Cassazione Civile, Ordinanza n. 18100/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ingegnere aveva prestato attività come componente tecnico del collegio previsto dall'art. 21 del T.U. espropri per la stima delle indennità connesse a un procedimento espropriativo relativo all'ospedale unico di Lagonegro. Ricevuta la liquidazione delle proprie competenze da parte della società concessionaria, il professionista aveva proposto opposizione sostenendo, in sostanza, che la legittimazione a liquidare e pagare le spese spettasse alla Regione Basilicata quale effettiva autorità espropriante, non alla società concessionaria; in secondo luogo contestava il criterio di quantificazione dell'onorario, chiedendo l'applicazione delle tariffe professionali o, in alternativa, la liquidazione a vacazioni; infine censurava la condanna alle spese, invocando la compensazione per asserita soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché diretti a contestare la legittimazione della società concessionaria alla liquidazione delle spese senza colpire la statuizione di merito già coperta da giudicato interno; ha respinto i motivi relativi al criterio di liquidazione del compenso, ritenendo applicabile il d.m. n. 140 del 2012 e confermando il carattere residuale della liquidazione a vacazioni; ha respinto anche il motivo sulle spese di lite, affermando che la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che non risultava violato il principio di non addossare le spese alla parte totalmente vittoriosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001
La disposizione, nella parte in cui collegava la liquidazione delle spese di nomina dei tecnici alle tariffe professionali, deve ritenersi superata dal sistema introdotto dal d.l. n. 1 del 2012 e dal d.m. n. 140 del 2012; resta comunque il principio che la liquidazione compete all'autorità espropriante.
art. 27, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001
Attribuisce all'ente espropriante il compito di liquidare e pagare le spese di perizia di stima.
art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327 del 2001
Consente che la qualità di autorità espropriante sia attribuita al soggetto delegato, secondo quanto emerge dalla delega conferita nel caso concreto.
art. 11 del contratto di concessione, costruzione e gestione
La delega contrattuale conferita alla società concessionaria è stata valorizzata per affermarne la qualità di autorità espropriante.
art. 9 d.l. n. 1 del 2012
Ha abrogato le tariffe professionali e anche le disposizioni che a tali tariffe rinviavano per la determinazione del compenso del professionista.
d.m. 30 maggio 2002
È stato ritenuto non applicabile alla fattispecie, perché riguardante la diversa liquidazione degli onorari dei consulenti tecnici in ambito giudiziale.
d.m. n. 140 del 2012
Costituisce il parametro applicabile per la liquidazione dei compensi dei professionisti, in difetto di accordo tra le parti, ed è utilizzabile anche analogicamente per i casi non espressamente regolati.
art. 36 d.m. n. 140 del 2012
È stato richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il compenso doveva comunque essere liquidato secondo il decreto del 2012.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del principio di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata, rigettata nel merito, non imponeva la compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la soccombenza del ricorrente, sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito afferma espressamente la legittimazione di un soggetto a compiere un atto e tale statuizione non viene specificamente censurata, sul punto si forma giudicato interno e la questione non può essere ulteriormente discussa in cassazione.
- La liquidazione dei compensi professionali, quando il sistema tariffario è stato abrogato, deve avvenire secondo i parametri vigenti del d.m. n. 140 del 2012; il rinvio alle vecchie tariffe professionali non è più praticabile se la disciplina di settore è stata espunta dal sistema.
- La liquidazione a vacazioni non costituisce il criterio ordinario, ma uno strumento residuale utilizzabile solo quando non sia possibile determinare il valore della prestazione o della stima secondo i parametri previsti.
- Il controllo di legittimità sulla statuizione delle spese di lite non consente di sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito sull'opportunità della compensazione, salvo violazione del principio di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
- Nel ricorso per cassazione, le censure che deducono violazione di legge o omesso esame di fatto devono indicare con precisione la norma asseritamente violata o il fatto storico decisivo trascurato; in mancanza, il motivo è inammissibile.
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