Cassazione Civile, Ordinanza n. 22088/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dalla terza proroga del trattenimento di un cittadino tunisino presso il CPR di Torino, disposta dal Giudice di Pace su richiesta della Questura. Il trattenuto si è opposto alla proroga deducendo, tra l'altro, la mancanza di un accordo tra Italia e Tunisia in materia di rimpatri, l'assenza di elementi concreti che rendessero probabile la sua identificazione durante la proroga, il superamento dei termini massimi di trattenimento e la nullità della richiesta perché sottoscritta da un funzionario privo di delega. Con ricorso per cassazione ha articolato cinque motivi: (1) violazione degli obblighi di motivazione e delle norme interne e unionale sul trattenimento, per motivazione apparente o inesistente del decreto di proroga; (2) violazione dell'art. 14 d.lgs. 286/1998 per mancata prova dell'accordo con il Paese d'origine; (3) violazione delle norme sulla proroga successive alla prima, per mancanza di elementi concreti e di esigenze di organizzazione del rimpatrio; (4) nullità della richiesta di proroga per incompetenza funzionale del sottoscrittore; (5) omessa considerazione del superamento dei termini massimi di trattenimento. Il Ministero ha resistito con controricorso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente rispetto agli altri. Ha rilevato che, trattandosi di terza proroga del trattenimento, il decreto del Giudice di Pace non esplicitava i concreti elementi che rendevano probabile l'identificazione dello straniero né le ragioni per cui era necessario mantenere il trattenimento per organizzare il rimpatrio; inoltre non dava conto dell'operatività di accordi con la Tunisia in materia di rimpatri. La motivazione si limitava a recepire in modo apodittico le ragioni della Questura, senza un autonomo e adeguato percorso argomentativo, integrando così un vizio di motivazione apparente o addirittura assoluta. In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo, la Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, perché il termine perentorio per disporre la proroga era ormai decorso. Non ha statuito sulle spese, rinviandone la liquidazione al Giudice di Pace ai sensi della disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
comma 1.1, comma 4, comma 5 e comma 5-bis
Per le proroghe successive alla prima del trattenimento nei CPR occorre accertare in concreto la probabilità dell'identificazione dello straniero oppure la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare il rimpatrio; la proroga ulteriore è ammessa solo nei limiti e alle condizioni rigidamente previste dalla legge.
art. 15 direttiva 2008/115/CE
La disciplina interna va letta in coerenza con la direttiva sui rimpatri, che impone presupposti stringenti per la detenzione amministrativa e le sue proroghe.
art. 111 Cost.
Il provvedimento restrittivo deve essere sorretto da motivazione effettiva e non apparente.
art. 13 Cost.
La privazione della libertà personale è consentita solo nei casi e modi previsti dalla legge, con controllo giurisdizionale non discrezionale e motivazione rigorosa.
Sono stati denunciati vizi di violazione di legge, nullità/motivazione apparente e omesso esame, ma la Corte ha accolto il motivo di nullità/motivazione.
La cassazione senza rinvio è stata disposta perché il termine per adottare la proroga era già decorso, rendendo inutile il rinvio.
artt. 82, 83, 133 e 13, comma 1-quater
In presenza di patrocinio a spese dello Stato e soccombenza di un'amministrazione statale, le spese vanno liquidate dal giudice del procedimento; non si applica l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di processo esente.
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida o proroga del trattenimento amministrativo dello straniero, il provvedimento del giudice deve indicare in modo specifico e autonomo i presupposti concreti che giustificano la proroga; non è sufficiente un richiamo meramente adesivo alle note della Questura.
- Per le proroghe successive alla prima del trattenimento nei CPR, la motivazione deve dar conto degli elementi concreti che rendono probabile l'identificazione o della necessità di trattenere ancora la persona per organizzare le operazioni di rimpatrio.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice mostra di condividere criticamente il contenuto richiamato e ne riproduce gli elementi essenziali; altrimenti il provvedimento è affetto da motivazione apparente o mancante.
- Il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale soggetta a riserva assoluta di legge e a un controllo giurisdizionale rigoroso, senza margini di discrezionalità non previsti dalla legge.
- Se al momento della decisione è già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga avrebbe potuto essere disposta, la cassazione deve avvenire senza rinvio, poiché non residua alcuno spazio per una nuova decisione utile.
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