L.R. Toscana 49/2011
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana disciplina localizzazione, installazione, modifica, controllo e risanamento degli impianti di radiocomunicazione, con regole su catasto regionale, programmi comunali, titoli abilitativi, criteri localizzativi, vigilanza e sanzioni. La disciplina è stata aggiornata nel 2024 per includere reti a banda larga e semplificare gli adempimenti. Restano applicabili solo nel territorio toscano.
Disciplina regionale degli impianti di radiocomunicazione
Disciplina regionale degli impianti di radiocomunicazione in Toscana
La legge detta la disciplina regionale per la localizzazione, l’installazione, la modifica, il controllo e il risanamento degli impianti di radiocomunicazione nel territorio della Toscana. Il provvedimento si coordina con la normativa statale sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sulle comunicazioni elettroniche, ponendo al centro il principio di precauzione e la minimizzazione dell’esposizione della popolazione.
Finalità e principi generali
La Regione persegue la tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio, l’ordinato sviluppo della rete, l’accorpamento degli impianti e il contenimento dell’inquinamento elettromagnetico. La disciplina aggiornata nel 2024 valorizza anche lo sviluppo delle reti a banda larga e dei servizi che le utilizzano, includendo obiettivi di qualità del servizio utili ad applicazioni ad alta affidabilità, bassissima latenza, elevate velocità e connessioni massicce di dispositivi.
La realizzazione e l’adeguamento degli impianti devono produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile e, a parità di tutela, garantire la migliore qualità del servizio. Restano ferme le competenze statali e quelle dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Ambito di applicazione e definizioni
La legge si applica alle infrastrutture e agli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti tra 100 KHz e 300 GHz. Sono esclusi i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna non superiore a 5 W e gli impianti fissi con potenza massima non superiore a 5 W purché l’EIRP non superi 100 W.
Per gli impianti radioamatoriali sopra tali soglie, la legge richiama solo alcune disposizioni specifiche: criteri localizzativi, comunicazioni, controlli e sanzioni previste dagli articoli dedicati. Per tali impianti valgono comunque limiti, valori e obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale.
Sono inoltre definiti il catasto regionale, il titolo abilitativo, i valori di attenzione, i limiti di esposizione, gli obiettivi di qualità, gli impianti radioamatoriali e l’EIRP, oltre alle infrastrutture abilitate ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Sistema informativo, catasto regionale e inventario radioamatoriale
La Regione promuove sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete, messi a disposizione dei comuni. Tali sistemi servono a stimare la qualità dei servizi e delle reti nel rispetto della normativa statale.
Il catasto regionale, istituito presso ARPAT, raccoglie la mappa degli impianti e delle infrastrutture abilitate, i dati tecnici e anagrafici comunicati dai gestori, le cartografie e le mappe dei livelli di campo. Esso costituisce sezione del SIRA, è parte del sistema informativo regionale e deve essere interoperabile con i sistemi nazionali e regionali.
I gestori devono comunicare telematicamente a comune e ARPAT l’attivazione e la disattivazione dell’impianto entro 15 giorni dall’evento; il catasto si aggiorna automaticamente. La comunicazione di attivazione può contenere anche la configurazione effettiva dell’impianto se la potenza è inferiore a quella richiesta nell’istanza e la documentazione relativa all’etichetta informativa.
L’inventario degli impianti radioamatoriali è una sezione del catasto regionale. I radioamatori presentano una dichiarazione telematica entro 30 giorni dall’attivazione, con dati del gestore, localizzazione e tipologia dell’impianto; in caso di modifiche, la comunicazione va aggiornata entro il 31 ottobre di ogni anno.
Funzioni della Giunta regionale e rapporti al Consiglio
La Giunta regionale definisce i criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti relativi ad autorizzazioni, programma comunale, catasto, risanamento, controlli e dichiarazioni radioamatoriali. I criteri devono rispettare interoperabilità, semplicità e coerenza con la normativa statale e con le regole tecniche del sistema informativo regionale.
La Giunta approva inoltre, di norma ogni anno, un rapporto per il Consiglio regionale sui livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio, sui rischi sanitari, sullo stato della qualità dei servizi delle reti a banda larga mobile e sull’attività del Comitato tecnico per gli impianti. Il rapporto si basa sul catasto regionale, su ARPAT, sui sistemi informativi di supporto e sui dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Comitato tecnico per gli impianti
È istituito presso la Regione un Comitato tecnico per gli impianti, composto da sei membri: due funzionari regionali, due funzionari ARPAT e due membri designati dal Consiglio delle autonomie locali. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, opera gratuitamente e può avvalersi di enti pubblici con competenze in telecomunicazioni mediante convenzione.
Il Comitato svolge funzioni di consulenza e proposta, supporto tecnico-giuridico per i risanamenti e pareri sull’approvazione dei programmi comunali. Può essere convocato su richiesta del comune interessato e, in relazione ai temi trattati, coinvolge anche rappresentanti dei gestori, del ministero competente, del CORECOM e dell’ASL.
Funzioni dei comuni e pianificazione locale
I comuni approvano il programma comunale degli impianti, rilasciano il titolo abilitativo, dispongono le azioni di risanamento, svolgono vigilanza e controllo con ARPAT, curano informazione ed educazione ambientale e adeguano i propri strumenti urbanistici ai criteri di localizzazione.
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della l.r. 11/2024 i comuni devono delimitare le aree intensamente frequentate. Inoltre possono individuare aree preferibili per l’installazione e aree non idonee, nel rispetto del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Programma comunale degli impianti
Il programma comunale definisce la localizzazione delle infrastrutture e degli impianti tenendo conto degli obiettivi di qualità, delle aree individuate secondo i criteri localizzativi, della pianificazione nazionale e della necessità di minimizzare l’esposizione della popolazione.
