Cassazione Civile, Ordinanza n. 38890/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una società era destinataria di un avviso di addebito dell'INPS per contributi e sanzioni relativi a 14 lavoratori impiegati con contratti a progetto, che gli ispettori avevano ritenuto in realtà subordinati. La corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l'opposizione ritenendo che le concrete modalità di svolgimento delle prestazioni fossero riconducibili alla subordinazione. La curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo l'erroneità della qualificazione dei rapporti come subordinati; con il secondo e il terzo ha denunciato insufficiente e contraddittoria motivazione, anche in relazione al valore probatorio delle testimonianze. I motivi, nella sostanza, miravano a ottenere una rivalutazione del merito sulla qualificazione dei rapporti di lavoro e sulla valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur prospettato come violazione di legge, sostanzialmente contestava la ricostruzione del fatto e chiedeva una nuova valutazione dell'esistenza della subordinazione, attività estranea al vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché formulati come censure motivazionali al di fuori dei limiti oggi consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., secondo i criteri delle Sezioni Unite del 2014: il ricorso non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma pretendeva una diversa lettura del materiale probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione dei rapporti di collaborazione; la Corte non ne entra nel merito perché la censura è ricondotta a una richiesta di rivalutazione del fatto.
norma invocata per definire la subordinazione; la Corte osserva che la sua applicazione dipende dall'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione o falsa applicazione di legge presuppone una ricostruzione del fatto già fissata; non può essere usato per contestare la ricostruzione della vicenda storica o chiedere una nuova valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale" e consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione in senso tradizionale.
richiamato per l'interpretazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici ordinari.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la parte ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il quando e il come sia stato discusso e la sua decisività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma richiamata quale fonte della modifica all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, quando dipende dall'esame delle modalità concrete di svolgimento della prestazione, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova ricostruzione del fatto o una diversa valutazione delle prove.
- Il vizio motivazionale oggi deducibile in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'insufficienza, la contraddittorietà o la mera non condivisione della motivazione.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Per dedurre validamente l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare puntualmente il fatto, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è tenuta alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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