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Sentenza

Sentenza n. 2411/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta stralcio, n. 10777 del 28 maggio 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione dei provvedimenti GSE di decadenza dagli incentivi per titoli di efficienza energetica, rigetto della quinta RVC e richiesta di restituzione dei titoli già emessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha censurato la sentenza di primo grado articolando sette motivi. Ha sostenuto che il GSE avesse esercitato, a distanza di anni dall’approvazione della PPPM e delle precedenti RVC, un riesame in autotutela soggetto all’art. 21-nonies l. 241/1990, con violazione del termine ragionevole, del legittimo affidamento, dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, nonché eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e illogicità. Ha contestato l’applicazione del requisito dell’addizionalità, la valutazione dei consumi nei periodi transitori, l’algoritmo di calcolo dei risparmi e la determinazione della vita tecnica dell’impianto frigorifero in vent’anni anziché venticinque. Ha negato la rilevanza dei profili economici e di mercato ai fini dell’addizionalità, sostenendo che il rapporto tra costi dell’investimento e risparmi non fosse richiesto dalla disciplina. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, dell’obbligo di motivazione e dell’art. 10-bis l. 241/1990, nonché omessa pronuncia. Ha inoltre contestato il potere del GSE di chiedere la restituzione di titoli già emessi e invocato l’applicazione dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 42 d.lgs. 28/2011, come modificati dalla normativa sopravvenuta, nonché l’illegittimità derivata degli atti restitutori. Infine, ha dedotto il mancato esame delle censure relative all’art. 56 d.l. 76/2020, pur dichiarando di non impugnare lo specifico capo della sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha qualificato il provvedimento GSE come atto di decadenza adottato nell’esercizio del potere di controllo previsto dall’art. 42 d.lgs. 28/2011, e non come annullamento d’ufficio o riesame in autotutela. Il controllo può riguardare anche documentazione già acquisita, qualora solo successivamente emergano o siano adeguatamente percepiti elementi rilevanti, e può essere svolto dopo l’approvazione della PPPM e delle precedenti RVC. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 21-nonies l. 241/1990, anche quanto ad affidamento, termine ragionevole e ponderazione degli interessi. Il Collegio ha escluso, in via generale e comunque nel caso concreto, la configurabilità di un affidamento tutelabile in materia di incentivi pubblici, rilevando che l’approvazione della PPPM è necessaria ma non sufficiente all’emissione dei TEE: ogni RVC è oggetto di autonoma istruttoria e il requisito dell’addizionalità deve essere verificato anche successivamente. Le valutazioni del GSE sull’addizionalità sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica e ritenute congrue, non contraddittorie e non manifestamente illogiche. Il GSE aveva evidenziato l’inadeguatezza della documentazione sull’EER e sulla baseline, l’erroneità del trattamento dei periodi transitori, la scorporabilità dell’impianto frigorifero dal sistema di automazione e la corretta applicazione della vita tecnica ventennale prevista dalla tabella normativa. È stata ritenuta legittima anche la considerazione dei profili economici e di mercato nell’accertamento dell’addizionalità, poiché l’intervento avrebbe prodotto un risparmio economico annuale superiore al costo dell’investimento anche in assenza degli incentivi. Il richiamo alla disciplina europea sugli aiuti di Stato è stato giudicato inconferente, non rientrando il meccanismo dei certificati bianchi, per presupposti, struttura e finalità, nel quadro degli aiuti di Stato invocato dall’appellante. Non è stata ravvisata violazione della partecipazione procedimentale: il GSE aveva previamente comunicato le criticità, richiesto integrazioni e consentito la presentazione di osservazioni. La motivazione è stata ritenuta sufficiente, non essendo necessario confutare analiticamente ogni argomento della parte. Il GSE poteva chiedere la restituzione dei titoli già emessi, trattandosi di conseguenza necessitata della decadenza e di recupero di somme divenute indebite. Le disposizioni sopravvenute dell’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. 28/2011 e dell’art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020 non sono state ritenute applicabili retroattivamente al procedimento già concluso; la loro eventuale applicazione richiede un autonomo procedimento amministrativo e non può essere effettuata dal giudice nel giudizio sulla legittimità originaria della decadenza. Le spese del grado sono state compensate tra l’appellante e il GSE; nulla è stato disposto nei rapporti con il Ministero, non costituito.

