Cassazione Penale, Sentenza n. 46386/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo: violazione di legge per omessa o apparente motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta e di altri elementi probatori. Il ricorrente deduce inattendibilità del collaboratore, travisamento delle dichiarazioni (es. Giovanni Minardi), assenza di riscontri alla testimonianza collaborativa, difformità della comparazione fisiognomica e scollamento temporale delle conversazioni telefoniche rispetto all'agguato, nonché carenza di gravità indiziaria rispetto ai reati di droga e estorsione e uso improprio dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. Sostiene inoltre che il giudice della prevenzione avrebbe dovuto riesaminare autonomamente i fatti e recepire gli esiti assolutori del processo penale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il rimedio era volto a far valere questioni di merito non consentite in sede di legittimità e che, ancorché la Corte di cassazione possa sindacare solo specifiche violazioni di legge e la motivazione inesistente o meramente apparente, nel caso di specie la motivazione del decreto impugnato era completa, coerente e autonoma. La Corte distrettuale aveva adeguatamente argomentato la sussistenza della pericolosità sociale qualificata di Vardaro, valorizzando provvedimenti cautelari e atti processuali rilevanti; inoltre è stato ribadito il principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che disciplina l'aggravante e l'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che gli elementi acquisiti (ordinanze cautelari, attività istruttoria e contestazioni) giustificassero la qualificazione aggravata richiamata nei provvedimenti impugnati.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Richiamato in relazione all'aggravamento dei reati contestati; la Corte ha ritenuto che le modalità e il contesto (guerra tra fazioni, omertà, finalità ritorsive) giustificassero la valutazione dell'aggravante.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. b)
Definisce i presupposti e le categorie di pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione; la Corte ha applicato tale norma per qualificare Vardaro come soggetto di pericolosità qualificata.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 29
Stabilisce l'autonomia dell'accertamento nel procedimento di prevenzione rispetto al processo penale; la Corte ha ribadito che il giudice di prevenzione può usare autonomamente elementi emersi in processi penali per valutare la pericolosità.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma sulle censure in Cassazione; la Corte ha ricordato che il sindacato in sede di legittimità è limitato e che il vizio di motivazione deducibile è solo quello di motivazione inesistente o meramente apparente, non la mera critica di merito.
Norma che prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha imposto tali oneri al ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di misure di prevenzione, esercita un controllo limitato soprattutto alle violazioni di legge: non può sostituirsi al giudice di merito nel ricontestare i fatti se non quando rilevi una motivazione inesistente o meramente apparente.
- Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice della prevenzione può valutare liberamente elementi emersi in procedimenti penali (anche se non culminati in condanna) per accertare la pericolosità sociale.
- Per sostenere l'inammissibilità o il vizio in Cassazione occorre dedurre specifiche violazioni di legge e non una riproposizione dei motivi di merito già esperiti in sede di appello o di processo.
- L'affidabilità di dichiarazioni di collaboratori o testimoni va valutata nel contesto complessivo e può essere valorizzata dal giudice di prevenzione se inserita in un compendio indiziario consistente; la mera contestazione della loro attendibilità non è automaticamente sufficiente a determinare l'annullamento o l'annullabilità del provvedimento.
- Chi impugna un provvedimento di prevenzione deve puntare a dimostrare l'assenza totale di motivazione o l'apparenza della stessa, oppure segnalare specifiche violazioni normative, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanne alle spese.
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