Cassazione Civile, Ordinanza n. 10681/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una società acquirente conveniva in giudizio la società fornitrice chiedendo il risarcimento del danno, quantificato in oltre 1,2 milioni di euro, deducendo che il materiale fornito fosse non conforme a quanto pattuito. La convenuta resistiva e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento di fatture rimaste insolute; chiamava inoltre in garanzia la propria assicuratrice, la quale contestava l’operatività della polizza. Il Tribunale rigettava la domanda principale, accoglieva la riconvenzionale e condannava l’attrice al pagamento delle fatture. La Corte d’appello confermava il rigetto della domanda principale e riformava solo in parte la decisione sulle spese. In Cassazione la società acquirente deduceva, con il primo motivo, l’omesso esame di una perizia tecnica relativa alla stessa mescola oggetto della fornitura, redatta in altro giudizio e asseritamente decisiva; con il secondo motivo denunciava la violazione delle norme sulle spese di lite, sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente applicato il criterio del valore della domanda principale per la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, essendo la decisione di appello sostanzialmente conforme a quella di primo grado, operava la preclusione della cd. doppia conforme in relazione al vizio di omesso esame di fatti decisivi; inoltre ha rilevato che la censura riguardava in realtà una prova documentale e la sua valutazione, profili non sindacabili ex art. 360, n. 5, c.p.c., oltre che carenti di specificità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, nei giudizi di risarcimento del danno o di pagamento di somme, quando la domanda viene rigettata, la liquidazione delle spese deve essere effettuata sul valore del disputatum e non del decisum. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal giudice di merito per escludere l’operatività della garanzia per vizi, in presenza dell’accertamento che il bene era stato impiegato dall’acquirente per un uso diverso da quello normale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di legittimità per omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e controverso, non singole questioni, singoli elementi probatori o risultanze istruttorie
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo non è utilmente proponibile
evocato per definire il concetto di fatto principale ai fini del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamati nel motivo sulle spese di lite, in relazione alla determinazione del valore della controversia e al principio di soccombenza
art. 6 del D.M. n. 127 del 2004
richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione delle spese
art. 5 del D.M. n. 55 del 2014
richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto dell’impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo rispetto a un fatto storico principale o secondario, decisivo e controverso; non consente di censurare la mera mancata considerazione di singoli documenti, di singoli elementi istruttori o di apprezzamenti di merito sulla attendibilità delle prove.
- In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può utilmente denunciare l’omesso esame di fatti decisivi quando la decisione di appello conferma sostanzialmente quella di primo grado con motivazione convergente.
- La valutazione delle prove documentali e testimoniali, nonché la scelta delle risultanze ritenute più convincenti, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente coerente.
- Nei giudizi di condanna al pagamento di somme o di risarcimento del danno, se la domanda è rigettata, il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese va determinato secondo il criterio del disputatum e non del decisum.
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