Sentenza n. 5329/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 836/2025, resa tra le parti, per l’annullamento del provvedimento n. 2391 del 1.10.2024, con cui il Comune di Arezzo ha annullato in autotutela l’autorizzazione unica n. 1733 del 18.12.2023, rilasciata in favore di Inwit ai sensi dell’art. 44 CCE, per l’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva annullato il provvedimento comunale di annullamento in autotutela dell’autorizzazione unica per l’installazione di una stazione radio base
Esito
Favorevole al resistente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Secondo l’appellante, l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione unica era sorretto da specifiche ragioni di interesse pubblico attuale e concreto, individuate nella salvaguardia della pianificazione comunale, nella tutela della salute pubblica, dell’ambiente e del corretto governo del territorio, nonché nelle esigenze rappresentate dalla popolazione residente mediante un comitato, una petizione con circa 1.800 firme e altre iniziative. Il Comune ha sostenuto che il TAR avesse erroneamente ritenuto generici tali interessi e non adeguatamente considerato i tentativi di individuare siti alternativi. In secondo luogo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l.r. Toscana n. 49/2011, sostenendo che il programma comunale degli impianti, approvato nel 2017, fosse ancora valido ed efficace, non essendo prevista una scadenza automatica, e che il mancato aggiornamento non impedisse di considerarlo parametro di localizzazione. L’impianto, non previsto dal programma, avrebbe potuto essere autorizzato solo in presenza di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità ai sensi dell’art. 10, comma 4, della legge regionale, che secondo il Comune non erano state dimostrate: le esigenze di miglioramento del servizio non sarebbero state sufficienti. L’appellante ha inoltre dedotto l’illegittimità originaria dell’autorizzazione per difetto di motivazione e di istruttoria, mancata considerazione della densità abitativa, dei recettori sensibili e dell’impatto visivo e mancata ricerca di alternative. La società appellata ha chiesto il rigetto dell’appello, eccependo anche la mancata impugnazione di capi decisivi della sentenza e riproponendo i motivi assorbiti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, decidendo comunque il gravame nel merito. Quanto all’art. 21-nonies l. 241/1990, il Collegio ha rilevato che il provvedimento comunale non assolveva all’onere motivazionale rafforzato richiesto per l’annullamento d’ufficio: le ragioni indicate si risolvevano nel mero ripristino della legalità asseritamente violata, senza una concreta comparazione tra l’interesse pubblico attuale e l’affidamento del privato. I richiami generici alla tutela della salute, alla pianificazione comunale e alle proteste della popolazione non individuavano uno specifico interesse pubblico prevalente, soprattutto considerando i pareri tecnici favorevoli, tra cui quello di ARPAT, e la qualificazione delle stazioni radio base come opere di pubblica utilità. Il Collegio ha poi condiviso la valutazione del TAR secondo cui il mancato aggiornamento del piano comunale, fermo al 2017, non poteva essere utilizzato contro l’operatore né fondare l’annullamento dell’autorizzazione, essendo l’inerzia imputabile al Comune. Il piano è stato qualificato come strumento dinamico, da adeguare all’evoluzione tecnologica e alle esigenze di copertura; diversamente, il Comune disporrebbe di un potere di veto indiretto sulle infrastrutture di comunicazione elettronica. È stato inoltre rilevato che il piano comunale di Arezzo era già stato dichiarato illegittimo, nella parte relativa all’individuazione generalizzata di aree idonee e non idonee per le stazioni radio base, e pertanto non poteva costituire parametro di legittimità dell’autorizzazione. I Comuni possono segnalare specifici siti sensibili, ma non imporre in via generale zone precluse o abilitate. Quanto all’art. 10, comma 4, l.r. Toscana n. 49/2011, il Consiglio di Stato ha affermato che la disposizione deve essere coordinata con l’art. 8 della medesima legge e con il Codice delle comunicazioni elettroniche. In assenza di un piano aggiornato, non sussiste un divieto di localizzazione in siti diversi da quelli pianificati; le esigenze di sviluppo della rete e di funzionalità del servizio possono integrare le ragioni richieste dalla disciplina regionale. Non è necessario dimostrare l’infungibilità tecnica del sito né produrre documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dall’art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall’allegato 12-bis. Le spese del grado sono state poste a carico del Comune appellante e liquidate in 4.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
L’annullamento d’ufficio richiede un interesse pubblico attuale e concreto, distinto dal mero ripristino della legalità, e una motivazione rafforzata che compari tale interesse con l’affidamento del privato.
art. 9 l.r. Toscana n. 49/2011
Il programma comunale degli impianti è uno strumento dinamico, soggetto ad adeguamento in relazione all’evoluzione tecnologica e alle esigenze di copertura; il suo mancato aggiornamento non può tradursi in un pregiudizio per l’operatore.
art. 10, comma 1, l.r. Toscana n. 49/2011
La mancata previsione dell’impianto nel programma comunale non determina, di per sé, l’illegittimità dell’autorizzazione, specialmente quando il piano non sia aggiornato o sia illegittimo nei criteri localizzativi.
art. 10, comma 4, l.r. Toscana n. 49/2011
La disposizione deve essere coordinata con la disciplina regionale complessiva e con il Codice delle comunicazioni elettroniche; le esigenze di sviluppo e funzionalità della rete possono giustificare la localizzazione fuori dalle previsioni pianificatorie, senza necessità di dimostrare l’infungibilità tecnica del sito.
art. 8 l.r. Toscana n. 49/2011
Consente il rilascio del titolo edilizio anche in assenza di un piano comunale aggiornato, escludendo che la sola mancata previsione pianificatoria impedisca l’autorizzazione.
art. 44 d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
La documentazione tipizzata per l’autorizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica non può essere integrata con ulteriori oneri documentali non previsti, quale la prova dell’infungibilità tecnica del sito.
La pianificazione comunale non può individuare in via generale zone precluse o abilitate all’installazione delle stazioni radio base, ma può segnalare specifici siti sensibili in negativo.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio di un’autorizzazione favorevole non può fondarsi sul solo ripristino della legalità asseritamente violata: l’amministrazione deve individuare un interesse pubblico attuale e concreto e compararlo puntualmente con l’affidamento ingenerato nel destinatario del titolo.
- Il richiamo generico alla tutela della salute, dell’ambiente, della pianificazione territoriale o al dissenso della popolazione non soddisfa l’onere motivazionale rafforzato dell’autotutela quando non individui specifiche criticità attuali, anche a fronte di pareri tecnici favorevoli e della natura di pubblica utilità dell’opera.
- Il mancato aggiornamento del piano comunale per la localizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, imputabile all’amministrazione, non può essere utilizzato per impedire l’autorizzazione di un impianto né per annullare d’ufficio un titolo già rilasciato.
- La pianificazione comunale delle stazioni radio base non può introdurre un sistema generalizzato di aree idonee e non idonee o trasformarsi in un potere di veto sulla realizzazione della rete; può invece individuare specifici siti sensibili, nel rispetto della necessaria capillarità del servizio.
- Per autorizzare una stazione radio base in un sito non previsto da un piano comunale non aggiornato non è necessario dimostrare l’infungibilità tecnica della localizzazione né produrre documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dalla disciplina del Codice delle comunicazioni elettroniche; le esigenze di sviluppo e funzionalità della rete possono essere sufficienti.
- Le stazioni radio base, quali opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, devono essere valutate secondo la disciplina di settore e non possono essere ostacolate mediante strumenti pianificatori obsoleti o illegittimi.
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