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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15674/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Gli ex soci della società costruttrice cancellata dal registro delle imprese hanno impugnato la sentenza di appello che aveva condannato la società al risarcimento dei danni in favore dell'acquirente dell'immobile. Sostenevano che, poiché la società era stata cancellata prima della notificazione dell'atto di appello e dopo la sentenza di primo grado, l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché proposto contro un soggetto ormai inesistente, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado. Denunciavano, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 75, 100, 110, 163, comma 3, n. 2, 299, 324 c.p.c. e 2495, comma 2, c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha applicato il principio di ultrattività del mandato alle liti nei casi in cui l'evento interruttivo o estintivo non sia stato dichiarato o notificato nei modi di legge: il difensore della parte già costituita continua a rappresentarla come se l'evento non si fosse verificato, con stabilizzazione della posizione processuale fino alla successiva fase di impugnazione. Poiché l'appello era stato validamente notificato al procuratore della società costituita in primo grado e la procura era estesa anche al giudizio di appello, la notificazione era efficace. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con avviso dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella decisione

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella decisione

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella decisione

  • art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella decisione

  • art. 299 c.p.c.

    gli eventi di morte o perdita di capacità della parte incidono sul processo secondo la regola dell'ultrattività del mandato alle liti, se l'evento non è dichiarato o notificato nei modi di legge

  • art. 300 c.p.c.

    se l'evento non è dichiarato o notificato nei modi e tempi previsti, il difensore continua a rappresentare la parte nel processo come se l'evento non si fosse verificato

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella decisione

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'estinzione della società cancellata; la Corte, però, esclude che la cancellazione renda invalida la notificazione dell'appello al procuratore costituito

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio denunciato di violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 285 c.p.c.

    la notificazione della sentenza al procuratore è idonea a far decorrere il termine per impugnare anche nei confronti della parte deceduta, estinta o incapace

  • art. 330, comma 1, c.p.c.

    è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore della parte, anche se deceduta o divenuta incapace, in base alla disciplina dell'ultrattività

  • art. 330, comma 4, c.p.c.

    è richiamato nel principio secondo cui l'evento può essere documentato o notificato nei modi previsti, incidendo sulla stabilizzazione della posizione processuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, il collegio dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando una parte già costituita a mezzo di difensore subisce un evento estintivo o impeditivo della capacità processuale non dichiarato o notificato nei modi di legge, opera l'ultrattività del mandato alle liti: il difensore continua a rappresentarla nel processo come se l'evento non fosse avvenuto.
  • La notificazione della sentenza al procuratore costituito è idonea a far decorrere il termine per impugnare anche nei confronti della parte estinta o incapace, se il rapporto processuale è ancora regolato dall'ultrattività del mandato.
  • L'impugnazione notificata presso il procuratore della parte già costituita è ammissibile anche se la parte è successivamente estinta, purché la procura alle liti sia idonea a coprire anche il grado di impugnazione, salvo il ricorso per cassazione che richiede procura speciale.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese, se intervenuta dopo la sentenza di primo grado ma non fatta valere nei modi processualmente previsti, non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'appello notificato al difensore della società già costituita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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