Norme richiamate

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Attribuisce al GSE il potere-dovere di verificare e controllare, anche documentalmente e in ogni fase, la spettanza degli incentivi e di adottare i provvedimenti conseguenti alla loro non spettanza.

  • art. 14, comma 1, d.m. 28 dicembre 2012

    Prevede l’attività di controllo del GSE sugli interventi e sui dati posti a fondamento delle richieste di titoli di efficienza energetica.

  • art. 14.1 deliberazione AEEG n. EEN 9/2011

    Disciplina i controlli sui progetti e sulle richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non si applica ai provvedimenti di decadenza adottati nell’esercizio del distinto potere di controllo sulla spettanza di incentivi, non qualificabili come annullamento d’ufficio.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo motivazionale è assolto mediante l’indicazione complessiva e logicamente coerente delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza necessità di confutare analiticamente ogni deduzione del privato.

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    Le garanzie partecipative risultano rispettate quando l’amministrazione comunica previamente le criticità, richiede integrazioni e consente osservazioni prima dell’adozione del provvedimento finale.

  • art. 1 deliberazione AEEG n. EEN 9/2011

    quei risparmi energetici che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento o di un progetto, per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato

    Il risparmio incentivabile deve essere depurato da quello non addizionale; l’addizionalità può essere valutata anche in relazione ai profili economici e di mercato.

  • art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

    La normativa sopravvenuta non opera automaticamente nel giudizio sulla legittimità della decadenza, ma richiede, ove ne ricorrano i presupposti, un autonomo procedimento amministrativo di riesame.

  • art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. 28/2011

    Le disposizioni sopravvenute non si applicano ai procedimenti già conclusi prima della loro entrata in vigore in forza del principio tempus regit actum.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    Il principio di buon andamento non impedisce, ma anzi giustifica, i controlli successivi diretti ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Massime di principio

  • Il potere dell’amministrazione di controllare la spettanza di incentivi pubblici e dichiarare la decadenza dal beneficio è distinto dall’annullamento d’ufficio: quando la decadenza deriva da elementi istruttori acquisiti o valorizzati nel procedimento di controllo, non si applicano i limiti dell’art. 21-nonies l. 241/1990 relativi al termine ragionevole, all’affidamento e alla ponderazione degli interessi.
  • L’approvazione di una proposta progettuale e di precedenti rendicontazioni non attribuisce un diritto definitivo all’incentivo: la proposta è presupposto necessario ma non sufficiente, poiché ogni successiva richiesta di verifica e certificazione costituisce oggetto di autonoma istruttoria e il requisito dell’addizionalità deve essere verificato anche in tale fase.
  • In materia di incentivi energetici, l’addizionalità del risparmio deve essere provata dal soggetto richiedente e può essere valutata considerando non solo l’evoluzione tecnologica e normativa, ma anche i profili economici e di mercato dell’investimento.
  • Le valutazioni tecniche dell’autorità competente sull’addizionalità dei risparmi energetici sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, erroneità o palese travisamento dei fatti; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione tecnica.
  • Quando il controllo accerta la non spettanza di incentivi già erogati, la richiesta di restituzione costituisce conseguenza necessitata ed esecutiva della decadenza, poiché le somme o i titoli acquisiscono natura di indebito oggettivo.
  • La disciplina sopravvenuta che consente un riesame dei provvedimenti di decadenza non è applicabile direttamente dal giudice nel processo relativo alla legittimità originaria dell’atto, ma richiede l’attivazione e la conclusione di un autonomo procedimento amministrativo secondo la normativa sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

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