Cassazione Civile, Ordinanza n. 35615/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (abbonato)
La controversia
Un abbonato a un servizio di accesso alle partite casalinghe disputate in uno stadio di proprietà della società sportiva conveniva in giudizio la società sostenendo che la sospensione dell’abbonamento, disposta dopo un episodio di condotta antisportiva contestatogli durante una precedente gara, integrasse inadempimento contrattuale; chiedeva l’adempimento in forma specifica e il risarcimento del danno. La società si costituiva resistendo e proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento, deducendo che la condotta dell’abbonato aveva determinato una sanzione pecuniaria irrogata dagli organi dell’ordinamento sportivo. Il giudice di pace rigettava la domanda attorea e accoglieva la riconvenzionale, liquidando equitativamente il danno. Il tribunale, in appello, confermava il rigetto ritenendo provata la condotta antisportiva, legittima la sospensione in base alle condizioni generali del contratto, congrua la liquidazione del danno e generica la contestazione del quantum. In cassazione il soccombente articolava due motivi: con il primo denunciava, sotto molteplici profili, errori sulla qualificazione della pretesa come clausola penale, sulla tardività della domanda di riduzione della penale, sulla ritenuta non contestazione della domanda risarcitoria, sull’insufficienza della motivazione sui fatti costitutivi del danno e sulla presunta novità della questione di correttezza, buona fede e abuso del diritto; con il secondo censurava la qualificazione della propria condotta come inadempimento grave e la valutazione delle prove. La Corte ha dichiarato inammissibili o infondate le censure: ha ritenuto inammissibili quelle che presupponevano l’esame di atti processuali non specificamente indicati ex art. 366, n. 6, c.p.c.; ha osservato che, in caso di risoluzione di contratti ad esecuzione periodica, il corrispettivo delle prestazioni non godute va restituito salvo compensazione, e che la clausola che consente alla società di trattenere tale corrispettivo può integrare una clausola penale, ma la sentenza di merito non aveva effettivamente omesso di considerare il tema; ha chiarito che la riduzione della clausola penale può essere chiesta anche per la prima volta in appello o disposta d’ufficio, ma nel caso concreto la decisione di merito restava comunque corretta perché il danno accertato superava la penale; ha escluso che il tribunale avesse ritenuto non contestata la domanda risarcitoria, avendo invece dichiarato generica la censura sul quantum; ha giudicato infondata la doglianza sulla mancata allegazione dei fatti costitutivi dell’illecito perché il giudice di merito li aveva esposti; ha infine dichiarato inammissibile la critica sull’accertamento dell’inadempimento e della sua gravità, trattandosi di questioni di fatto non scrutinabili in cassazione, per di più in presenza di doppia conforme.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato. Nel motivare, la Corte ha confermato la legittimità della sospensione dell’abbonamento disposta dalla società in base alle clausole contrattuali e ha ritenuto non sindacabili o comunque infondate le doglianze del ricorrente, sia per difetti di specificità e di autosufficienza sia per il carattere di merito delle contestazioni sulla gravità dell’inadempimento e sulla valutazione delle prove.
Norme richiamate
Le censure dedotte sotto i vizi di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo sono state scrutinati nei limiti propri del giudizio di legittimità; il vizio ex n. 5 è risultato comunque precluso dalla doppia conforme.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Quando il ricorso si fonda su atti processuali, essi devono essere specificamente indicati, trascritti o riassunti in modo esaustivo, con indicazione della fase processuale, del fascicolo e dell’indicizzazione, a pena di inammissibilità.
La risoluzione del contratto produce effetti liberatori, restitutori e risarcitori.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non travolge le prestazioni già eseguite al momento dello scioglimento; per l’abbonamento sportivo il corrispettivo delle prestazioni non godute è restitutorio salvo diverse pattuizioni.
La clausola che consenta alla società di trattenere il corrispettivo delle prestazioni non godute, salvo il diritto al maggior danno, può essere qualificata come clausola penale, ma la sua esatta qualificazione dipende dal complessivo assetto contrattuale.
La diversa qualificazione della clausola contrattuale richiede la deduzione di specifiche violazioni delle regole legali di ermeneutica contrattuale.
La gravità dell’inadempimento è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione.
La contestazione del quantum deve essere specifica; una censura generica sull’entità del danno può essere dichiarata inammissibile in appello.
In presenza di doppia conforme è preclusa la censura di omesso esame di un fatto decisivo.
La Corte ha corretto la motivazione di merito osservando che la domanda di riduzione della clausola penale può essere proposta anche in appello e persino rilevata d’ufficio.
La liquidazione equitativa del danno è stata ritenuta congrua in primo grado e confermata in appello.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto di abbonamento a prestazioni sportive periodiche, la risoluzione comporta la restituzione del corrispettivo per le prestazioni non godute, salvo che il regolamento contrattuale, valutato nel suo complesso, attribuisca alla trattenuta una diversa funzione, anche di clausola penale o di altra pattuizione derogatoria.
- La clausola che consente al gestore del servizio di trattenere l’intero corrispettivo e di chiedere il maggior danno può essere ricondotta alla clausola penale, ma la sua qualificazione richiede un’interpretazione del contratto coerente con il contenuto complessivo delle pattuizioni e delle difese svolte nel giudizio di merito.
- La domanda di riduzione della clausola penale non è soggetta a preclusione assoluta e può essere proposta anche in appello o esaminata d’ufficio; tuttavia la sua rilevanza pratica viene meno se il giudice di merito accerta che il danno effettivo supera comunque la penale.
- Chi ricorre per cassazione deducendo l’erronea valutazione di atti processuali o di difese avversarie deve assolvere l’onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti nel ricorso; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La contestazione della gravità dell’inadempimento e della valutazione delle prove attiene al merito e, in presenza di doppia conforme, non è scrutinabile come omesso esame di fatto decisivo in cassazione.
- Una doglianza sul quantum debeatur deve essere specifica; se il motivo di appello o di ricorso non colpisce in modo puntuale la statuizione sulla liquidazione del danno, la censura può essere dichiarata inammissibile.
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