Cassazione Civile, Ordinanza n. 00543/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di accertamento ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, con cui l'Ufficio aveva contestato l'omessa dichiarazione di redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2004 e aveva effettuato le conseguenti riprese IRPEF. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che l'avviso fosse tardivo per prescrizione/decadenza, perché notificato oltre il termine di cui all'art. 43, e che la CTR non avesse considerato le ipotesi di esonero dall'obbligo dichiarativo previste dall'art. 1, comma 4, del medesimo decreto, evidenziando anche la presenza di un CUD per il 2004. Con il secondo motivo ha dedotto ancora violazione dell'art. 1 del D.P.R. n. 600 del 1973, assumendo che l'obbligo dichiarativo non gravasse sulla contribuente ma sui datori di lavoro, i quali avrebbero adempiuto mediante trasmissione dei CUD; in ogni caso, la contribuente avrebbe comunque presentato tali modelli all'Agenzia delle Entrate. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati o inammissibili nella parte in cui miravano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto della CTR circa l'omessa presentazione della dichiarazione e la mancata effettuazione del conguaglio da parte dell'ultimo datore di lavoro.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR sul punto della decadenza, poiché, accertata l'omessa presentazione della dichiarazione per il 2004, l'avviso notificato il 29 novembre 2010 era stato emesso entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo, previsto dall'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973. Ha inoltre precisato che la censura sulla effettiva presentazione della dichiarazione era inammissibile in Cassazione perché mirava soltanto a contestare la ricognizione della fattispecie concreta compiuta dai giudici di merito, attività non sindacabile nella sede di legittimità. Quanto all'obbligo dichiarativo, la Corte ha ribadito che, quando il contribuente percepisca redditi di lavoro dipendente da più datori di lavoro e l'ultimo non abbia effettuato il conguaglio dei redditi precedentemente percepiti, non opera l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
Norma posta a base dell'avviso di accertamento notificato alla contribuente.
art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973
Prevede ipotesi di esonero dall'obbligo di dichiarazione, ma tali ipotesi non ricorrono quando il contribuente percepisca redditi di lavoro dipendente da più datori senza conguaglio finale corretto.
art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973
Rileva ai fini del conguaglio da parte dell'ultimo o principale datore di lavoro con gli altri redditi percepiti dal dipendente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione/falsa applicazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta o la sua sussunzione nel caso concreto, non la contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012
Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito; resta invece sindacabile solo l'erronea individuazione o applicazione della norma astratta.
- Per i redditi di lavoro dipendente, l'esonero dall'obbligo di dichiarazione opera solo nei casi previsti dalla legge; se il contribuente percepisce redditi da più datori di lavoro e l'ultimo non effettua il conguaglio dei redditi precedenti, la dichiarazione IRPEF è comunque dovuta.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, il termine per l'accertamento decorre e si computa secondo la disciplina speciale del D.P.R. n. 600 del 1973, con possibilità di notifica fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
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