Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28735/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non consentito nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 22 gennaio 2025 il giudice dell'udienza preliminare di Imperia ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000 di multa per il reato previsto dagli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 c.p. e 444 c.p.p., verosimilmente censurando la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha tuttavia rilevato che la doglianza non rientra tra i motivi consentiti avverso la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono proponibili in cassazione solo i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • Non è consentito dedurre, contro il patteggiamento, doglianze attinenti alla sola commisurazione della pena o al vizio di motivazione se non si traducono in denuncia di illegalità della pena o in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per patteggiamento può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.