Cassazione Penale, Sentenza n. 25345/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per mancanza di motivazione circa la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. L'imputato contestava che, pur essendosi formato l'accordo sulla pena principale (patteggiamento), il giudice avesse fissato la durata della sospensione in misura superiore alla media edittale (anni 3 e mesi 6, poi ridotti a 2 anni e 4 mesi per il rito) senza indicare le ragioni che giustificassero tale determinazione richiamando i criteri previsti dall'art. 218, comma 2, del Codice della Strada.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, rinviando per nuovo giudizio sul solo punto al Tribunale di Macerata. La Corte ha rilevato che le sanzioni amministrative accessorie non rientrano nell'ambito vincolante dell'accordo di patteggiamento e che il giudice è tenuto ad applicarle autonomamente; quando la durata è fissata oltre la media edittale il giudice deve motivare richiamando i criteri dell'art. 218, comma 2, CdS. Nel caso concreto la motivazione era contraddittoria: pur affermando l'assenza di "macroscopiche disattenzioni" e fattispecie caratterizzata da modalità eccezionali, il giudice aveva stabilito una sospensione prossima al massimo edittale, senza fornire ragioni coerenti per tale gravità.
Norme richiamate
Indica il reato (omicidio stradale) per il quale è stata pronunciata la sentenza di patteggiamento; contestualizza la fattispecie alla quale si applicano le sanzioni.
Norma sul patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è emessa dal giudice ai sensi di questo articolo, ma le sanzioni amministrative accessorie non sono vincolate dall'accordo e devono essere determinate dal giudice autonomamente.
art. 222, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
la durata della sanzione amministrativa accessoria in esame varia da quindici giorni a quattro anni
Fissa la forbice edittale per la sospensione della patente; la Corte ritiene che, se il giudice fissa la sospensione oltre la media edittale, debba motivare la scelta secondo i criteri del Codice della Strada.
art. 218, comma 2, Codice della Strada
Individua i criteri per la commisurazione della durata della sanzione (entità del danno, gravità della violazione, pericolo derivante dalla ulteriore circolazione) e deve essere richiamato nella motivazione quando la durata supera la media edittale.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in Cassazione per sentenze di patteggiamento emesse dopo il 3/8/2017; tuttavia la Corte precisa che il vizio di motivazione relativo alle sanzioni amministrative accessorie è comunque sindacabile in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2.
art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per Cassazione: la Corte ritiene che la doglianza sulla motivazione della durata della sanzione amministrativa accessoria sia ammissibile e valutabile.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) sono autonome rispetto all'accordo di patteggiamento: il giudice deve applicarle e motivarle indipendentemente dalla volontà delle parti.
- Se la durata della sanzione accessoria si colloca entro la "media edittale" e non emergono circostanze che favoriscano l'imputato, può essere sufficiente una motivazione implicita; non è quindi sempre necessario un'esplicita articolazione argomentativa.
- Se la durata è fissata in misura superiore alla media edittale, il giudice è obbligato a motivare esplicitamente la scelta, richiamando i criteri dell'art. 218, comma 2, CdS (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione).
- Una motivazione contraddittoria o incoerente rispetto alla misura applicata (ad esempio riconoscendo condotte non gravemente colpose e tuttavia infliggendo una sospensione prossima al massimo) può determinare l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio.
- Nel giudizio di cassazione, nonostante i limiti del ricorso per sentenze di patteggiamento, è ammissibile il controllo della motivazione riguardante le sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606, comma 2.
- In un caso simile, per evitare l'annullamento, il giudice di merito dovrebbe esplicitare il collegamento tra i fatti, la gravità della condotta e i criteri di commisurazione adottati quando fissa la durata della sanzione oltre la media edittale.
Testo integrale
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