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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12674/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la revoca del sequestro preventivo disposto il 21.1.2022 su beni anche formalmente intestati ai ricorrenti (in particolare l'immobile sito in Bari, via Madre Clelia Merloni n. 13, e un libretto postale). I ricorrenti (eredi testamentari/terzi) hanno dedotto di essere titolari effettivi dei beni in quanto beneficiari del testamento della nonna (Genoveffa/ Giuseppa Marazia) e quindi terzi estranei al reato; hanno contestato la disponibilità dei beni in capo agli indagati Giuseppe e Domenico Marotta, la mancata prova che le somme sul libretto costituissero provento di reato, la carenza di motivazione e l'illegittimità dell'applicazione di misure atte a colpire beni futuri o non ancora nella sfera di disponibilità degli indagati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure non consentite in questa sede (controdeduzioni di fatto e doglianze sulla congruità della motivazione non riconducibili a violazioni di legge). Il Collegio ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Bari non fosse prive di motivazione essenziale: i giudici di merito avevano ricostruito una sequenza ereditaria e fattuale (denuncia di successione originaria, pubblicazione tardiva del testamento del padre, legato d'uso successivo alla morte della madre e successive misure cautelari) che giustificava la valutazione di una effettiva disponibilità dei beni in favore degli indagati, formalmente schermata dalla titolarità dei nipoti. Quanto al libretto postale, il Tribunale aveva evidenziato contitolarità e delega operativa. Per queste ragioni il ricorso è stato ritenuto inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-ter cod. pen.

    Richiamato tra le norme cui si connettono le censure sulla motivazione e sull'iter procedimentale relativo alle misure cautelari reali; utilizzato come riferimento alle deduzioni difensive sul sequestro e sulla confisca.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto ai vizi di motivazione degli atti cautelari e alla disciplina del riesame/impugnazione dei provvedimenti cautelari.

  • art. 104 disp. att. cod. proc. pen.

    Centrale nella doglianza relativa al diritto di difesa e alla motivazione degli atti, richiamato nell'ambito della contestazione sull'omessa o carente motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato a sostegno del principio della motivazione e del giusto processo, lamentando carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata.

  • art. 648-quater cod. pen.

    Norma sulla confisca per equivalente e sugli strumenti di sequestro finalizzati alla confisca; rilevante per le censure relative alla possibilità di incidere su beni che non sarebbero nella sfera di disponibilità degli indagati.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione della nozione di disponibilità del bene e nella valutazione delle ragioni che giustificano il sequestro conservativo dei beni riconducibili all'indagato.

  • art. 240 cod. pen.

    Invocato in relazione ai profili sostanziali penali collegati alla confisca/ sequestro e alla loro legittimità rispetto alla responsabilità dell'indagato.

  • art. 459, 470, 476 cod. civ.

    Richiamati dalla difesa in materia successoria per dedurre vizi nella valutazione della titolarità e degli effetti dell'accettazione dell'eredità e della pubblicazione testamentaria.

  • DPR 637/1972

    Menziionato in rapporto a questioni fiscali/successioni (denuncia di successione) utilizzate nella ricostruzione della titolarità catastale e fiscale dei beni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende; applicata per la condanna pecuniaria di euro 3.000.

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Richiamato dalla Procura Generale per la trasmissione della requisitoria scritta; forma procedurale osservata nella fase di giudizio.

  • art. 1 L. 1415/2006

    Citato nel provvedimento di sequestro con riferimento alla determinazione della misura patrimoniale e ai limiti quantitativi della misura cautelare reale.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in materia di misure cautelari reali ammette il ricorso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali: non è sede per rinnovata valutazione dei fatti e della congruità della motivazione, salvo che questa sia del tutto mancante o manifestamente illogica.
  • Il terzo che si dichiara proprietario di un bene sequestrato può in cassazione contestare primariamente la sua titolarità o la inesistenza di legami di collegamento concorsuali con l'indagato, ma non può impugnare direttamente i presupposti fattuali del sequestro se tali censure richiedono la rivalutazione del materiale probatorio.
  • La circostanza di pubblicazioni testamentarie tardive, denunce di successione precedenti o di atti postumi che ricollocano la titolarità può essere valutata dal giudice come elemento indiziario di una disponibilità effettiva in capo agli indagati, specie se accompagnata da altre prove (deleghe, operatività del conto, misure cautelari pregresse).
  • La confisca per equivalente non può, in linea di principio, colpire beni che siano solo futuri o che non rientrino nella sfera di disponibilità dell'indagato; però il giudice può ritenere sussistente la disponibilità quando emergano elementi che giustifichino la ricostruzione di una disponibilità effettiva anche se formalmente occultata.
  • Per contestare efficacemente un sequestro, il terzo deve fornire documentazione chiara e tempestiva (atti di accettazione dell'eredità, trascrizioni, prove di assenza di operazioni riconducibili a provento di reato), evitando censure basate principalmente su rivalutazioni fattuali valutabili solo in sede di merito.

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