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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15635/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che aveva sostituito la misura dell'obbligo di dimora con misura cumulativa (obbligo di dimora + presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria). Il ricorrente deduce vizio di motivazione ai sensi degli artt. 274 lett. c) e 275 comma 1 c.p.p., sostenendo che la motivazione è distonica rispetto ai dati investigativi: avrebbe solo preso in consegna per conto di terzo una porzione di stupefacente senza consapevolezza; assenza di partecipazione a progetto di spaccio; carattere non pericoloso e mancata esigenza specialpreventiva; contestata anche la proporzionalità, adeguatezza e l'attualità del pericolo ritenuto dal giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale di Palermo abbia correttamente motivato la valutazione del pericolo di recidiva sulla base del coinvolgimento del ricorrente nel recupero della droga e delle modalità notturne e circospette dell'azione, tali da indicare una scelta deliberata volta a partecipare al progetto di immissione nello spaccio. Ha escluso un vizio manifesto di motivazione e ha confermato la proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare adottata. Per l'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Norma citata per il cumulativo riferimento alle fattispecie penali; richiamata in relazione ai reati per cui è stata disposta la misura cautelare.

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma del testo unico stupefacenti applicata ai fatti contestati; rilevante per la qualificazione del reato e per la valutazione della necessità delle misure cautelari.

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Articolo relativo ai requisiti di motivazione degli atti; era contestata la presunta violazione per insufficiente o contraddittoria motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 275, comma 1, c.p.p.

    Ulteriore presidio sulla motivazione degli atti; il ricorrente sosteneva carenze motivazionali che la Corte ha ritenuto invece non manifeste né decisive.

  • art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto); in base a tali lett. la difesa ha formulato il motivo dedotto.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna a pagare le spese e la somma alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016 (Rv. 267965-01)

    Principio richiamato: per le misure cautelari la sussistenza del pericolo 'attuale' di reiterazione può fondarsi su una valutazione prognostica delle modalità del fatto, della personalità e del contesto; l'attualità può sussistere anche senza opportunità immediata di recidiva.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione richiede, per censure sulla motivazione, che emerga un vizio manifesto o una contraddizione evidente: mere divergenze nella valutazione dei fatti non sono sufficiente motivo di accoglimento.
  • In tema di misure cautelari personali, l'elemento dell'attualità del pericolo di reiterazione può essere fondato su una valutazione prognostica che consideri modalità di condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale, anche se non vi siano opportunità immediate di ricaduta.
  • Comportamenti quali il recupero attivo di stupefacenti e modalità notturne e circospette possono essere valutati come indici significativi di partecipazione al progetto criminoso e di 'personalità negativa' rilevante ai fini cautelari, anche in presenza di precedente incensuratezza.
  • La proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare devono risultare motivate; se il giudice (di merito) spiega coerentemente il nesso tra fatti, pericolosità e misura, la valutazione non è sindacabile in sede di legittimità salvo profili di manifesta illogicità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta generalmente condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque il ricorso privo di prospettiva concreta può comportare conseguenze economiche.

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