Cassazione Civile, Ordinanza n. 24662/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un acquirente di un immobile aveva comprato il bene con atto pubblico rogato da un notaio. Due giorni dopo la stipula, ma prima della trascrizione dell’atto, era stata iscritta sull’immobile un’ipoteca esattoriale; la trascrizione dell’acquisto era stata eseguita solo circa un mese dopo. L’acquirente aveva quindi convenuto il notaio chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, pari alla somma che sarebbe stata necessaria per liberare l’immobile dall’ipoteca, deducendo la colpa professionale per il ritardo nella trascrizione. In appello era stata valorizzata la colpa del notaio ma escluso il nesso causale, ritenendo che l’iscrizione pregiudizievole, avvenuta due giorni dopo la stipula, avesse interrotto il nesso tra ritardo e danno. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione asseritamente illogica e contraddittoria; (2) violazione dell’art. 2671 c.c., degli artt. 113 c.p.c. e 117 Cost., sostenendo che la trascrizione dovesse avvenire al più tardi il giorno successivo alla stipula e che il ritardo del notaio integrasse responsabilità; (3) violazione degli artt. 1362 e 2730 c.c. per avere la corte territoriale escluso valore confessorio a una scrittura del 24/09/2010 con cui il notaio si era impegnato a ottenere la cancellazione dell’ipoteca; (4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancato espletamento dell’attività istruttoria, con riferimento a prova della colpa del notaio, del rischio conosciuto dal medesimo e del danno, anche da perdita di chance.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili in cassazione censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione, salvo il mancato rispetto del minimo costituzionale, che nel caso concreto non era superato. Ha rigettato il secondo motivo affermando che l’art. 2671 c.c. non fissa un termine rigido e che il giudice di merito può valutare, caso per caso, quale sia il "più breve tempo possibile"; nella specie, il ritardo di due giorni è stato ritenuto giustificabile e comunque, prima della scadenza del termine concretamente individuato, la prestazione non era esigibile, sicché il fatto del terzo (l’iscrizione ipotecaria) non era imputabile al notaio e mancava il nesso causale con il danno. Ha respinto il terzo motivo rilevando, da un lato, profili di inammissibilità per difetto di specifica trascrizione del documento; dall’altro, che la confessione può riguardare solo fatti e non valutazioni giuridiche, quale la responsabilità professionale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché il ricorrente non aveva indicato specificamente i capitoli di prova, i testimoni e la decisività dei mezzi istruttori dedotti, né aveva confutato la motivazione della sentenza impugnata sulla irrilevanza delle prove richieste. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e ai conseguenti oneri di legge.
Norme richiamate
"nel più breve tempo possibile"
non prevede un termine rigido o automatico; il giudice di merito deve determinare caso per caso il tempo utile per la trascrizione, tenendo conto delle circostanze concrete e dei tempi normalmente necessari per l’adempimento.
non consente in cassazione di censurare la sentenza per mera contraddittorietà o insufficienza della motivazione, salvo i casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; non sono più ammissibili censure di contraddittorietà o insufficienza motivazionale nei termini tradizionali.
art. 111, comma 6, Cost.
richiede una motivazione non mancante, non meramente apparente e non obiettivamente incomprensibile.
art. 1176, secondo comma, c.c.
il notaio, nell’esecuzione dell’incarico, risponde secondo la diligenza media del professionista sufficientemente preparato e avveduto.
la prestazione non è immediatamente esigibile quando la sua esecuzione richiede un apprezzabile spazio temporale, anche se breve.
non opera quando, prima della scadenza del termine concretamente individuato per l’adempimento, il fatto dannoso sia ascrivibile al terzo e non a un inadempimento già esigibile del debitore.
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la valutazione di merito sul termine di adempimento e sul nesso causale.
art. 117 Cost.
richiamato dal ricorrente in via difensiva, senza incidere sull’esito della controversia.
invocato per l’interpretazione della scrittura del 24/09/2010, ma non utile a fondare una diversa conclusione in assenza del testo integrale del documento.
la confessione riguarda circostanze di fatto e non valutazioni giuridiche, come l’affermazione di responsabilità professionale.
la censura sull’omessa istruttoria è inammissibile se non vengono specificati i mezzi di prova, i relativi capitoli, i testimoni e la decisività delle prove dedotte.
richiede la specifica trascrizione o indicazione del contenuto del documento su cui si fonda il motivo di ricorso.
la sentenza è sufficientemente motivata se consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione congrua e intelligibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo al contributo unificato დამატivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’obbligo del notaio di curare la trascrizione "nel più breve tempo possibile" non comporta un termine fisso e automatico: la tempestività va valutata dal giudice di merito in concreto, secondo la complessità dell’adempimento e le circostanze del caso.
- La responsabilità contrattuale del notaio per ritardo nella trascrizione richiede non solo la colpa professionale, ma anche il nesso causale tra il ritardo e il danno lamentato; se l’evento pregiudizievole è causato da un fatto del terzo intervenuto prima dell’esigibilità dell’adempimento, la responsabilità non può essere affermata.
- Quando la prestazione professionale necessita di un minimo spazio temporale per essere eseguita, non è configurabile un obbligo di adempimento immediato salvo che la legge o il titolo impongano diversamente e ciò risulti, in concreto, esigibile.
- La confessione può avere ad oggetto solo fatti storici e non può riguardare la qualificazione giuridica o l’ammissione di responsabilità in senso tecnico; una scrittura che esprima disponibilità a collaborare o a procurare un risultato non equivale necessariamente a riconoscimento confessorio.
- In cassazione, le doglianze sulla mancata ammissione di prove sono inammissibili se non sono specificati i mezzi istruttori, i capitoli di prova, i testimoni e la decisività della prova omessa, oltre alla ritualità e tempestività dell’istanza istruttoria.
- La censura di motivazione è oggi ammissibile solo nei limiti del minimo costituzionale: non bastano incongruenze o insufficienze argomentative, occorrendo una motivazione mancante, apparente o radicalmente incomprensibile.
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