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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46386/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo: violazione di legge per omessa o apparente motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta e di altri elementi probatori. Il ricorrente deduce inattendibilità del collaboratore, travisamento delle dichiarazioni (es. Giovanni Minardi), assenza di riscontri alla testimonianza collaborativa, difformità della comparazione fisiognomica e scollamento temporale delle conversazioni telefoniche rispetto all'agguato, nonché carenza di gravità indiziaria rispetto ai reati di droga e estorsione e uso improprio dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. Sostiene inoltre che il giudice della prevenzione avrebbe dovuto riesaminare autonomamente i fatti e recepire gli esiti assolutori del processo penale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il rimedio era volto a far valere questioni di merito non consentite in sede di legittimità e che, ancorché la Corte di cassazione possa sindacare solo specifiche violazioni di legge e la motivazione inesistente o meramente apparente, nel caso di specie la motivazione del decreto impugnato era completa, coerente e autonoma. La Corte distrettuale aveva adeguatamente argomentato la sussistenza della pericolosità sociale qualificata di Vardaro, valorizzando provvedimenti cautelari e atti processuali rilevanti; inoltre è stato ribadito il principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'aggravante e l'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che gli elementi acquisiti (ordinanze cautelari, attività istruttoria e contestazioni) giustificassero la qualificazione aggravata richiamata nei provvedimenti impugnati.

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Richiamato in relazione all'aggravamento dei reati contestati; la Corte ha ritenuto che le modalità e il contesto (guerra tra fazioni, omertà, finalità ritorsive) giustificassero la valutazione dell'aggravante.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. b)

    Definisce i presupposti e le categorie di pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione; la Corte ha applicato tale norma per qualificare Vardaro come soggetto di pericolosità qualificata.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 29

    Stabilisce l'autonomia dell'accertamento nel procedimento di prevenzione rispetto al processo penale; la Corte ha ribadito che il giudice di prevenzione può usare autonomamente elementi emersi in processi penali per valutare la pericolosità.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma sulle censure in Cassazione; la Corte ha ricordato che il sindacato in sede di legittimità è limitato e che il vizio di motivazione deducibile è solo quello di motivazione inesistente o meramente apparente, non la mera critica di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha imposto tali oneri al ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia di misure di prevenzione, esercita un controllo limitato soprattutto alle violazioni di legge: non può sostituirsi al giudice di merito nel ricontestare i fatti se non quando rilevi una motivazione inesistente o meramente apparente.
  • Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice della prevenzione può valutare liberamente elementi emersi in procedimenti penali (anche se non culminati in condanna) per accertare la pericolosità sociale.
  • Per sostenere l'inammissibilità o il vizio in Cassazione occorre dedurre specifiche violazioni di legge e non una riproposizione dei motivi di merito già esperiti in sede di appello o di processo.
  • L'affidabilità di dichiarazioni di collaboratori o testimoni va valutata nel contesto complessivo e può essere valorizzata dal giudice di prevenzione se inserita in un compendio indiziario consistente; la mera contestazione della loro attendibilità non è automaticamente sufficiente a determinare l'annullamento o l'annullabilità del provvedimento.
  • Chi impugna un provvedimento di prevenzione deve puntare a dimostrare l'assenza totale di motivazione o l'apparenza della stessa, oppure segnalare specifiche violazioni normative, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanne alle spese.

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