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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00543/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di accertamento ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, con cui l'Ufficio aveva contestato l'omessa dichiarazione di redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2004 e aveva effettuato le conseguenti riprese IRPEF. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che l'avviso fosse tardivo per prescrizione/decadenza, perché notificato oltre il termine di cui all'art. 43, e che la CTR non avesse considerato le ipotesi di esonero dall'obbligo dichiarativo previste dall'art. 1, comma 4, del medesimo decreto, evidenziando anche la presenza di un CUD per il 2004. Con il secondo motivo ha dedotto ancora violazione dell'art. 1 del D.P.R. n. 600 del 1973, assumendo che l'obbligo dichiarativo non gravasse sulla contribuente ma sui datori di lavoro, i quali avrebbero adempiuto mediante trasmissione dei CUD; in ogni caso, la contribuente avrebbe comunque presentato tali modelli all'Agenzia delle Entrate. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati o inammissibili nella parte in cui miravano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto della CTR circa l'omessa presentazione della dichiarazione e la mancata effettuazione del conguaglio da parte dell'ultimo datore di lavoro.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR sul punto della decadenza, poiché, accertata l'omessa presentazione della dichiarazione per il 2004, l'avviso notificato il 29 novembre 2010 era stato emesso entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo, previsto dall'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973. Ha inoltre precisato che la censura sulla effettiva presentazione della dichiarazione era inammissibile in Cassazione perché mirava soltanto a contestare la ricognizione della fattispecie concreta compiuta dai giudici di merito, attività non sindacabile nella sede di legittimità. Quanto all'obbligo dichiarativo, la Corte ha ribadito che, quando il contribuente percepisca redditi di lavoro dipendente da più datori di lavoro e l'ultimo non abbia effettuato il conguaglio dei redditi precedentemente percepiti, non opera l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito; resta invece sindacabile solo l'erronea individuazione o applicazione della norma astratta.
  • Per i redditi di lavoro dipendente, l'esonero dall'obbligo di dichiarazione opera solo nei casi previsti dalla legge; se il contribuente percepisce redditi da più datori di lavoro e l'ultimo non effettua il conguaglio dei redditi precedenti, la dichiarazione IRPEF è comunque dovuta.
  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione, il termine per l'accertamento decorre e si computa secondo la disciplina speciale del D.P.R. n. 600 del 1973, con possibilità di notifica fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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