Cassazione Civile, Ordinanza n. 09434/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti a un collegio arbitrale previsto dalla clausola compromissoria statutaria, di alcune deliberazioni di una s.r.l.: una delibera del 19 marzo 2013 che aveva convertito finanziamenti dei soci in finanziamenti in conto capitale, e successive delibere del 29 aprile 2013 di approvazione del bilancio 2012, riduzione del capitale per perdite con ricostituzione mediante aumento in opzione ai soci. Il socio chiedeva anche la reintegrazione nei diritti sociali, l'esibizione della documentazione sociale e la restituzione di una somma versata. La società resistiva eccependo il difetto di competenza/giurisdizione degli arbitri, la decadenza dall'impugnazione e, nel merito, l'infondatezza delle domande. Gli arbitri accoglievano in larga parte le domande, dichiarando la nullità di varie delibere e la qualità di socio dell'attore. La società impugnava il lodo davanti alla Corte d'appello e poi in cassazione con cinque motivi: 1) incompetenza degli arbitri perché l'intera lite avrebbe riguardato diritti indisponibili; 2) omesso esame di una dichiarazione che avrebbe dimostrato l'intenzione del socio di usare il finanziamento a copertura perdite; 3) violazione dell'art. 2479-ter c.c. e dell'art. 829 c.p.c. per omesso esame dell'eccezione di tardività dell'impugnazione della delibera del 19 marzo 2013 e del conseguente venir meno dell'interesse all'impugnazione della delibera successiva; 4) violazione dell'art. 2479-ter c.c. e dell'art. 829 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso il difetto di legittimazione del socio, asseritamente non più tale al momento della nomina dell'arbitro; 5) violazione delle norme sulla nullità/annullabilità della delibera del 19 marzo 2013 e omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata tempestiva impugnazione della stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che le controversie sulle delibere societarie sono compromettibili in arbitri quando, alla luce della concreta prospettazione dei fatti, riguardino diritti disponibili e non investano direttamente interessi superindividuali tutelati da norme inderogabili. Ha ritenuto che la conversione dei finanziamenti soci e la delibera di riduzione/aumento del capitale, per come prospettate nella lite, incidevano su diritti disponibili e quindi erano devolvibili agli arbitri. Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, perché introduceva questioni non adeguatamente riportate e comunque prive dell'indicazione del termine da cui far decorrere la decadenza. Il quarto motivo è stato respinto perché la clausola compromissoria societaria vincola anche quando sia controversa la stessa qualità di socio. Il quinto motivo è stato ritenuto non scrutinabile/utilmente fondato, essendo dipendente dalla questione di tempestività dell'impugnazione non deducibile nel modo richiesto. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'arbitrabilità è la regola; il limite è rappresentato dai diritti indisponibili o da espresso divieto di legge.
L'impugnazione del lodo è giudizio a critica limitata e richiede specificità dei motivi; i vizi dedotti devono rientrare nelle ipotesi tipizzate.
La clausola compromissoria statutaria può devolvere agli arbitri controversie tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Quando la controversia riguarda la validità di delibere assembleari, gli arbitri decidono secondo diritto.
Richiamato come norma sulle impugnazioni delle decisioni/delibere sociali, anche in relazione ai profili di nullità e decadenza.
Richiamato quanto alla competenza dei soci sulle decisioni sociali, inclusa la modifica del capitale.
Richiamato in relazione alla nullità per illiceità/impossibilità dell'oggetto.
Richiamato come disciplina della riduzione del capitale per perdite, con esigenza di situazione patrimoniale aggiornata.
Richiamato come disciplina della riduzione obbligatoria del capitale sotto il minimo legale.
Richiamato per la disciplina dell'inadempimento del socio agli obblighi di conferimento e per la riduzione del capitale in caso di mancata vendita delle quote del socio moroso.
Richiamato in tema di postergazione dei finanziamenti soci, che non muta la natura del credito da mutuo.
Richiamato insieme all'art. 2467 c.c. sui finanziamenti soci e la loro postergazione.
Evocato implicitamente nel richiamo all'onere di specificità e autosufficienza dei motivi, ma non come ratio autonoma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La compromettibilità in arbitri delle controversie societarie va verificata in concreto, guardando alla prospettazione dei fatti e agli interessi direttamente incisi, non alla sola natura astratta della delibera impugnata.
- Le controversie sulle delibere societarie che coinvolgono diritti disponibili del socio o della società restano arbitrabili anche se la disciplina applicabile è inderogabile: l'inderogabilità della norma non coincide con l'indisponibilità del diritto.
- Sono non compromettibili in arbitri le liti che investono direttamente interessi superindividuali di soci o terzi protetti da norme inderogabili, come quelle poste a tutela della verità, chiarezza e precisione del bilancio o della corretta riduzione del capitale in presenza dei presupposti legali.
- I finanziamenti dei soci conservano natura di mutuo e danno luogo a crediti disponibili; la postergazione legale non li trasforma in conferimenti o apporti di capitale.
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale il ricorrente deve formulare motivi specifici, autosufficienti e riferiti a questioni già devolute al giudice di merito; non è consentito introdurre in cassazione censure nuove o prive dell'indicazione degli atti processuali rilevanti.
- La clausola compromissoria statutaria vincola la società e tutti i soci, anche quando sia controversa la stessa qualità di socio del soggetto che impugna le deliberazioni.
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