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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32969/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per l’edificazione di un fabbricato. L’appaltatore aveva ottenuto in arbitrato il riconoscimento del corrispettivo per i lavori; la committente e il suo amministratore hanno impugnato il lodo e, in sede rescissoria, hanno chiesto in sostanza: 1) che fosse dichiarata la nullità del contratto per simulazione e per dissimulazione di una mera intermediazione di manodopera vietata dalla legge; 2) la restituzione di quanto pagato, assumendo l’indebito oggettivo; 3) il rigetto delle pretese dell’appaltatore anche per asserito inadempimento e per insufficienza della prova documentale; 4) l’esibizione di libri contabili, scritture e conti correnti della controparte. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: violazione delle norme sull’onere della prova, sull’inadempimento, sulla simulazione e sulla nullità del contratto e sulla disciplina del divieto di intermediazione di manodopera; omesso esame di fatti decisivi; illegittimo diniego dell’ordine di esibizione; indebita mancata considerazione della prova contabile; conseguente ripetizione dell’indebito e responsabilità aggravata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e ha condiviso l’accertamento di merito della corte territoriale secondo cui non era stata provata la simulazione dell’appalto né la mera fornitura di manodopera. Ha inoltre affermato che, quando si deduce la nullità del contratto per intermediazione vietata di manodopera nel rapporto tra committente e appaltatore, l’onere di provare la natura fittizia dell’appalto grava sulla parte che deduce la nullità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è strumento residuale, non utilizzabile per supplire alla carenza probatoria dell’istante; in ogni caso la corte d’appello aveva motivato il diniego rilevando la genericità e non decisività dell’istanza. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito in parte e comunque collegato alla stessa tesi sulla nullità dell’appalto. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché attaccava profili relativi agli arbitri e comunque non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva dichiarato nullo il lodo e rigettato la domanda residua dell’appaltatore. È stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova segue la posizione sostanziale della parte che deduce la nullità del contratto o l’inesistenza del credito; nel caso di dedotta intermediazione illecita di manodopera, grava su chi contesta l’appalto dimostrare che si tratti in realtà di manodopera vietata.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo: la Corte ha escluso che la controversia fosse governata dal riparto dell’onere probatorio tipico dell’eccezione di inadempimento, perché il tema era la nullità del contratto.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non applicato come criterio decisivo della lite, che verteva principalmente sulla validità del contratto e sulla sua simulazione.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che la questione fosse una mera eccezione di inadempimento idonea a spostare il riparto dell’onere della prova.

  • art. 1665 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di appalto; la Corte ha ritenuto che la qualificazione del rapporto dipendesse dall’accertamento in fatto dell’autonomia dell’appaltatore e della genuinità dell’appalto.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di appalto, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova della simulazione; la Corte ha ritenuto non provata la simulazione dell’appalto.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità del contratto per illiceità; la Corte ha escluso che la nullità fosse dimostrata.

  • l. n. 1369 del 1960, art. 1

    Norma invocata sul divieto di intermediazione di manodopera; la Corte ha ribadito che la violazione si configura solo se, all’esito di un’analisi complessiva, l’appalto sia privo di autonomia imprenditoriale e ridotto a mero schermo.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione è strumento istruttorio residuale e discrezionale del giudice di merito; il suo mancato esercizio non integra di per sé vizio di legittimità.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato quale condizione di ammissibilità dell’ordine di esibizione, che resta rimedio residuale.

  • art. 119 c.p.c.

    Richiamato quale condizione di ammissibilità dell’ordine di esibizione, non sostitutiva dell’onere probatorio della parte.

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    Richiamato con gli artt. 118 e 119 c.p.c. per delimitare l’ordine di esibizione come mezzo residuale.

  • art. 2710 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la prova dell’adempimento tra imprenditori tramite scritture contabili; la Corte non ne ha tratto un diverso esito, perché la richiesta istruttoria era generica e non decisiva.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di ripetizione dell’indebito; il motivo è stato assorbito per effetto dell’esclusione del presupposto di nullità/illiceità del contratto.

  • art. 2948, n. 5 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione quinquennale della pretesa di restituzione, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per responsabilità aggravata, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 829 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all’impugnazione del lodo e ai vizi denunciati, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o assorbite.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando si contesta la genuinità di un appalto sostenendo che esso mascheri una illecita intermediazione di manodopera, non basta allegare che il committente abbia dato istruzioni operative o abbia eseguito direttamente parte delle lavorazioni: occorre dimostrare che le direttive investano le concrete modalità della prestazione, rivelando un potere direttivo tipico del datore di lavoro, e non il solo risultato dell’opera.
  • Nel giudizio in cui il committente deduca la nullità del contratto di appalto per intermediazione vietata di manodopera, l’onere di provare il carattere fittizio dell’appalto e la mancanza di autonomia dell’appaltatore grava sulla parte che invoca la nullità.
  • La verifica della natura lecita o illecita dell’appalto richiede un accertamento complessivo su autonomia organizzativa e gestionale dell’appaltatore, assunzione del rischio economico, possesso di una propria struttura d’impresa e direzione effettiva dei lavoratori.
  • L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e discrezionale: non può essere usato per colmare una carenza probatoria della parte istante e il suo mancato esercizio, di regola, non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàSimulazione

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