Cassazione Civile, Ordinanza n. 28890/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi fondato su iscrizione a ruolo per IVA e IRPEF 2013, insieme alla cartella di pagamento presupposta. Il contribuente aveva sostenuto che la cartella non fosse stata legittimamente notificata, perché la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale, prevista nell’ambito della notificazione ex art. 140 c.p.c., era stata affidata a un operatore di posta privata (Nexive) in un momento in cui, secondo la tesi accolta nei gradi di merito, ciò avrebbe determinato l’inesistenza della notificazione. La CTR aveva confermato l’annullamento ritenendo inesistente la notifica della cartella. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo nullità della sentenza per violazione della disciplina sulle notificazioni, in particolare degli artt. 16 d.lgs. 546/1992, 140 c.p.c., 4 d.lgs. 261/1992, L. 890/1982 e norme collegate, sostenendo che nel periodo considerato la notifica della sola raccomandata informativa tramite operatore privato munito di licenza individuale era valida e non integrava un’ipotesi di inesistenza della notificazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha chiarito che, nel periodo di liberalizzazione parziale del settore postale e prima del compimento della liberalizzazione totale, era valida la notificazione effettuata tramite operatore postale privato in possesso di licenza individuale ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 261/1999. Ha inoltre precisato che il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 299/2020 sugli atti processuali e sull’operatore di posta privata senza titolo non era applicabile alla notificazione di un atto amministrativo tributario. Nel caso concreto, la cartella era stata notificata secondo lo schema dell’art. 140 c.p.c. da Poste Italiane, mentre la successiva raccomandata informativa era stata inviata da operatore privato; pertanto la CTR aveva erroneamente confuso l’atto notificato con la modalità di invio della raccomandata e aveva applicato in modo improprio la giurisprudenza sull’inesistenza della notifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come parametro sulla disciplina delle notificazioni nel processo tributario
utilizzato per la notificazione della cartella con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata informativa
art. 4 d.lgs. 261/1992
interpretato nel senso che, nel periodo di parziale liberalizzazione, la notifica tramite operatore postale privato con licenza individuale era valida
art. 5, comma 1, d.lgs. 261/1999
richiamato quale titolo abilitativo della licenza individuale dell’operatore privato
indicata come norma che ha completato la liberalizzazione del settore postale
richiamata nel quadro normativo delle notificazioni
richiamato come intervento di liberalizzazione parziale del servizio postale
richiamato nel sistema delle notificazioni a mezzo posta e della disciplina degli operatori postali
richiamato nel ricorso, ma non risulta centrale nella ratio decidendi
Cass. n. 15360/2020
"In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è valida la notifica compiuta -nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017- tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali"
precedente ritenuto applicabile e decisivo per affermare la validità della notifica tramite operatore privato munito di licenza individuale
Cass. n. 25521/2020
richiamata in adesione al precedente appena citato
Cass. n. 21011/2021
richiamata a conferma dell’orientamento sulla validità della notifica
Cass., Sez. Un., n. 299/2020
"In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio dei 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017"
ritenuta non pertinente perché riferita agli atti processuali/giudiziari, non agli atti amministrativi tributari
Massime di principio
- Nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notificazione di un atto impositivo può essere validamente completata mediante operatore postale privato in possesso di licenza individuale, senza che ciò determini di per sé l’inesistenza della notifica.
- La disciplina elaborata per la notificazione degli atti processuali o giudiziari non si trasferisce automaticamente alle notificazioni di atti amministrativi tributari, che vanno valutate alla luce della loro specifica natura.
- Quando la notifica ex art. 140 c.p.c. sia eseguita da un operatore abilitato e la raccomandata informativa sia il solo segmento affidato al vettore privato, non è corretto qualificare l’intera notifica come inesistente per il solo fatto dell’intervento del privato.
- L’inesistenza della notificazione costituisce un’ipotesi residuale e non può essere affermata quando l’attività notificatoria sia comunque riconducibile a un modulo procedimentale previsto dalla legge e svolto da soggetto munito del titolo abilitativo richiesto.
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