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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15382/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011, con applicazione della recidiva reiterata specifica e determinazione della pena in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione. Il ricorso deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e mancanza di motivazione in punto di quantificazione della pena, sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato la misura della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché ritenuto fortemente generico e meramente assertivo. Ha osservato che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua, логica e coerente; inoltre, l'obbligo motivazionale non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei giudizi di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Utilizzato come base formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e mancanza di motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per affermare che la motivazione sulla pena non deve necessariamente confrontarsi con tutti i parametri ivi previsti, purché la decisione sia congrua e logica.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata a fondamento della condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di profili di colpa.

Massime di principio

  • La censura relativa alla quantificazione della pena non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione di merito quando il giudice abbia esercitato il proprio potere discrezionale con motivazione congrua, logica e coerente.
  • L'obbligo di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio non impone al giudice di merito di esaminare espressamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente una giustificazione complessivamente adeguata.
  • In cassazione sono inammissibili le doglianze generiche, assertive o meramente ripetitive che non evidenzino un effettivo vizio di legittimità ma mirino soltanto a ottenere una rivalutazione del fatto o degli elementi già apprezzati dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando non siano esclusi profili di colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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