Cassazione Penale, Sentenza n. 28573/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) violazione di legge e mancata declaratoria di prescrizione del reato contravvenzionale previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, poiché il fatto istantaneo sarebbe avvenuto il 10/02/2019 ed il termine di prescrizione quinquennale si sarebbe perfezionato il 10/02/2024; 2) censura sulla legittimità dei decreti di espulsione e degli ordini di allontanamento, sostenendo che il Questore non avrebbe richiesto il nulla osta all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 mentre il ricorrente era sottoposto a procedimento penale, con conseguente invalidità degli atti amministrativi presupposti e carenza di valutazione da parte del giudice di pace
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto solo il primo motivo: ha ritenuto che la contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 si fosse prescritta (termine massimo quinquennale) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quella contravvenzione per intervenuta prescrizione. Ha invece rigettato il secondo motivo, affermando che l'obbligo del Questore di richiedere il nulla osta all'autorità giudiziaria riguarda l'esecuzione dell'espulsione (deve essere richiesto prima di eseguire), ma non costituisce un presupposto di legittimità del decreto di espulsione o degli ordini di allontanamento; la Corte ha inoltre ritenuto la motivazione del giudice di pace, seppur sintetica, adeguata e fondata sugli atti acquisiti in dibattimento. Per effetto dell'annullamento parziale è stata rideterminata la pena da euro 10.500 di multa a euro 10.000, eliminando l'aumento di euro 500 collegato alla continuazione con il reato prescritto
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Costituisce fattispecie contravvenzionale residuale che punisce l'ingresso e la permanenza illegale; è atto istantaneo per l'ingresso e comportamento permanente per la permanenza; nella specie la contravvenzione è stata ritenuta prescritta essendo il termine di prescrizione pari a cinque anni
art. 14, comma 5-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma più grave rispetto all'art. 10-bis quando la permanenza consiste nella violazione degli ordini di allontanamento; le condotte successive all'ingresso che violano ordini del Questore rientrano in questa fattispecie più grave
art. 13, comma 3 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
«[q]uando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14.»
La Corte interpreta la norma come un obbligo procedurale rivolto all'esecuzione dell'espulsione: la richiesta del nulla osta deve precedere l'esecuzione ma non costituisce un presupposto di legittimità del decreto di espulsione o degli ordini di allontanamento già adottati
Norma richiamata dal ricorrente in materia di prescrizione (calcolo dei termini), rilevante per il motivo che invocava l'estinzione per prescrizione
Norma richiamata in relazione alla prescrizione e ai termini che ne disciplinano l'estinzione; la Corte ha applicato i principi pertinenti per dichiarare la prescrizione dell'art. 10-bis
art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen.
Predisposizione formale dei motivi di cassazione invocati (violazione di legge): i motivi di ricorso sono stati formulati con riferimento a questa disposizione
Corte costituzionale, sentenza n. 250/2010
Richiamata dalla Corte per affermare la costituzionalità dell'art. 10-bis e per distinguere la punizione di un comportamento (ingresso/permanenza) dalla criminalizzazione di una condizione personale; utile per inquadrare la natura delle fattispecie contestate
Massime di principio
- Se la condotta contestata è un fatto istantaneo (es. ingresso illegale) il termine di prescrizione decorre dalla data dell'evento; occorre sempre verificare la data di consumazione per calcolare la prescrizione
- Quando la permanenza si traduce nella violazione di un ordine di allontanamento, prevale la fattispecie più grave (art. 14, comma 5-ter) e la contravvenzione di cui all'art. 10-bis rimane residuale o può risultare assorbita
- L'obbligo del Questore di richiedere il nulla osta all'autorità giudiziaria (art. 13, comma 3) riguarda l'esecuzione dell'espulsione: la mancata richiesta prima dell'esecuzione può essere censurata, ma non è automaticamente un vizio che annulla il decreto di espulsione o l'ordine di allontanamento adottato
- In sede penale, la legittimità degli atti amministrativi presupposti può essere valutata dal giudice solo se rilevante per la configurabilità del reato; la mancanza di una disamina approfondita non invalida automaticamente la sentenza se la motivazione è complessivamente adeguata
- La declaratoria di prescrizione su uno dei capi può comportare la riforma della pena complessiva e l'eventuale eliminazione degli aumenti collegati alla continuazione con il reato estinto
- Per chi si trovi in situazione analoga: raccogliere e depositare tutta la documentazione amministrativa (decreti di espulsione, ordini di allontanamento, eventuali richieste di nulla osta) e verificare le date effettive dei fatti per valutare tempestivamente la prescrizione o vissuti vizi procedurali
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