Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 39381/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 23 agosto 2005 relativa alla vendita di un appartamento. L'acquirente ha dedotto di aver versato l'intero prezzo pattuito e ha chiesto che fosse dichiarata l'autenticità ed efficacia della scrittura, con conseguente trasferimento coattivo della proprietà ex art. 2932 c.c. Il promittente venditore ha contestato di aver mai venduto o promesso di vendere l'immobile e ha negato il pagamento del prezzo, sostenendo che vi fosse stata solo una trattativa sfumata e che avesse ricevuto una somma molto inferiore. In appello e poi in cassazione il venditore ha censurato, con un unico motivo articolato in più profili, la decisione della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile la produzione di documenti formatisi nel processo penale parallelo: in particolare la sentenza penale di assoluzione e alcuni verbali, ritenendoli tardivi ex art. 345 c.p.c. Il ricorrente ha sostenuto che tali documenti erano sopravvenuti o comunque formati quando le preclusioni del primo grado erano già maturate, e che erano indispensabili perché idonei a provare il mancato pagamento del prezzo, incidendo sulla ricostruzione fattuale posta a base della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha stabilito che, nel regime dell'art. 345 c.p.c. applicabile ratione temporis, la Corte d'appello aveva erroneamente escluso l'ammissibilità della documentazione penale senza valutare correttamente la sua indispensabilità. La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui, nel testo previgente alla riforma del 2012, in appello potevano essere ammessi nuovi documenti se indispensabili, anche se la parte era incorsa in preclusioni istruttorie in primo grado. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. La decisione di merito sulla domanda di trasferimento dell'immobile resta dunque rinnovata in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e del trasferimento della proprietà

  • art. 345 c.p.c.

    nel testo previgente alla riforma del 2012 consente l'ingresso in appello di prove documentali nuove se indispensabili; la valutazione di indispensabilità va compiuta in astratto ai fini dell'idoneità della prova a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale

  • d.l. n. 83 del 2012

    menzionato per delimitare l'ambito temporale della novella dell'art. 345 c.p.c.

  • L. n. 134 del 2012

    conversione del d.l. n. 83 del 2012, rilevante per individuare il regime processuale applicabile

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    nel testo vigente prima della novella ammetteva la prova documentale nuova indispensabile, anche se la parte era incorsa in preclusioni del primo grado

Massime di principio

  • Nel regime previgente dell'art. 345, comma 3, c.p.c., la prova documentale nuova è ammissibile in appello se è indispensabile, cioè se è astrattamente idonea a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione dei fatti di causa o a provare circostanze rimaste non dimostrate o insufficientemente provate.
  • La nozione di "indispensabilità" va verificata in astratto dal giudice di legittimità quando sia denunciato un error in procedendo, mentre la concreta rilevanza della prova nella ricostruzione del fatto resta riservata al giudice di merito in sede di rinvio.
  • Nel sistema anteriore alla riforma del 2012, l'ammissione di nuovi documenti in appello non è esclusa solo perché la produzione sia avvenuta dopo le preclusioni del primo grado, essendo decisiva la loro capacità probatoria e non la sola tardività.
  • Quando una sentenza penale o altri atti del processo penale siano potenzialmente decisivi sulla ricostruzione del fatto controverso nel giudizio civile, il giudice di merito deve valutarne specificamente l'ammissibilità e la rilevanza, senza limitarsi a una declaratoria di tardività astratta.
  • rami":["Immobiliare","Processo civile"],"materie":["Contratto preliminare","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Giudicato"]}]}```json】}```json}]}}```json

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.