Ordinanza n. 2688/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, - del provvedimento n. -OMISSIS- emesso il 1° agosto 2024 dal Questore di -OMISSIS-, notificato il 5 agosto 2024, di applicazione della misura di prevenzione personale atipica di cui all’art. 6 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (cd. DASPO); - nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale nonché ai sensi dell''art. 116 c.p.a. per l'annullamento del provvedimento di diniego dell'istanza di accesso agli atti amministrativi emesso l'11 giugno 2024 e notificato il 1° luglio 2024 dalla Questura di -OMISSIS- e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente di accedere agli atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di applicazione di un DASPO e diniego di accesso agli atti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore, notificato il 5 agosto 2024, con cui gli è stata applicata la misura di prevenzione personale atipica prevista dall'art. 6 della legge n. 401/1989, nonché il diniego di accesso agli atti notificato il 1° luglio 2024, chiedendo anche l'accertamento del diritto di accesso. Nel corso del giudizio ha presentato un'articolata istanza istruttoria ai sensi dell'art. 65 c.p.a., chiedendo l'acquisizione di un file video relativo ai fatti del 20 gennaio 2024 verificatisi presso un centro sportivo durante un incontro di calcio, di prove testimoniali scritte e delle trascrizioni delle deposizioni rese da due persone nel procedimento penale connesso ai fatti posti a fondamento del DASPO.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente l'istanza istruttoria. Ha disposto l'acquisizione del file video, ritenendolo potenzialmente rilevante perché riferito ai fatti oggetto del provvedimento impugnato; il deposito dovrà avvenire presso la Segreteria in tre copie, anche mediante supporto informatico, secondo l'art. 9, comma 8, delle regole tecnico-operative per il processo amministrativo telematico, dato che le dimensioni del file ne impediscono il deposito tramite portale. Ha inoltre disposto l'acquisizione delle trascrizioni delle deposizioni rese dai medesimi soggetti nel procedimento penale, aderendo al principio secondo cui la documentazione penale può essere utilizzata nel processo amministrativo, anche con riguardo agli atti delle indagini preliminari, purché pertinente e credibile, in ragione dell'atipicità dei mezzi istruttori. Ha respinto invece la richiesta di acquisizione delle testimonianze scritte, ritenendole allo stato sovrabbondanti e non utili, poiché riferite agli stessi soggetti le cui deposizioni penali vengono acquisite. Il Collegio ha preso atto della permanenza dell'interesse alla decisione di merito e ha rinviato la fissazione dell'udienza di discussione entro il primo trimestre del 2027. L'ordinanza non decide il merito delle domande di annullamento e di accesso.
Norme richiamate
misura di prevenzione personale atipica, cd. DASPO
È la base normativa del provvedimento questorile impugnato; il merito della sua applicazione non è stato deciso nell'ordinanza.
È indicato quale fondamento processuale della domanda relativa al diniego di accesso agli atti e all'accertamento del diritto di accesso; la domanda non è stata definita nel merito.
Consente al giudice di disporre gli incombenti istruttori richiesti per acquisire elementi utili alla definizione della controversia.
prova testimoniale scritta
È la disposizione richiamata per la richiesta di acquisizione delle testimonianze scritte, che il Collegio ha respinto perché sovrabbondanti.
principio di atipicità dei mezzi istruttori
Giustifica l'utilizzabilità nel processo amministrativo della documentazione proveniente da un procedimento penale, entro i limiti della pertinenza e della credibilità.
art. 9, comma 8, d.P. CdS 28 luglio 2021
deposito presso la Segreteria del file video in tre copie, anche per mezzo di supporto informatico, essendo di dimensioni che ne impediscono il deposito via portale
Disciplina le modalità di deposito di file di dimensioni incompatibili con il deposito tramite portale telematico.
Sono richiamati, unitamente all'art. 61, comma 1, n. 11, c.p., per individuare i reati oggetto del procedimento penale connesso ai fatti posti a fondamento del DASPO.
È richiamato quale circostanza aggravante nell'imputazione del procedimento penale connesso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fonda l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e le persone fisiche citate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Concorre a giustificare la tutela dei dati personali relativi a procedimenti penali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio di atipicità dei mezzi istruttori, la documentazione proveniente da un procedimento penale può essere acquisita e utilizzata ai fini istruttori, comprese le risultanze delle indagini preliminari e gli atti formati prima del dibattimento, purché rispetti i requisiti di pertinenza e credibilità e non sussista una specifica preclusione normativa.
- Quando un file video è potenzialmente rilevante per i fatti oggetto del giudizio ma le sue dimensioni impediscono il deposito tramite portale telematico, il giudice può disporne il deposito presso la Segreteria, anche su supporto informatico e nel numero di copie previsto dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico.
- La prova testimoniale scritta può essere esclusa dal giudice amministrativo quando risulti allo stato sovrabbondante rispetto ad altra documentazione istruttoria contemporaneamente acquisita e riferita ai medesimi fatti e soggetti.
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