Cassazione Penale, Sentenza n. 35870/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno prospettato molteplici censure, tra cui: 1) violazione di legge e manifesta illogicita della motivazione e travisamento probatorio nella ritenuta partecipazione ad associazione di tipo mafioso o concorso esterno (art. 416 bis e concorso esterno), con contestata utilizzazione e valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni; 2) contestazione della sussistenza dell'aggravante c.d. mafiosa connessa alle intestazioni fittizie (art. 416-bis comma 1 e art. 416-bis.1), richiedendo prova del dolo specifico di favorire l'organizzazione; 3) vizi procedurali relativi alla specificita dei motivi di appello (art. 581 disp. att.), nullita per omessa notifica di proroga, e mancata acquisizione di prove richieste nei riti di rinnovazione istruttoria (art. 603 e art. 607/607 c.p.p.); 4) deduzioni sulla illegittimita della confisca e del sequestro (art. 240-bis, art. 648 quater e 648-bis), con richiesta di riconoscimento dei diritti di terzi (banche/terzi in buona fede); 5) questioni di prescrizione e improcedibilita per taluni capi; 6) doglianze sulla dosimetria della pena, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla violazione del divieto di reformatio in peius; 7) richieste di annullamento o rideterminazione della misura sicurezza e della confisca per carenza di prova della provenienza illecita.
La decisione
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha complessivamente respinto la maggior parte dei ricorsi degli imputati, dichiarandone alcuni inammissibili e confermando la fondatezza, sotto il profilo del sindacato di legittimita, dell'impianto probatorio valorizzato dalla Corte d'appello. In particolare: - Ha ritenuto legittima la riforma d'appello che ha qualificato alcune condotte come concorso esterno in associazione mafiosa e ha confermato le condanne principali (tra cui quelle per DI SPIRITO EMANUELE, CASTIGLIONE ANTIMO, RUSSO FRANCESCO, PUCA PASQUALE, ESPOSTIO CRESCENZO in ordine a talune imputazioni), nonche la confisca e altre misure cautelari nei limiti valutati; il sindacato in cassazione non ha ammesso una rivalutazione di merito delle intercettazioni e delle dichiarazioni di collaborazione, ritenendo congrua la valutazione di merito. - Ha dichiarato inammissibili molti ricorsi per carenza di specificita o per questioni processuali; ha condannato taluni ricorrenti al pagamento delle spese e, in qualche caso, a versare somme alla Cassa delle ammende. - Ha accolto parzialmente e disposto rinvio limitato in due situazioni: a) per ESPOSTIO CRESCENZO la Corte ha annullato in parte la determinazione della pena e rinviato in ordine alla quantificazione della sanzione (profilo della pena e delle attenuanti/accertamenti correlati); b) per CHIANESE CARMINE la Corte ha ritenuto sussistere una lacuna motivazionale relativa alla disomogeneita del trattamento probatorio tra capi (in particolare il capo C3 rispetto a C5/C6) e ha annullato con rinvio affinche la Corte d'appello provveda a colmare la carenza motivazionale e a riesaminare la ricomposizione delle inferenze. - Ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile MUTUA CONSUMATORI CAMPANIA per genericita; ha inoltre rigettato, quanto a principio, l'istanza di dissequestro avanzata da GUBER BANCA, rilevando che i diritti dei terzi vanno fatti valere con l'incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato. - Complessivamente il 'vincitore' processuale sostanziale è stato il resistente (Procura Generale / ordine giudiziario) in quanto la sentenza d'appello e la maggior parte delle statuizioni di condanna sono state confermate, salvo i rimedi limitati sopra indicati. Sono state infine disposte le condanne per le spese di cassazione a carico dei ricorrenti e, ove rilevato colpa nella formulazione dei motivi, l'obbligo di versare somme a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sull'associazione di tipo mafioso: la Corte ha confermato che la condotta imprenditoriale puo' integrare concorso esterno ovvero partecipazione alla associazione quando sussistano rapporti sinallagmatici di reciproco vantaggio e quando i comportamenti siano permeati dalla forza di intimidazione tipica dell'associazione.
art. 416 bis comma 1 (d.l. 13/1991 conv. l.203/1991) (c.d. aggravante per chi agevola la mafia)
Per l'aggravante connessa alle intestazioni fittizie e al favoreggiamento dell'organizzazione la Corte ribadisce che e' richiesto il dolo specifico di favorire l'associazione, ma in concreto nelle fattispecie esaminate la prova del collegamento e dei vantaggi reciproci e' stata ritenuta fornita.
