Cassazione Civile, Ordinanza n. 19479/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda risarcitoria proposta dal proprietario di un terreno nei confronti dei vicini, deducendo che un movimento franoso aveva arrecato danni al proprio fondo. Secondo l'attore, lo smottamento sarebbe stato causato dai lavori eseguiti dai convenuti sulla loro proprietà, i quali avrebbero riversato la terra di risulta sul proprio terreno, caricando oltre i limiti una scarpata, e avrebbero inoltre ritardato la realizzazione di opere di drenaggio delle acque piovane. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda per difetto di prova sia del nesso causale tra i lavori dei convenuti e la frana, sia dell'esistenza stessa del danno. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., sostenendo che l'istruttoria e la consulenza tecnica d'ufficio avrebbero invece dimostrato responsabilità, nesso eziologico e danno; con il secondo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si è lamentata l'omessa considerazione del fatto storico relativo alla mancata dotazione del fondo dei convenuti di adeguati sistemi di smaltimento delle acque piovane.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in realtà diretto a ottenere un nuovo esame del merito, poiché le corti di merito avevano già accertato che non era stata provata né la causazione dello smottamento da parte dei lavori dei convenuti né la mancanza dei sistemi di drenaggio, oltre alla mancata prova del danno subito dall'attore. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la circostanza denunciata era stata comunque presa in considerazione e, in ogni caso, operava la preclusione del vizio di motivazione in ipotesi di "doppia conforme". Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La norma è richiamata dal ricorrente come parametro della responsabilità aquiliana, ma la Corte osserva che la censura mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte di accertamenti di fatto negativi compiuti dai giudici di merito su nesso causale e danno.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è escluso quando il fatto storico dedotto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito; inoltre, in presenza di "doppia conforme" il motivo è inammissibile ai sensi della disciplina processuale richiamata dalla Corte.
art. 348, ultimo comma, c.p.c.
È richiamato quale fondamento della preclusione all'esame del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nei casi di doppia conforme.
È menzionato nel procedimento camerale seguito dalla Corte per la trattazione del ricorso ritenuto manifestamente inammissibile o infondato.
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
È richiamato per il rito camerale accelerato e per la proposta del relatore che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di cassazione la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti già accertati dai giudici di merito.
- Se i giudici di merito hanno escluso la prova del nesso causale tra la condotta allegata e l'evento dannoso, nonché la prova del danno stesso, il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura della consulenza tecnica o delle prove è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto storico non sussiste quando la circostanza dedotta risulti comunque considerata dalla sentenza impugnata.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è fortemente limitato e il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere ammesso nei termini ordinari.
- La responsabilità aquiliana richiede prova del fatto causale, del nesso eziologico e del danno: la mancata dimostrazione anche di uno solo di tali elementi impedisce l'accoglimento della domanda risarcitoria.
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