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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07064/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento proposta da una società che si assumeva proprietaria di un impianto di stoccaggio, filtraggio e altri beni sottoposti a sequestro penale. Il giudice delegato aveva ritenuto ultratardiva la domanda di rivendica/restituzione, presentata solo nel marzo 2018, perché il ritardo non era giustificato. Il tribunale ha respinto l'opposizione rilevando che la società aveva comunque avuto conoscenza del fallimento già nel 2014-2016 attraverso la partecipazione del suo amministratore alle operazioni di inventario, le iniziative per il dissequestro, la diffida della curatela e la notifica di un atto di citazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione dell'art. 92 l.fall. per avere il tribunale fondato la conoscenza del fallimento su presunzioni e confuso conoscenza con conoscibilità; nullità per omessa o insufficiente motivazione su vari punti, inclusa la mancata comunicazione dell'avviso ex art. 92 l.fall. e del provvedimento del giudice delegato del 14/10/2015; omessa pronuncia sulla non imputabilità del ritardo, sostenendo che il sequestro penale impedisse la proposizione tempestiva della rivendica; omessa pronuncia su questioni assorbite relative alla rivalutazione dei beni e alla domanda subordinata di ammissione al passivo in prededuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, ricordando i limiti del sindacato di legittimità in materia di motivazione e omesso esame di fatti decisivi. Ha inoltre respinto il motivo sulla non imputabilità del ritardo, osservando che la società, già nel 2015, aveva ricevuto un provvedimento del pubblico ministero che rinviava la controversia alla sede civile-fallimentare e quindi avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per proporre domanda di rivendica o restituzione; la persistenza del sequestro non costituiva causa esimente, potendo il giudice fallimentare decidere anche con riserva. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché relativo a questioni già assorbite dal rigetto per ultratardività imputabile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 92 l.fall.

    La mancata comunicazione dell'avviso di fallimento non esclude l'ultratardività quando emerga che la parte aveva comunque avuto effettiva conoscenza della procedura; la conoscenza può desumersi da elementi di fatto valutati dal giudice di merito.

  • art. 101, ultimo comma, l.fall.

    La domanda ultratardiva è ammissibile solo se il ritardo dipende da causa non imputabile al richiedente; occorre provare sia l'impedimento esterno iniziale sia la ragione dell'inerzia successiva alla sua cessazione, in un tempo ragionevole.

  • art. 263 c.p.p.

    In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice penale rimette la decisione al giudice civile competente, mantenendo il sequestro; ciò impone alla parte di adire sollecitamente il giudice civile-fallimentare.

  • art. 252 c.p.p.

    Il sequestro richiamato nel caso era un sequestro probatorio disposto nell'ambito del procedimento penale; la sua permanenza non impediva la proposizione della domanda civile di rivendica/restuzione.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che non è consentita in cassazione una nuova valutazione dei fatti o delle prove; il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione sia assorbita dalla ratio decidendi principale o quando il fatto decisivo risulti comunque implicitamente valutato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per censurare la motivazione e la pronuncia del tribunale, ma non idoneo a scardinare la decisione di merito nei limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione della vicenda fattuale: il controllo della Cassazione resta limitato alla corretta applicazione della legge e, sul piano motivazionale, al solo omesso esame di un fatto storico decisivo nei rigorosi limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La domanda ultratardiva di rivendica o restituzione nel fallimento è ammissibile solo se il ritardo sia dipeso da una causa non imputabile e la parte dimostri in modo puntuale l'impedimento esterno iniziale e la successiva tempestiva attivazione dopo la sua cessazione.
  • La mancata comunicazione dell'avviso di fallimento non è decisiva se risulti che il soggetto interessato abbia acquisito comunque conoscenza effettiva della procedura tramite altre circostanze di fatto apprezzate dal giudice di merito.
  • La pendenza di un sequestro penale non esonera automaticamente dall'onere di proporre la domanda civile-fallimentare di rivendica o restituzione quando l'autorità penale abbia rimesso la controversia sulla proprietà al giudice civile competente; il giudice fallimentare può decidere anche con riserva in attesa degli esiti penali.
  • L'omessa pronuncia su questioni già assorbite dalla ratio principale della decisione non determina di per sé cassazione, se la statuizione assorbente rende irrilevanti i motivi residui.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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