Cassazione Penale, Ordinanza n. 13730/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello alla pena di due anni di reclusione ed euro 3.333,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti, precisamente per fatto rientrante nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la pena sarebbe stata illegittimamente o illogicamente determinata. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente perché ancorata alla gravità del fatto, qualificato come relativo a droghe pesanti, e alla negativa personalità dell'imputato, desunta dai numerosi precedenti penali specifici; ha inoltre escluso che fosse necessario dare conto di tutti gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero. La decisione si fonda sul rilievo che la determinazione della pena entro i limiti edittali è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo per arbitrio o manifesta illogicità, vizi che nel caso concreto non sono stati ravvisati.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
disposizione incriminatrice richiamata per qualificare il fatto in materia di stupefacenti; la sentenza impugnata è stata confermata quanto alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio
i criteri di commisurazione della pena possono essere valutati anche in modo sintetico o globale; il giudice di merito conserva ampia discrezionalità nella determinazione della pena tra minimo e massimo edittale
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampia discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica su tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., essendo sufficiente il richiamo anche sintetico agli elementi ritenuti decisivi.
- Il sindacato di legittimità sulla quantificazione della pena è ammesso solo quando la decisione risulti frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; altrimenti la valutazione del giudice di merito non è censurabile in cassazione.
- Nel giudizio di commisurazione della pena il giudice può valorizzare la gravità concreta del fatto e i precedenti penali specifici dell'imputato, senza essere tenuto a confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa, se li ritiene superati da considerazioni prevalenti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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