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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28231/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda proposta dall'acquirente di un immobile per ottenere, in via principale, l'accertamento della nullità del contratto di compravendita e, in via subordinata, l'annullamento o la risoluzione del medesimo contratto. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 113 c.p.c. e 2697 c.c., anche in relazione all'art. 92 c.p.c., deducendo altresì nullità della sentenza per violazione del medesimo complesso normativo. La censura mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, in particolare della testimonianza resa dalla sorella del ricorrente, già apprezzata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di norme processuali e sull'onere della prova, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del quadro probatorio e dell'apprezzamento delle testimonianze, attività preclusa al giudice di legittimità. Non vi è stata pronuncia sulle spese per mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte osserva che la doglianza, in realtà, tendeva a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato nel motivo, ma non idoneo a fondare una revisione del giudizio di fatto in sede di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ne esclude la violazione, perché la censura mira soltanto a una diversa lettura delle prove.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma senza che dalla decisione emergano specifiche statuizioni applicative sul punto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge o di norme sulla prova in una richiesta di nuova valutazione del merito e del compendio istruttorio.
  • La dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilmente prospettata quando la parte contesti soltanto l'apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dal giudice di merito.
  • La valutazione delle testimonianze e, più in generale, del quadro probatorio appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa lettura proposta in cassazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, può essere disposto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareImpugnazioniProve
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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