Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5307/2022 del 15/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Rimini che li condannava per il reato di cui all'art. 75 d.P.R. n. 380/2001 (utilizzazione dell'immobile prima del collaudo). Contestano: 1) la violazione in tema di prescrizione sostenendo che il reato si sarebbe consumato alla data del sopralluogo (26/05/2016); 2) il travisamento della prova e omissione di valutazione di documenti (concessione in sanatoria n. 13114 e titoli abilitativi in sanatoria del 16/09/2019) che, a loro avviso, legittimerebbero le opere; 3) l'omessa valutazione dell'ultima memoria difensiva (art. 178 c.1 lett. c) c.p.p.); 4) la mancata estromissione della parte civile per assenza di rapporto di causalità immediato e diretto tra il fatto contestato e il danno prospettato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul merito dei singoli motivi: 1) il primo è manifestamente infondato: l'art. 75 DPR 380/2001 configura un reato permanente a condotta mista e la prescrizione decorre dalla cessazione dell'utilizzo o dal collaudo, non dal sopralluogo; 2) il secondo è inammissibile perché in realtà impugna ricostruzioni di fatto e travisamento della prova, profili non sindacabili in Cassazione; inoltre il Tribunale ha motivatamente ritenuto che mancasse il collaudo non sostituibile dai titoli abilitativi in sanatoria; 3) il terzo è generico e non indica quale argomento decisivo sarebbe stato omesso, perciò inammissibile; 4) il quarto è manifestamente infondato: la parte civile è legittimata a costituirsi avendo prospettato un fatto astrattamente idoneo a cagionare un danno (lamentata "diminuzione d'aria dal mare"), mentre la quantificazione del danno è stata rimessa al giudice civile. Per l'inammissibilità la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 75 d.P.R. n. 380 del 2001

    Considerato reato permanente a condotta mista: comprende l'utilizzazione dell'opera prima del collaudo (aspetto commissivo) e la mancata richiesta del collaudo (aspetto omissivo); la prescrizione decorre dalla cessazione dell'utilizzo o dal collaudo.

  • art. 67 d.P.R. n. 380 del 2001

    Richiamato per spiegare che il collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica ha la finalità di accertare la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità, distinta dai titoli abilitativi.

  • art. 32 legge n. 326 del 2003

    Citato nei fatti come base normativa per i titoli abilitativi in sanatoria, ma la Cassazione sottolinea che i titoli in sanatoria non sostituiscono il collaudo previsto per le opere strutturali.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Riferimento alla possibile nullità per omessa valutazione di atti; la Corte ricorda che l'omessa valutazione di memorie non determina automaticamente nullità della decisione e che chi deduce l'omissione deve indicare gli argomenti decisive omessi.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che delimita i motivi consentiti in cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso, pur evocando vizio di motivazione, in realtà deducesse questioni di fatto non sindacabili in questa sede.

  • art. 74 c.p.p.

    Determinazione della legittimazione della parte civile: è sufficiente che il danneggiato prospetti un fatto astrattamente idoneo a cagionare un danno giuridicamente apprezzabile.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per prevedere la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il reato di cui all'art. 75 DPR 380/2001 ha natura permanente e a condotta mista: la prescrizione decorre dalla cessazione dell'utilizzo dell'immobile o dal collaudo, non dalla semplice rilevazione o sopralluogo.
  • I titoli abilitativi in sanatoria non sostituiscono il collaudo strutturale: l'assenza del collaudo può integrare il reato/situazione di pericolo anche se esiste un titolo in sanatoria.
  • In Cassazione non sono ammesse riletture ex novo dei fatti: censure che consistono in ricostruzioni alternative o presunti travisamenti della prova sono frequentemente dichiarate inammissibili se non adeguatamente documentate.
  • L'omessa valutazione di memorie difensive non comporta automaticamente nullità della sentenza; chi la denuncia deve indicare con precisione gli argomenti decisivi omessi e come avrebbero inciso sulla decisione.
  • Per costituirsi parte civile è sufficiente prospettare un fatto astrattamente idoneo a cagionare un danno giuridicamente apprezzabile; la prova del danno e la sua quantificazione rimangono questioni di merito devolute al giudice civile.
  • Le spese e sanzioni possono essere irrogate in caso di ricorsi inammissibili, salvo che ricorrano giustificazioni che escludano colpa nella proposizione del ricorso.
  • Quando si impugna una sentenza penale in Cassazione su questioni di procedura e motivazione, occorre formulare i motivi entro i limiti previsti dall'art. 606 c.p.p. e portare elementi precisi che consentano al giudice di legittimità di verificare il vizio denunciato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.