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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23491/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Milano, con la quale gli era stata applicata la pena per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e violazione di domicilio. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto rilevare l'esistenza di cause di non punibilità o di proscioglimento immediatamente evidenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra tali motivi, salvo l'ipotesi di evidenza dagli atti, che nel caso non risultava dedotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    regola il patteggiamento, cioè la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi di mancanza di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    il proscioglimento immediato per cause evidenti non costituisce motivo autonomo deducibile nel ricorso contro il patteggiamento, salvo che la causa emerga in modo evidente dagli atti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per il rito di trattazione del ricorso avverso sentenza di patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice relativa ai reati in materia di stupefacenti per i quali era stata applicata la pena.

  • art. 614 c.p.

    norma incriminatrice relativa alla violazione di domicilio, anch'essa oggetto della sentenza di patteggiamento.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata in relazione al criterio dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo ulteriore è inammissibile.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è motivo autonomo di ricorso contro il patteggiamento, salvo che la causa di proscioglimento risulti in modo evidente dagli atti e ciò sia specificamente dedotto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente va condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccioViolazione di domicilio
RamiProcesso penaleStupefacentiDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

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