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Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16772 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Dogane contestava a S.A. s.p.a. l'omesso versamento dell'IVA all'importazione relativa al 2008, sostenendo che le merci non fossero state materialmente introdotte nel deposito IVA e che fosse stata realizzata soltanto un'immissione virtuale. Secondo l'Agenzia, il regime di sospensione dell'IVA richiedeva l'effettiva introduzione fisica dei beni nel deposito e l'autofatturazione successiva non avrebbe escluso l'omesso pagamento dell'imposta. Venivano inoltre dedotte la violazione della disciplina sui depositi IVA e la contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e ha confermato il risultato favorevole alla contribuente. Ha chiarito che, in via generale, per beneficiare del regime di sospensione dell'IVA è necessaria l'introduzione fisica dei beni nel deposito fiscale, non essendo sufficiente un deposito meramente virtuale. Tuttavia, quando il contribuente abbia già assolto, anche tardivamente, l'obbligazione IVA mediante autofatturazione e registrazione nei registri degli acquisti e delle vendite, l'Amministrazione non può nuovamente pretendere l'IVA all'importazione. L'irregolarità relativa all'immissione solo virtuale ha natura formale, non comporta evasione sostanziale e non compromette il diritto alla detrazione. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, convertito dalla L. n. 427 del 1993

    Disciplina dei depositi IVA e del regime di sospensione dell'imposta.

    Per evitare l'immediato pagamento dell'IVA all'importazione, è normalmente necessaria l'introduzione fisica dei beni in un deposito fiscale situato in Italia. Tuttavia, se l'IVA è stata successivamente assolta mediante inversione contabile, non può essere richiesta una seconda volta.

  • D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 5-bis, convertito dalla L. n. 2 del 2009

    Le prestazioni di servizi relative ai beni custoditi nel deposito IVA possono costituire introduzione nel deposito ai fini della disciplina applicabile.

    La disposizione riguarda le prestazioni di servizi relative a beni effettivamente custoditi nel deposito e non legittima, da sola, la creazione di depositi virtuali in assenza di materiale introduzione dei beni.

  • D.M. 20 ottobre 1997, n. 419, art. 4

    Disciplina degli adempimenti documentali relativi ai depositi fiscali.

    La norma concerne gli adempimenti documentali e non modifica il requisito sostanziale dell'introduzione fisica dei beni nel deposito.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland

    Il mancato rispetto delle modalità formali del regime di deposito non giustifica una duplicazione dell'IVA quando l'imposta sia stata assolta mediante inversione contabile.

    La violazione delle regole di introduzione nel deposito può avere natura formale, purché non vi sia perdita di gettito e l'IVA sia stata effettivamente assolta, anche tardivamente, salvaguardando il diritto alla detrazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    Motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per vizio di motivazione.

    I motivi proposti dall'Agenzia sono stati ritenuti infondati perché la decisione della CTR era conforme ai principi successivamente affermati dalla giurisprudenza nazionale ed europea.

Massime di principio

  • L'introduzione fisica dei beni nel deposito IVA è normalmente necessaria per applicare il regime di sospensione dell'IVA; un deposito soltanto virtuale non è sufficiente.
  • Se l'IVA è stata comunque assolta dal contribuente tramite autofatturazione, registrazione contabile e meccanismo dell'inversione contabile, l'Amministrazione non può richiedere nuovamente la stessa imposta all'importazione.
  • La violazione delle modalità formali del regime può essere considerata irregolarità formale quando non vi sia un'effettiva perdita di gettito e sia preservato il diritto alla detrazione.
  • L'autofatturazione tardiva non rende automaticamente regolare l'originaria mancata introduzione fisica dei beni, ma può impedire il recupero duplicativo dell'IVA; restano eventualmente applicabili sanzioni per la violazione formale.
  • Le prestazioni di servizio possono rilevare ai fini dell'introduzione nel deposito solo se riferite a beni effettivamente custoditi nel deposito IVA.

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