Cassazione Penale, Ordinanza n. 17133/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la guida di un'autovettura senza patente, poiché la patente gli era stata revocata in ragione della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla titolarità dell'autovettura e, in sostanza, chiedendo una rivalutazione degli atti di merito. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione alla mancata o erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione sarebbe stata illogica o contraddittoria anche sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente fattuale e contestativo, diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, operazione preclusa al giudizio di legittimità, anche perché la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata ampia, logica e immune da contraddizioni. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché anch'esso finalizzato a contestare inesistenti profili di illogicità e a sollecitare una nuova valutazione di merito; la Corte ha richiamato il fatto che la sentenza aveva valorizzato l'assenza di elementi positivi per concedere le attenuanti generiche, oltre ai gravi precedenti penali e alla mancata manifestazione di resipiscenza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per la condotta di guida senza patente in violazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio di motivazione non può essere usato per ottenere una rilettura degli atti e una nuova valutazione del merito in cassazione
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
la dedotta violazione di legge sulle attenuanti generiche è stata ritenuta in realtà un tentativo di contestare il merito della decisione
le attenuanti generiche possono essere negate quando non emergano elementi positivamente valutabili e permangano elementi ostativi come i precedenti penali e la mancata resipiscenza
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, perché il controllo della Cassazione riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non il merito.
- Un motivo formalmente prospettato come vizio di motivazione o violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira soltanto a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la decisione di merito evidenzi l'assenza di elementi favorevoli al reo e valorizzi elementi negativi come i precedenti penali e la mancata resipiscenza.
- La motivazione è immune da censure in cassazione quando risulti ampia, coerente e priva di manifeste contraddizioni, specie se la critica difensiva si limita a contrapporre una diversa lettura degli atti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo i casi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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