Cassazione Civile, Ordinanza n. 22128/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di decreti ingiuntivi ottenuti da uno studio legale per il pagamento di compensi relativi a molteplici attività difensive rese in favore di una società assicuratrice. La società ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, che i crediti erano stati abusivamente frazionati mediante il deposito di numerosi ricorsi monitori riferiti a prestazioni riconducibili a un rapporto unitario regolato da convenzioni tariffarie; ha anche contestato il mancato svolgimento delle attività e la prescrizione, chiedendo la revoca delle ingiunzioni e la compensazione delle spese. Il Tribunale ha confermato i decreti ingiuntivi ma ha riconosciuto l'abusivo frazionamento, limitandone le conseguenze alla compensazione delle spese. Lo studio legale ha proposto ricorso principale in cassazione con cinque motivi, censurando: 1) la supposta novità in appello delle contestazioni sull'abusivo frazionamento e della richiesta di revoca delle ingiunzioni; 2) l'asserita efficacia di giudicato di precedenti pronunce di merito che avrebbero escluso il frazionamento; 3) la qualificazione della convenzione tariffaria come contratto normativo e la conseguente affermazione dell'unicità del rapporto e dell'abusivo frazionamento; 4) l'omessa motivazione e la violazione delle norme sulla responsabilità aggravata processuale; 5) la regolazione delle spese di lite. La società assicuratrice ha resistito e proposto ricorso incidentale lamentando che, una volta accertato l'abuso del processo, il giudice non poteva limitarsi a compensare le spese dell'opposizione, dovendo eliminare tutti gli effetti dell'abuso anche sul piano delle spese monitorie.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi del ricorso principale, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società assicuratrice, ritenendo fondato il rilievo per cui l'abusivo frazionamento del credito non può essere neutralizzato con la sola compensazione delle spese della fase di opposizione, dovendosi eliminare tutti gli effetti distorsivi della scelta processuale, anche in relazione alle spese monitorie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. In sintesi, resta confermato l'accertamento dell'abusivo frazionamento e il rigetto delle doglianze dello studio legale, ma la statuizione sulle spese viene rimessa al giudice del rinvio per una regolazione più completa degli effetti dell'abuso processuale.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo come parametro del divieto di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma ritenuto non violato perché le questioni dedotte erano già presenti nell'opposizione.
Richiamato nel primo motivo sulla specificità dell'appello; la Corte ha escluso che vi fosse novità delle domande o delle difese.
Invocato per dedurre l'inammissibilità di nuove domande in appello; esclusa perché la richiesta di revoca delle ingiunzioni era già contenuta nelle difese di primo grado.
Richiamato in relazione al passaggio in giudicato di precedenti decisioni; la Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la mancata prova del giudicato.
Richiamato dalla ricorrente principale, senza esito favorevole.
Invocato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno; la Corte ha ribadito che la statuizione sul frazionamento ha natura processuale e giudicato solo formale.
Censurato per asserita decisione a sorpresa sulla qualificazione della convenzione; la Corte ha escluso la violazione del contraddittorio, trattandosi di mera qualificazione giuridica.
art. 24 Cost.
Richiamato nel terzo motivo come parametro costituzionale, ma senza accoglimento.
art. 111 Cost.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte ha affermato che non vi è stata violazione del contraddittorio o del giusto processo.
Richiamato nel terzo motivo sull'interpretazione del contratto.
Usato per fondare il divieto di abuso del processo e l'esigenza di correttezza nella tutela del credito.
Richiamato nel terzo motivo nella critica alla qualificazione del rapporto, senza accoglimento.
Richiamato nel terzo motivo sull'autonomia negoziale e sulla struttura della convenzione tariffaria.
Richiamato per contestare la determinatezza dell'oggetto della convenzione; la Corte ha ritenuto sufficiente la predeterminazione delle condizioni economiche future.
Richiamato per l'interpretazione della convenzione tariffaria.
Richiamato nel terzo motivo in relazione al contratto d'opera professionale.
Richiamato nel terzo motivo a proposito del ragionamento presuntivo del giudice di merito.
Richiamato nel terzo motivo in materia di mandato e difesa processuale.
Richiamato nel terzo motivo insieme all'art. 101, comma 2, sul contraddittorio.
Richiamato nel terzo motivo sulla valutazione delle prove.
Richiamato nel terzo motivo sulla valutazione delle prove.
art. 11 codice deontologico
Richiamato nel terzo motivo come parametro deontologico, senza sviluppo decisivo nel dispositivo.
Invocato dalla società resistente per la domanda riconvenzionale di rendiconto.
Richiamato nel quarto motivo sulla responsabilità aggravata processuale; i motivi sono stati assorbiti.
Richiamato sia nel quarto motivo sia nel ricorso incidentale; la Corte ha affermato che la violazione della correttezza processuale incide anche sulla regolazione delle spese.
Richiamato nel quinto motivo sulle spese secondo il principio di causalità.
Richiamato dalla Corte per affermare che non possono essere poste a carico della controparte spese generate da condotte processuali contrarie a buona fede.
Richiamato per precisare che le domande relative ad analoghi crediti possono essere riproposte con cumulo oggettivo.
Richiamato in fatto come richiesta di sospensione del giudizio, respinta dal giudice di merito.
Richiamato nel terzo motivo in tema di recesso dal contratto d'opera professionale.
Richiamato nel testo come riferimento alla disciplina del compenso e dell'accordo scritto sul corrispettivo; va inteso, dal contesto, come richiamo alla disciplina del compenso professionale.
Richiamata nel terzo motivo per sostenere l'interesse alla trattazione separata al fine di evitare l'eccessiva durata del processo.
art. 2 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale in collegamento con i doveri di correttezza e buona fede.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le difese dell'opponente che si limitano a contestare l'ammissibilità o la proponibilità della domanda monitoria e a chiedere la revoca del decreto non costituiscono, di regola, domande nuove in senso tecnico e possono essere riproposte in appello se già dedotte in primo grado.
- La statuizione con cui il giudice accerta il divieto di abusivo frazionamento del credito ha natura processuale e produce un giudicato meramente formale, con efficacia limitata al giudizio in cui è resa; non impedisce la diversa soluzione della medesima questione in un successivo giudizio tra le stesse parti.
- Il divieto di abusivo frazionamento opera quando più crediti, pur distinti sul piano storico e giuridico, siano riconducibili a un rapporto unitario di durata o a una relazione fattuale omogenea, tale da rendere esigibile la loro deduzione congiunta salvo un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.
- Ai fini dell'abuso del processo non è decisivo che ciascun credito nasca da un distinto incarico o da singoli fatti costitutivi: ciò che rileva è la loro omogeneità e l'inserimento in una vicenda sostanzialmente unitaria regolata in modo uniforme dalle parti.
- L'eventuale abuso del frazionamento non si esaurisce nella sola regolazione delle spese della fase di opposizione: il giudice deve eliminare tutti gli effetti distorsivi della condotta, verificando anche l'incidenza sulle spese della fase monitoria e, più in generale, adottando una regolazione coerente con i doveri di correttezza e buona fede processuale.
- La qualificazione giuridica di una convenzione come contratto normativo, ove rilevante ai fini della decisione, è espressione del potere del giudice di sussumere i fatti sotto la corretta figura giuridica e non integra, di per sé, una decisione a sorpresa che richieda un previo avviso alle parti.
- Il giudice di merito è il solo competente a valutare in concreto l'esistenza di un interesse oggettivamente apprezzabile alla proposizione di giudizi separati; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge.
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