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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03186/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione ex art. 1137 c.c. di una deliberazione assembleare del 12 febbraio 2020 con cui il condominio aveva approvato il bilancio preventivo 2020 e deciso di non sostenere spese di manutenzione per un giardino identificato come particella 2643, ritenuto di proprietà esclusiva di terzi. La condomina ha sostenuto che l’area fosse invece al servizio di due condomìni, che il regolamento condominiale ne imponesse la manutenzione comune e che vi fosse stata una modifica dei criteri di riparto delle spese; inoltre ha dedotto che il verbale assembleare riportava una richiesta di suddivisione del costo con altro condominio, nonostante il difensore/tutore non fosse presente e che la questione dovesse essere previamente inserita all’ordine del giorno. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: il primo per violazione e falsa applicazione di varie norme in tema di condominio, prove e riparto delle spese; il secondo per omesso esame di un fatto decisivo relativo alla richiesta di dividere i costi con altro condominio e alla disciplina regolamentare delle spese del cortile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto anzitutto inapplicabile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della "doppia conforme" ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., poiché la sentenza d’appello confermava la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto. Nel merito ha affermato che l’assemblea condominiale non può, a maggioranza, determinare l’estensione dei beni comuni e delle proprietà esclusive né pronunciare decisioni aventi efficacia di giudicato sui diritti reali dei singoli condomini. Ha quindi ritenuto corretto che il condominio non avesse deliberato spese di manutenzione su un’area ritenuta di proprietà esclusiva, osservando che la qualifica di bene comune ex art. 1117 c.c. è presuntiva ma vincibile da titolo contrario o dalla prova della destinazione esclusiva, e che la ricorrente non aveva indicato specificamente il contenuto dei documenti richiamati. Ha condannato la ricorrente alle spese di cassazione e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    l’impugnazione della delibera assembleare non consente di attribuire efficacia di giudicato sull’estensione dei diritti reali dei singoli, salvo specifica domanda con i relativi presupposti processuali.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    esclude il motivo di ricorso per omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto (doppia conforme).

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non potendo tradursi in una rivalutazione del merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve indicare specificamente il contenuto dei documenti posti a fondamento delle censure.

  • art. 1117 c.c.

    i beni indicati dalla norma, come cortili e aree verdi, si presumono comuni, ma la presunzione è superabile con titolo contrario o con prova della destinazione oggettiva al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari.

  • art. 34 c.p.c.

    se si chiede una decisione sull’estensione dei diritti reali, si apre un tema che richiede la partecipazione di tutti i condomini in litisconsorzio necessario.

  • art. 96 c.p.c.

    la totale soccombenza della ricorrente rende infondata la domanda di პასუხისმგabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione delle delibere condominiali, l’assemblea non può stabilire a maggioranza l’appartenenza comune o esclusiva di un bene, né incidere con efficacia di giudicato sui diritti reali dei singoli condomini.
  • La presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c. opera per i beni strutturalmente e funzionalmente destinati al servizio comune, ma è superabile con titolo contrario o con prova della destinazione esclusiva.
  • L’accertamento della natura comune o esclusiva di un bene è questione di fatto riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale nei termini oggi consentiti.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile contro la sentenza d’appello che confermi integralmente la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto, per effetto della disciplina della doppia conforme.
  • Il ricorso per cassazione che si fondi su documenti deve indicarne specificamente il contenuto e la collocazione processuale; altrimenti le censure non superano il vaglio di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiParti comuniProveImpugnazioniProprietà
RamiCondominioProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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