Cassazione Penale, Sentenza n. 34187/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Balzano deduce l'insussistenza dei gravi indizi relativi alle associazioni per delinquere (capi 1 e 1-bis) e contesta che le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboranti dimostrino la sua partecipazione ai reati-fine (capo 11: art. 391-ter cod. pen.; capi 40 e 41: reati connessi allo spaccio e all'introduzione di stupefacenti, art. 73 e 74 DPR n. 309/1990), sostenendo che i beni sequestrati furono materialmente presi da altro detenuto (Nicola Russo) e che le dichiarazioni dei collaboranti non provano il ruolo a lui attribuito. Castiello contestava la sussistenza dei gravi indizi, le esigenze cautelari e la proporzionatezza della misura; successivamente ha rinunciato al ricorso dopo che la custodia in carcere è stata sostituita con gli arresti domiciliari.
La decisione
Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso di Castiello per sopravvenuta carenza di interesse (rinuncia dopo il mutamento della misura cautelare) senza condanna alle spese. Il ricorso di Balzano è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile: la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione alle associazioni per delinquere in ragione della ripetitività ed organizzazione delle attività con i droni, delle intercettazioni che collegano Balzano alle consegne (anche quando i beni sono stati materialmente presi da altro detenuto) e delle dichiarazioni dei collaboranti. Per l'inammissibilità del ricorso di Balzano è stata applicata la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.: condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
associazione per delinquere (capo 1)
La Corte ha ritenuto che la ripetitività, l'organizzazione e il coordinamento delle consegne mediante droni costituiscano gravi indizi per la configurazione di una associazione per delinquere.
L'aggravante è stata ritenuta applicabile perché l'attività di introduzione di telefoni e droga nelle carceri ha accresciuto la forza e la pericolosità dell'organizzazione criminale (Alleanza di Secondigliano).
accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione (capo 11)
Le intercettazioni e la condotta con i droni sono state interpretate come indicazioni sufficienti a far ritenere la partecipazione al reato, anche in assenza del sequestro immediato del singolo dispositivo per ogni episodio.
illecito sugli stupefacenti (capo 41)
Le consegne di sostanze stupefacenti mediante droni e le intercettazioni sono state ritenute elementi idonei a sostenere i gravi indizi di reato di traffico di stupefacenti.
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1-bis)
La contestazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata confermata sulla base della struttura organizzativa e della ripetitività delle consegne rilevate dalle indagini.
art. 80 lett. g) DPR n. 309/1990
Richiamata a supporto delle aggravanti connesse ai reati legati agli stupefacenti, in considerazione del contesto e delle modalità delle condotte.
conseguenze della inammissibilità del ricorso
Applicazione della sanzione processuale a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso (spese e contributo alla Cassa delle ammende).
Massime di principio
- La ripetitività, l'organizzazione e la reiterazione di condotte illecite anche tramite mezzi tecnologici (es. droni) possono integrare la prova indiziaria dell'esistenza di una associazione per delinquere, anche se il singolo atto materiale è compiuto da altro soggetto detenuto.
- Intercettazioni che contengono elementi contestuali precisi (indicazioni di dove dirigere un drone, domande su schede SIM, riferimenti temporali) possono costituire gravi indizi validi a sostenere misure cautelari, a condizione che la difesa si confronti nel merito con la motivazione del giudice.
- Le dichiarazioni di collaboranti, pur non essendo decisive di per sé, integrate con altri elementi investigativi (intercettazioni, sequestri, comportamento ripetuto) possono consolidare l'impianto indiziario.
- Il fatto che i beni siano materialmente recuperati da un altro detenuto non esclude la responsabilità di chi ha organizzato o diretto la consegna: il ruolo di referente o organizzatore può essere dedotto dalla prova indiziaria complessiva.
- Chi impugna un provvedimento cautelare deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice; argomentazioni generiche o non indirizzate ai punti decisivi della motivazione rischiano di essere ritenute inadeguate.
- La rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (es. modifica della misura cautelare) rende il ricorso inammissibile senza condanna alle spese, mentre l'inammissibilità fondata su manifesti difetti sostanziali può comportare sanzioni processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34127/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34128/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34129/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34130/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34132/2024 del 10/09/2024
- Sentenza penale · 10 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34135/2024 del 10/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →