Cassazione Penale, Sentenza n. 5307/2022 del 15/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Rimini che li condannava per il reato di cui all'art. 75 d.P.R. n. 380/2001 (utilizzazione dell'immobile prima del collaudo). Contestano: 1) la violazione in tema di prescrizione sostenendo che il reato si sarebbe consumato alla data del sopralluogo (26/05/2016); 2) il travisamento della prova e omissione di valutazione di documenti (concessione in sanatoria n. 13114 e titoli abilitativi in sanatoria del 16/09/2019) che, a loro avviso, legittimerebbero le opere; 3) l'omessa valutazione dell'ultima memoria difensiva (art. 178 c.1 lett. c) c.p.p.); 4) la mancata estromissione della parte civile per assenza di rapporto di causalità immediato e diretto tra il fatto contestato e il danno prospettato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul merito dei singoli motivi: 1) il primo è manifestamente infondato: l'art. 75 DPR 380/2001 configura un reato permanente a condotta mista e la prescrizione decorre dalla cessazione dell'utilizzo o dal collaudo, non dal sopralluogo; 2) il secondo è inammissibile perché in realtà impugna ricostruzioni di fatto e travisamento della prova, profili non sindacabili in Cassazione; inoltre il Tribunale ha motivatamente ritenuto che mancasse il collaudo non sostituibile dai titoli abilitativi in sanatoria; 3) il terzo è generico e non indica quale argomento decisivo sarebbe stato omesso, perciò inammissibile; 4) il quarto è manifestamente infondato: la parte civile è legittimata a costituirsi avendo prospettato un fatto astrattamente idoneo a cagionare un danno (lamentata "diminuzione d'aria dal mare"), mentre la quantificazione del danno è stata rimessa al giudice civile. Per l'inammissibilità la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 ciascuno.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. n. 380 del 2001
Considerato reato permanente a condotta mista: comprende l'utilizzazione dell'opera prima del collaudo (aspetto commissivo) e la mancata richiesta del collaudo (aspetto omissivo); la prescrizione decorre dalla cessazione dell'utilizzo o dal collaudo.
art. 67 d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato per spiegare che il collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica ha la finalità di accertare la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità, distinta dai titoli abilitativi.
art. 32 legge n. 326 del 2003
Citato nei fatti come base normativa per i titoli abilitativi in sanatoria, ma la Cassazione sottolinea che i titoli in sanatoria non sostituiscono il collaudo previsto per le opere strutturali.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Riferimento alla possibile nullità per omessa valutazione di atti; la Corte ricorda che l'omessa valutazione di memorie non determina automaticamente nullità della decisione e che chi deduce l'omissione deve indicare gli argomenti decisive omessi.
art. 606 c.p.p.
Norma che delimita i motivi consentiti in cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso, pur evocando vizio di motivazione, in realtà deducesse questioni di fatto non sindacabili in questa sede.
art. 74 c.p.p.
Determinazione della legittimazione della parte civile: è sufficiente che il danneggiato prospetti un fatto astrattamente idoneo a cagionare un danno giuridicamente apprezzabile.
art. 616 c.p.p.
Applicata per prevedere la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il reato di cui all'art. 75 DPR 380/2001 ha natura permanente e a condotta mista: la prescrizione decorre dalla cessazione dell'utilizzo dell'immobile o dal collaudo, non dalla semplice rilevazione o sopralluogo.
- I titoli abilitativi in sanatoria non sostituiscono il collaudo strutturale: l'assenza del collaudo può integrare il reato/situazione di pericolo anche se esiste un titolo in sanatoria.
- In Cassazione non sono ammesse riletture ex novo dei fatti: censure che consistono in ricostruzioni alternative o presunti travisamenti della prova sono frequentemente dichiarate inammissibili se non adeguatamente documentate.
- L'omessa valutazione di memorie difensive non comporta automaticamente nullità della sentenza; chi la denuncia deve indicare con precisione gli argomenti decisivi omessi e come avrebbero inciso sulla decisione.
- Per costituirsi parte civile è sufficiente prospettare un fatto astrattamente idoneo a cagionare un danno giuridicamente apprezzabile; la prova del danno e la sua quantificazione rimangono questioni di merito devolute al giudice civile.
- Le spese e sanzioni possono essere irrogate in caso di ricorsi inammissibili, salvo che ricorrano giustificazioni che escludano colpa nella proposizione del ricorso.
- Quando si impugna una sentenza penale in Cassazione su questioni di procedura e motivazione, occorre formulare i motivi entro i limiti previsti dall'art. 606 c.p.p. e portare elementi precisi che consentano al giudice di legittimità di verificare il vizio denunciato.
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