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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19142/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Macerata, aveva rideterminato la pena in mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile della detenzione illecita di due involucri contenenti complessivamente 0,50 grammi di eroina, con finalità di spaccio, fatto accertato a Porto Recanati il 22 gennaio 2019. Il ricorso articolava due censure: con la prima si contestava il giudizio di colpevolezza, chiedendo in sostanza una rivalutazione delle fonti probatorie e degli accertamenti dei Carabinieri; con la seconda si deduceva il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta dovesse essere ritenuta di minima offensività.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché mirava a una diversa lettura del materiale probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta esauriente e razionale circa la detenzione dell'eroina e la sua destinazione allo spaccio. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva già escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. valorizzando la non occasionalità della condotta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio in lieve entità.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Riconosciuta in appello come attenuante per il danno o il pericolo di speciale tenuità, con rideterminazione della pena.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità è stata esclusa per la non occasionalità della condotta illecita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, impone il pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione completa e logica sulla ricostruzione del fatto e sulla responsabilità dell'imputato.
  • In tema di stupefacenti, la finalità di spaccio può essere desunta dagli accertamenti di fatto e dagli elementi circostanziali valorizzati dai giudici di merito, purché la motivazione dia conto in modo razionale della destinazione della sostanza.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta risulti non occasionale, poiché tale dato è incompatibile con il giudizio di lieve offensività richiesto dall'art. 131-bis c.p.
  • Censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura dei fatti rispetto a quella già logicamente argomentata dal giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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