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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02334/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società immobiliare)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da una società immobiliare per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva di una porzione di immobile identificata come porzione 22 di una particella sita in Cortina d'Ampezzo, nonché la condanna dei convenuti al rilascio dell'area e al risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Il tribunale ha accolto la domanda, ritenendo insussistenti diritti dei convenuti sulla porzione e ordinandone la rimozione degli ostacoli al godimento da parte della società. La corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione i soccombenti hanno dedotto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 132 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa, oltre a omesso esame di fatti decisivi, per asserita acritica adesione alla consulenza tecnica e erronea lettura delle risultanze istruttorie; 2) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. per avere riconosciuto un danno da occupazione sine titulo in difetto di prova; 3) omesso esame di documentazione notarile e dei libri fondiari, che avrebbe dimostrato che uno dei ricorrenti non era mai stato proprietario della porzione 22 e che la modifica del collegamento interno sarebbe stata opera di un conduttore con consenso dei proprietari; 4) nullità della sentenza per motivazione incomprensibile e per errata esposizione e interpretazione dei motivi di appello; 5) violazione della legislazione tavolare, per non avere verificato l'intavolazione di un vincolo pubblico a parcheggio sul piazzale antistante il fabbricato. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, perché in parte investivano il merito e la valutazione delle prove, in parte erano formulati in presenza di doppia conforme, e in parte contestavano genericamente l'interpretazione del dato negoziale senza indicare specifici canoni ermeneutici violati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi, terzi e quarto motivi mirassero sostanzialmente a una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e che la doglianza sulla motivazione non integrasse un vizio riconoscibile perché la sentenza impugnata esponeva un iter argomentativo sufficiente al minimo costituzionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui, nel danno da occupazione senza titolo di immobile, il proprietario può provare il pregiudizio anche per presunzioni e il giudice può liquidarlo equitativamente anche prendendo a parametro il valore locativo di mercato; la critica dei ricorrenti si risolveva in una contestazione generica del quantum. Anche il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché i ricorrenti si limitavano a contrapporre una diversa lettura del titolo e della situazione tavolare, senza specificare i canoni ermeneutici asseritamente violati. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., oltre al pagamento in favore della Cassa delle ammende e all'avviso sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    la doglianza per motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza di merito espone un ragionamento comprensibile e sufficiente al minimo costituzionale; non basta contestare la ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    i motivi di ricorso non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove; il vizio ex n. 5 è ulteriormente precluso in presenza di doppia conforme.

  • art. 2043 c.c.

    nel danno da occupazione senza titolo il pregiudizio del proprietario deriva dalla illegittima privazione della disponibilità del bene ed è risarcibile anche in via presuntiva e equitativa.

  • art. 2697 c.c.

    la prova del danno può essere assolta anche mediante presunzioni e nozioni di comune esperienza; la censura che mira solo a contestare l'esito della liquidazione è inammissibile.

  • art. 96 c.p.c.

    poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna per responsabilità aggravata e una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata resa conformemente alla proposta di definizione anticipata, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e un diverso accertamento del fatto.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere utilmente dedotto nei termini ordinari, salvo il rispetto delle specifiche condizioni processuali previste.
  • La motivazione è solo se del tutto mancante, apparente o incomprensibile; non è censurabile in cassazione una sentenza che esponga un percorso argomentativo intelligibile, anche se non condiviso dalla parte soccombente.
  • Nel danno da occupazione senza titolo di immobile, il proprietario può provare il pregiudizio anche per presunzioni; il giudice può liquidarlo equitativamente, facendo riferimento al valore locativo di mercato quale parametro del danno figurativo.
  • Chi deduce in cassazione un errore nell'interpretazione di un titolo o di una clausola deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato; non è sufficiente opporre una lettura alternativa del testo.
  • Se il ricorso è definito in conformità alla proposta di definizione accelerata, possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste per la responsabilità aggravata e l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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