Cassazione Penale, Ordinanza n. 28735/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non consentito nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 22 gennaio 2025 il giudice dell'udienza preliminare di Imperia ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000 di multa per il reato previsto dagli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 c.p. e 444 c.p.p., verosimilmente censurando la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha tuttavia rilevato che la doglianza non rientra tra i motivi consentiti avverso la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità
richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena
artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norme incriminatrici poste a base della condanna/patteggiamento
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., entrato in vigore il 3 agosto 2017
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono proponibili in cassazione solo i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- Non è consentito dedurre, contro il patteggiamento, doglianze attinenti alla sola commisurazione della pena o al vizio di motivazione se non si traducono in denuncia di illegalità della pena o in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per patteggiamento può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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