I titolari degli impianti e delle infrastrutture abilitate presentano entro il 31 ottobre di ogni anno, in via telematica, un programma di sviluppo della rete con ubicazione e caratteristiche radioelettriche dei nuovi impianti e delle nuove infrastrutture. Gli impianti con EIRP inferiore a 100 W non sono inclusi se installati su supporti esistenti.
Il comune approva e aggiorna il programma secondo i criteri regionali, garantendo trasparenza, partecipazione, consultazione dei comuni confinanti e valutazioni sulla qualità del servizio. Il programma dura almeno tre anni e può essere aggiornato in relazione alle esigenze della rete.
Titolo abilitativo per installazione o modifica
L’installazione o la modifica, anche solo radioelettrica o solo edilizia, degli impianti e delle infrastrutture richiede un titolo abilitativo rilasciato dal comune tramite SUAP. Il rilascio deve rispettare limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità, criteri localizzativi e programma comunale.
Il procedimento verifica anche la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale e si svolge telematicamente tramite SUAP. Il titolo può essere rilasciato per impianti non inseriti nel programma comunale solo in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità legate alla funzionalità della rete.
I gestori devono apporre l’etichetta informativa entro 90 giorni dall’installazione; l’etichetta deve essere visibile, accessibile e contenere i dati del gestore e gli estremi del titolo abilitativo. Per gli impianti autorizzati, la realizzazione deve avvenire secondo quanto dichiarato nell’istanza; eventuali modifiche della configurazione effettiva ricadono nella disciplina del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Criteri localizzativi
I criteri localizzativi privilegiano: la collocazione degli impianti radiotelevisivi in zone non edificate; la localizzazione degli altri impianti su edifici o aree pubbliche; l’uso di soluzioni tecnologiche che mitigano l’impatto visivo nelle aree di interesse storico, monumentale, paesaggistico o ambientale.
È favorito l’accorpamento su supporti comuni o in siti comuni, con limitazione degli accessi. È vietata l’installazione di impianti radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo il caso in cui, per gli impianti fissi di telefonia cellulare, quella sia la migliore localizzazione sotto il profilo dell’esposizione complessiva della popolazione e sia necessaria alla funzionalità del servizio.
I criteri non possono pregiudicare la funzionalità delle reti. Inoltre, se il gestore utilizza le migliori tecnologie disponibili per contenere l’inquinamento elettromagnetico, il comune può ridurre i termini del procedimento e introdurre ulteriori semplificazioni.
Risanamento e delocalizzazione
Quando si verificano superamenti dei limiti, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, oppure incompatibilità con i criteri localizzativi e le aree non idonee, il comune ordina le azioni di risanamento. Il provvedimento deve intervenire entro un anno dall’accertamento del superamento e può prevedere la delocalizzazione degli impianti, a spese dei titolari.
Il comune deve comunque assicurare la rapida ricondizione dei livelli entro i limiti anche con poteri d’urgenza per la tutela della salute. Se il risanamento non basta, si procede alla delocalizzazione; se la delocalizzazione coinvolge un altro comune, occorre l’intesa tra i comuni interessati. In caso di inerzia o mancata intesa interviene la Regione secondo la disciplina generale sulle funzioni amministrative.
Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica la disciplina statale specifica. Il Comitato tecnico può fornire consulenza ai comuni per l’attuazione delle misure di risanamento.
Vigilanza, controllo e sanzioni
I comuni esercitano la vigilanza e il controllo avvalendosi di ARPAT. I controlli verificano il rispetto dei limiti, l’attuazione dei risanamenti e la corrispondenza dei parametri tecnici dell’impianto al titolo abilitativo; il personale incaricato può accedere agli impianti e richiedere dati, informazioni e documenti.
Le sanzioni sono differenziate in base alla violazione: installazione o modifica senza titolo, difformità rispetto all’istanza, inosservanza delle prescrizioni del titolo, omessa presentazione di dichiarazioni, mancata attuazione dei risanamenti, superamento dei limiti e ostacolo ai controlli. Per alcune violazioni sono previste riduzioni per impianti sotto soglia o ponti radio. Restano applicabili la legge n. 689/1981, la l.r. 81/2000 e le eventuali diverse competenze sanzionatorie previste dalla normativa statale.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
Fino all’adozione degli atti tecnici regionali restano salvi, se compatibili, i provvedimenti attuativi della precedente l.r. 54/2000. Fino all’adeguamento dei piani operativi, il programma di sviluppo della rete deve rispettare i criteri di localizzazione. La disciplina transitoria prevede anche che, fino alla deliberazione sui criteri tecnici e sul programma comunale, continuino a operare alcune regole previgenti.
Per gli impianti con titolo abilitativo anteriore al d.lgs. 259/2003 e non conformi alla normativa edilizia, se non presentano domanda ai sensi dell’articolo 10 si applica il d.P.R. 380/2001 e il relativo risanamento.
La legge abroga la l.r. 54/2000 ed è stata successivamente modificata, in particolare nel 2024, per recepire la disciplina sulle reti a banda larga e per aggiornare catasto, programma comunale, controlli e sanzioni.
Clausola valutativa
La Regione Toscana ha introdotto una clausola valutativa: il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e la Giunta deve trasmettere una relazione alla commissione consiliare competente entro il 31 maggio 2025, con dati sui sistemi informativi di supporto, sull’attività del Comitato tecnico e sui programmi comunali approvati o aggiornati e sui processi partecipativi eventualmente attivati.
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