Trasferimento fraudolento di valori mediante intestazione fittizia: la Corte ha ritenuto che le intestazioni fittizie e le operazioni economico-finanziarie, se inserite nel quadro associativo, possano integrare il reato e giustificare confisca/seguito sanzionatorio.
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Riferito in capo a taluni imputati; la Corte ha esaminato la prova della provenienza illecita dei proventi e la congruita' motivazionale; in alcuni punti ha ravvisato difetti motivazionali da sanare (es. Chianese) ma non ha in generale annullato le statuizioni.
art. 648-quater cod. pen. (confisca per equivalente)
Contestata da alcuni ricorrenti in ragione di presunta irretroattivita; la Corte ha valutato la questione alla luce delle date di consumazione dei reati e dei criteri di applicabilita, senza estesa declaratoria di illegittimita.
art. 240-bis cod. pen. (confisca allargata)
La Corte ha sottolineato che i terzi che rivendicano titolarita legittima sui beni confiscati devono far valere il loro diritto mediante incidente di esecuzione dopo il definitivo passaggio in giudicato; l'interesse a impugnare la confisca spettava al terzo e non all'imputato per beni formalmente intestati a terzi.
art. 581 disp. att. cod. proc. pen. (specificita dei motivi di appello)
La Corte ha riaffermato l'esigenza di specificita dei motivi di impugnazione: motivi vaghi o non correlati alla decisione possono rendere il ricorso inammissibile.
art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione istruttoria)
La Corte ha richiamato i criteri per la rinnovazione istruttoria in appello: valutazione della necessita o superfluita' della prova richiesta, distinguendo le ipotesi dei diversi commi, e ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha escluso la rinnovazione quando non indispensabile.
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Usata come parametro per censurare vizi di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha valutato tali censure nei limiti del sindacato di legittimita, rifiutando riletture di merito.
art. 597 cod. proc. pen. (effetti dell'appello del pubblico ministero e del giudice d'appello)
Richiamato in relazione alla possibilita del giudice d'appello di riformulare la qualifica giuridica del fatto e all'obbligo di diminuire la pena se accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze concorrenti.
art. 154 disp. att. cod. proc. pen. (proroga del termine di deposito della sentenza)
La Corte ha precisato che il provvedimento di proroga non deve essere notificato alle parti; quando non e' comunicato, il termine per impugnare decorre dall'avviso di deposito della sentenza; la mancata notifica della proroga non conduce automaticamente a nullita.
art. 616 cod. proc. pen. (spese e sanzioni per ricorso inammissibile)
Applicata per condannare i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella formulazione dei motivi, al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Cassazione si limita al sindacato di legittimita: non puo' riformulare i fatti o ri-valutare interamente la prova se la motivazione di merito non e' manifestamente illogica o travisata; le critiche che chiedono una diversa lettura probatoria sono in genere inammissibili.
- Per le imputazioni di tipo mafioso (art. 416-bis) e per il concorso esterno, rileva il rapporto di scambio sinallagmatico e la valutazione globale del contesto (intercettazioni, scritture, dichiarazioni di collaboratori, movimenti finanziari) piu' che la mera formale regolarita delle operazioni imprenditoriali.
- L'aggravante prevista dalla normativa anti-mafia collegata alle intestazioni fittizie richiede il dolo specifico di favorire l'associazione, ma la prova puo' essere desunta in via inferenziale dalla convergenza di elementi (gestione economica, reimpiego di proventi, rapporto stabile con esponenti mafiosi).
- Le questioni di confisca coinvolgenti terzi formali vanno affrontate con l'incidente di esecuzione dopo il giudicato: l'imputato non ha interesse utile a impugnare la confisca di beni formalmente intestati a terzi.
- In appello e in cassazione si richiede specificita motivazionale per i ricorsi: atti di impugnazione generici o privi di correlazione puntuale alla decisione rendono il ricorso inammissibile.
- Le richieste di rinnovazione istruttoria in appello sono soggette a rigorosi criteri: il giudice d'appello valuta la necessita della prova aggiuntiva, e la mancata ammissione e' sottratta a sindacato di merito salvo manifesta arbitrarieta.
- Il divieto di reformatio in peius opera secondo regole precise: se l'appello del solo imputato ottiene l'accoglimento di circostanze, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di ridurre la pena complessiva quando l'accoglimento riguarda circostanze o reati concorrenti.
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