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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39511/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la decisione della Corte di appello nella parte in cui è stato disposto l'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Hanno contestato che la Corte territoriale, pur non essendo stata inflitta dal Tribunale né richiesta con specifico motivo d'appello, abbia accolto la richiesta della Procura e ordinato il ripristino come sanzione amministrativa accessoria; hanno inoltre censurato la richiamata giurisprudenza sulla reformatio in peius e l'omessa indicazione dei parametri e degli accertamenti che giustificano l'adozione dell'ordine ripristinatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi: ha ritenuto che l'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente sia una sanzione amministrativa accessoria ex lege collegata al reato disciplinato dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., e pertanto la sua applicazione in appello non configura reformatio in peius. Tuttavia la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente all'ordine di ripristino per difetto di motivazione: la decisione impugnata non ha accertato e motivato l'effettiva sussistenza di danno o pericolo per l'ambiente, necessario per imporre la misura ripristinatoria. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al fine di procedere a specifici accertamenti e motivazioni su danno/pericolo; ha inoltre precisato che la parte civile non può chiedere ora la rifusione delle spese di grado, potendolo fare nel prosieguo del processo in base all'esito del gravame.

Norme richiamate

  • art. 452-quaterdecies cod. pen.

    Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

    La norma dispone che l'ordine di ripristino è collegato alla condanna e costituisce una sanzione amministrativa accessoria derivante ex lege; può essere ordinato anche dal giudice penale al momento della condanna.

  • art. 260 d.lgs. 152/2006 (previgente)

    La disciplina previgente sanzionava chi, con attività organizzate, gestiva abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e prevedeva l'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente.

    La disposizione vigente è stata sostanzialmente trasposta nel codice penale (art. 452-quaterdecies), garantendo continuità normativa rispetto all'obbligo di ripristino ambientale collegato al reato.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Il comma 3 contiene il divieto di reformatio in peius nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato.

    Il divieto di reformatio in peius riguarda l'aggravamento della pena principale, l'applicazione di nuova o più grave misura di sicurezza, la pronunzia di proscioglimento con formula meno favorevole o la revoca di benefici; non si estende alle sanzioni amministrative accessorie imposte ex lege dal giudice penale.

  • artt. 242, 244, 250 d.lgs. 152/2006

    Norme che individuano i poteri e le competenze dell'autorità amministrativa in materia ambientale (interventi e provvedimenti amministrativi per tutela dell'ambiente).

    Sottolineano che l'ordine giudiziale di ripristino si pone in parallelo e spesso in sovrapposizione con i poteri dell'autorità amministrativa, rafforzando la natura amministrativa e ripristinatoria della misura disposta dal giudice penale.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Rinvio alla possibilità di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

    La norma è citata perché l'art. 452-quaterdecies prevede la possibilità di ordinare il ripristino anche nella sentenza c.d. di 'patteggiamento' emessa ai sensi dell'art. 444.

Massime di principio

  • L'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen. ha natura di sanzione amministrativa accessoria ex lege e può essere imposto dal giudice penale anche in sede d'appello.
  • Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) non impedisce l'applicazione in appello di sanzioni amministrative accessorie conseguenziali alla condanna, purché queste siano previste dalla norma incriminatrice.
  • Per poter disporre l'ordine di ripristino il giudice deve accertare e motivare l'effettiva esistenza di danno o pericolo per l'ambiente: tale elemento non può essere semplicemente presunto in ragione della consumazione del reato.
  • Se la motivazione sull'esistenza del danno/pericolo è omessa o insufficiente, la Cassazione annullerà la statuizione limitatamente all'ordine ripristinatorio e rinvierà per nuovo esame.
  • In impugnazioni limitate all'ordine di ripristino, la difesa dovrebbe puntare sull'assenza di specifici accertamenti tecnici o sulla carenza probatoria circa il danno/pericolo ambientale; la Procura può comunque chiedere l'irrogazione dell'ordine in sede d'appello.
  • La parte civile non consegue automaticamente le spese del grado se la Cassazione disporrà annullamento con rinvio: la condanna alle spese sarà valutata nel prosieguo in base all'esito del nuovo giudizio.

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