Cassazione Penale, Sentenza n. 39511/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la decisione della Corte di appello nella parte in cui è stato disposto l'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Hanno contestato che la Corte territoriale, pur non essendo stata inflitta dal Tribunale né richiesta con specifico motivo d'appello, abbia accolto la richiesta della Procura e ordinato il ripristino come sanzione amministrativa accessoria; hanno inoltre censurato la richiamata giurisprudenza sulla reformatio in peius e l'omessa indicazione dei parametri e degli accertamenti che giustificano l'adozione dell'ordine ripristinatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi: ha ritenuto che l'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente sia una sanzione amministrativa accessoria ex lege collegata al reato disciplinato dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., e pertanto la sua applicazione in appello non configura reformatio in peius. Tuttavia la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente all'ordine di ripristino per difetto di motivazione: la decisione impugnata non ha accertato e motivato l'effettiva sussistenza di danno o pericolo per l'ambiente, necessario per imporre la misura ripristinatoria. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al fine di procedere a specifici accertamenti e motivazioni su danno/pericolo; ha inoltre precisato che la parte civile non può chiedere ora la rifusione delle spese di grado, potendolo fare nel prosieguo del processo in base all'esito del gravame.
Norme richiamate
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
La norma dispone che l'ordine di ripristino è collegato alla condanna e costituisce una sanzione amministrativa accessoria derivante ex lege; può essere ordinato anche dal giudice penale al momento della condanna.
art. 260 d.lgs. 152/2006 (previgente)
La disciplina previgente sanzionava chi, con attività organizzate, gestiva abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e prevedeva l'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente.
La disposizione vigente è stata sostanzialmente trasposta nel codice penale (art. 452-quaterdecies), garantendo continuità normativa rispetto all'obbligo di ripristino ambientale collegato al reato.
Il comma 3 contiene il divieto di reformatio in peius nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato.
Il divieto di reformatio in peius riguarda l'aggravamento della pena principale, l'applicazione di nuova o più grave misura di sicurezza, la pronunzia di proscioglimento con formula meno favorevole o la revoca di benefici; non si estende alle sanzioni amministrative accessorie imposte ex lege dal giudice penale.
artt. 242, 244, 250 d.lgs. 152/2006
Norme che individuano i poteri e le competenze dell'autorità amministrativa in materia ambientale (interventi e provvedimenti amministrativi per tutela dell'ambiente).
Sottolineano che l'ordine giudiziale di ripristino si pone in parallelo e spesso in sovrapposizione con i poteri dell'autorità amministrativa, rafforzando la natura amministrativa e ripristinatoria della misura disposta dal giudice penale.
Rinvio alla possibilità di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
La norma è citata perché l'art. 452-quaterdecies prevede la possibilità di ordinare il ripristino anche nella sentenza c.d. di 'patteggiamento' emessa ai sensi dell'art. 444.
Massime di principio
- L'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen. ha natura di sanzione amministrativa accessoria ex lege e può essere imposto dal giudice penale anche in sede d'appello.
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) non impedisce l'applicazione in appello di sanzioni amministrative accessorie conseguenziali alla condanna, purché queste siano previste dalla norma incriminatrice.
- Per poter disporre l'ordine di ripristino il giudice deve accertare e motivare l'effettiva esistenza di danno o pericolo per l'ambiente: tale elemento non può essere semplicemente presunto in ragione della consumazione del reato.
- Se la motivazione sull'esistenza del danno/pericolo è omessa o insufficiente, la Cassazione annullerà la statuizione limitatamente all'ordine ripristinatorio e rinvierà per nuovo esame.
- In impugnazioni limitate all'ordine di ripristino, la difesa dovrebbe puntare sull'assenza di specifici accertamenti tecnici o sulla carenza probatoria circa il danno/pericolo ambientale; la Procura può comunque chiedere l'irrogazione dell'ordine in sede d'appello.
- La parte civile non consegue automaticamente le spese del grado se la Cassazione disporrà annullamento con rinvio: la condanna alle spese sarà valutata nel prosieguo in base all'esito del nuovo giudizio.
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