Cassazione Civile, Ordinanza n. 23767/2021 del 02/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva domandato in primo grado il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che, per effetto della disciplina introdotta dal d.l. n. 13/2017 e del regime transitorio, il nuovo rito speciale si applicasse ai procedimenti instaurati dopo il 17 agosto 2017 e che, conseguentemente, il decreto del tribunale fosse non appellabile ma ricorribile solo per cassazione. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 25/2008, sostenendo che l'inammissibilità dell'appello sarebbe stata erroneamente affermata poiché non erano ancora stati emanati i regolamenti di attuazione previsti dalla disposizione richiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che la disciplina transitoria dell'art. 21 del d.l. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella l. n. 46/2017, rende applicabile il nuovo rito ai procedimenti giudiziari instaurati dopo il 17 agosto 2017; per tali controversie opera l'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, secondo cui il decreto del tribunale che decide sull'impugnazione dei provvedimenti delle Commissioni territoriali è inappellabile e può essere impugnato solo con ricorso per cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Ministero si è limitato a depositare un atto di costituzione senza svolgere reale attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza del ricorrente è stata respinta perché la disciplina applicabile alle impugnazioni dei provvedimenti in materia di protezione internazionale va letta alla luce del regime transitorio e del nuovo rito speciale; non è dunque decisiva la sola previsione richiamata dal ricorrente in senso contrario alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
La disposizione transitoria collega l'applicabilità del nuovo rito ai procedimenti giudiziari instaurati dopo il 17 agosto 2017.
art. 6, comma 1, lett. g), d.l. n. 13/2017
Ha introdotto il nuovo assetto processuale in materia di protezione internazionale, poi richiamato per affermare l'inappellabilità del decreto del tribunale.
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
Per le controversie soggette al nuovo rito, il decreto del tribunale sull'impugnazione dei provvedimenti delle Commissioni territoriali è inappellabile e ricorribile soltanto per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per determinare l'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di protezione internazionale, il regime delle impugnazioni va individuato in base alla disciplina transitoria applicabile al momento di instaurazione del giudizio, secondo il principio tempus regit actum.
- Per i procedimenti introdotti dopo il 17 agosto 2017, il decreto del tribunale che decide sull'impugnazione dei provvedimenti delle Commissioni territoriali non è appellabile, ma è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione.
- L'eventuale mancata adozione dei regolamenti attuativi non impedisce, di per sé, l'applicazione del nuovo rito quando la disciplina transitoria lo renda operante per i procedimenti successivi alla data prevista dalla legge.
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