Cassazione Civile, Ordinanza n. 24100/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto la liquidazione dei compensi maturati per l'attività difensiva prestata in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di divorzio. Il tribunale aveva prima richiesto documentazione integrativa e poi rigettato la domanda per asserita inattività del difensore; in sede di opposizione aveva confermato il rigetto, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta, perché non idonea a dimostrare tutta l'attività svolta oltre al ricorso introduttivo. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, con due motivi, da un lato la nullità del provvedimento per motivazione apparente o contraddittoria e, dall'altro, la violazione dell'art. 15, comma 5, d.lgs. 150/2011 per non avere il giudice esercitato i poteri istruttori officiosi e non avere acquisito d'ufficio gli atti necessari dal fascicolo del procedimento presupposto.
La decisione
La Corte ha esaminato per priorità logica il secondo motivo e lo ha accolto, affermando che, nel procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice non può limitarsi a rigettare la domanda per insufficienza della prova offerta dalla parte, ma deve attivare il potere-dovere di richiedere d'ufficio gli atti, i documenti e le informazioni necessari per decidere causa cognita. Conseguentemente, il primo motivo è stato dichiarato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15, comma 5, d.lgs. 150/2011
la locuzione va intesa come potere-dovere del giudice di acquisire d'ufficio gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, non come mera facoltà discrezionale.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
il ricorso contro il decreto di liquidazione del compenso non è un'impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso.
il giudice, nel verificare la liquidazione, non può superare la somma richiesta dall'istante.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo assorbito relativo alla motivazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve decidere sulla base di una cognizione piena e non può fare applicazione meccanica della regola dell'onere della prova.
- Quando la documentazione prodotta non consente di verificare l'attività professionale svolta, il giudice ha il potere-dovere di acquisire d'ufficio dal fascicolo del procedimento presupposto gli atti necessari a verificare sia l'an debeatur sia il quantum debeatur.
- La natura contenziosa del procedimento di liquidazione non esclude, ma anzi giustifica, l'esercizio di poteri istruttori officiosi, che operano tanto sulla spettanza del compenso quanto sulla sua quantificazione.
- Nel giudizio di legittimità, se un motivo assorbente viene accolto, le ulteriori censure che mirano al medesimo risultato possono restare assorbite.
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