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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31237/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida disposta con la sentenza di patteggiamento del 22/03/2023. Il difensore denunciava la mancata motivazione circa la scelta della revoca (anziché la sospensione) senza richiamo ai parametri degli artt. 218 e 219 cod. strada e deduceva che, in assenza delle aggravanti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 589-bis cod. pen., non sussisterebbe l'obbligo di revoca alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e ha disposto il rinvio al Tribunale di Taranto per una nuova valutazione sul punto. In sostanza la Corte ha ritenuto che, dopo la sentenza della Consulta n. 88/2019, la revoca non è più automatica in tutti i casi di omicidio stradale proceduto con patteggiamento; il giudice deve motivare puntualmente, con riferimento ai parametri degli artt. 218 e 219 cod. strada, la scelta della revoca anziché della sospensione. L'annullamento è dunque limitato alla misura accessoria e non concerne il resto della decisione di patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata, ai fini delle sanzioni amministrative accessorie, a una condanna e può determinare l'applicazione delle stesse conseguenze previste dalla legge.

  • art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)

    Delitto per cui è stata inflitta la pena concordata; l'assenza delle aggravanti previste dai commi 2 e 3 incide sulla possibilità di disporre la revoca o la sospensione della patente.

  • art. 222 cod. strada

    Prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente; dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019 non può più imporsi la revoca in modo automatico in tutti i casi di condanna per omicidio stradale, salvo le ipotesi più gravi espressamente previste.

  • art. 218 cod. strada

    Stabilisce i parametri di valutazione per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (gravità della condotta, responsabilità, recidiva, ecc.): il giudice deve richiamarli e motivare il passaggio alla revoca quando decide per la misura più afflittiva.

  • art. 219 cod. strada

    Contiene ulteriori criteri e limiti per l'applicazione delle sanzioni accessorie; va considerato dal giudice nel motivare la scelta tra sospensione e revoca.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019

    "dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della strada nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa... allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo"

    La Consulta ha escluso la legittimità di un'automatica revoca in tutte le fattispecie di omicidio o lesioni stradali: la revoca è giustificata solo nelle ipotesi più gravi previste dagli artt. 589-bis e 590-bis (guide in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti); negli altri casi il giudice deve valutare discrezionalmente, applicando i parametri di cui agli artt. 218 e 219 cod. strada, e può applicare la sospensione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso impugnando la sanzione amministrativa accessoria applicata con sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è equiparata, ai fini delle sanzioni amministrative accessorie, a una condanna e dunque tali sanzioni possono essere applicate anche se non esplicitamente concordate dalle parti.
  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, la revoca della patente non è più automatica in ogni condanna per omicidio o lesioni stradali: è giustificata solo nelle ipotesi aggravate (es. guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti).
  • Quando il giudice opta per la revoca della patente in assenza delle aggravanti previste, deve motivare puntualmente la scelta richiamando i parametri di valutazione previsti dagli artt. 218 e 219 cod. strada (gravità della condotta, responsabilità, recidiva, pericolosità sociale, ecc.).
  • La mancata motivazione specifica circa la scelta tra revoca e sospensione può determinare l'annullamento limitato della misura accessoria e il rinvio per un nuovo esame da parte del giudice di merito.
  • In casi simili il difensore dovrebbe contestare la revoca se manca la motivazione conforme agli artt. 218-219 c.d.s. e richiedere il riesame/rimessione al giudice di merito al fine di ottenere la misura meno afflittiva (sospensione), salvo che ricorrano le aggravanti che giustifichino la revoca.

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