stradale, proposta dalla cessionaria del credito del danneggiato nei confronti del conducente ritenuto responsabile e della sua compagnia assicuratrice. In primo grado, dopo la costituzione dell’assicurazione e il rinvio disposto per rinnovare la notifica nei confronti dell’altra convenuta, l’assicurazione sollevò in una udienza successiva l’eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda per mancata messa a disposizione del veicolo sinistrato ai fini della stima del danno e produsse documenti. L’attrice eccepì la tardività dell’eccezione e della produzione documentale, chiedendo un rinvio per controdedurre e produrre a sua volta documenti. Il giudice di pace non concesse il rinvio e dichiarò improponibile la domanda; il tribunale, investito dell’appello, confermò rilevando che dall’interpretazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni private derivava il mancato avveramento della condizione di procedibilità per la mancata esibizione del veicolo. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente dedusse, da un lato, la violazione degli artt. 319 e 320 c.p.c., sostenendo che il tribunale non aveva considerato tardiva l’eccezione di improcedibilità formulata solo alla successiva udienza; dall’altro, la violazione degli artt. 320 e 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., lamentando che il giudice di pace non avesse concesso termini o rinvio per depositare documenti utili a contrastare l’eccezione avversaria. Le intimate non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo perché l’udienza successiva a quella fissata per la rinnovazione della citazione doveva essere considerata, per tutte le parti, la prima udienza di comparizione e trattazione, essendo ancora incompleto il contraddittorio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la ricorrente ha dedotto un vizio del giudice di primo grado senza individuare in concreto quale pregiudizio al diritto di difesa fosse derivato dalla mancata concessione del rinvio e senza specificare quali documenti avrebbe potuto produrre e in che modo essi avrebbero potuto superare la prova valorizzata dal tribunale. Ne è seguito il rigetto del ricorso; non essendovi costituzione delle intimate, la Corte non ha pronunciato sulle spese e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il rinvio può essere funzionale alla piena esplicazione del contraddittorio, ma la sua mancata concessione non determina di per sé cassazione se non viene dimostrato un concreto pregiudizio difensivo.
È richiamato per sostenere che l’udienza successiva alla rinnovazione della citazione non poteva essere equiparata alla prima udienza; la Corte invece ritiene che, in presenza di contraddittorio non integro, tale udienza debba valere come prima udienza per tutte le parti.
È invocato a tutela del contraddittorio; la Corte non ne ravvisa violazione autonoma, poiché la censura non specifica il concreto vulnus difensivo.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa è violato solo se la parte indica in concreto quale attività difensiva le sia stata preclusa e la rilevanza decisiva della stessa.
art. 111 Cost.
Il giusto processo non è vulnerato in astratto dalla mancata concessione di un rinvio, ma solo quando ne derivi un effettivo pregiudizio al contraddittorio e alla difesa.
art. 145 Codice delle assicurazioni private
La mancata ottemperanza all’obbligo di mettere a disposizione il veicolo per la stima del danno è letta come mancato avveramento della condizione giuridica essenziale di proponibilità dell’azione risarcitoria.
art. 148 Codice delle assicurazioni private
L’obbligo del danneggiato di esibire il veicolo danneggiato per la perizia assicurativa è considerato un presupposto rilevante ai fini della proponibilità della domanda.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la citazione di una parte convenuta deve essere rinnovata, l’udienza successiva va considerata, per tutte le parti, come prima udienza di comparizione e trattazione, poiché il contraddittorio non può dirsi integro prima dell’integrazione del rapporto processuale.
- La deduzione in cassazione di un error in procedendo non è sufficiente in astratto: il ricorrente deve indicare concretamente quale attività difensiva gli sia stata preclusa e quale diverso esito avrebbe potuto ottenere senza il vizio denunciato.
- La mancata concessione di un rinvio o di termini istruttori non integra di per sé violazione del diritto di difesa se la parte non specifica i documenti o le prove che avrebbe potuto produrre e la loro decisiva incidenza sul giudizio.
- In materia di risarcimento da sinistro stradale, la mancata messa a disposizione del veicolo per la stima assicurativa può essere letta come mancato avveramento della condizione di proponibilità dell’azione, secondo il combinato disposto delle norme del Codice delle assicurazioni richiamate dal giudice di merito.
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