Cassazione Civile, Sentenza n. 24293/2020 del 03/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello della società relativo a 5 avvisi di accertamento ICI/IMU (periodi 2010-2014) aventi ad oggetto la rideterminazione del valore di terreni edificabili. Le censure della ricorrente vertono principalmente sulla errata determinazione del valore imponibile (divergenze tra valore perizia e valore adottato dal giudice d'appello, conversione mq/mc, applicazione di coefficienti correttivi e deliberazioni comunali), su presunte carenze di motivazione, sulla legittimità della costituzione in giudizio del Comune e sulla regolarità formale degli avvisi (sottoscrizione, indicazione dei termini per ricorrere) nonché sulla liquidazione delle spese di giudizio d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi perché: la ricorrente non ha individuato un fatto storico decisivo omesso o un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 360 c.1 n.5 c.p.c.; la valutazione del valore venale dei terreni è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo vizi estremi; osservazioni accessorie del giudice d'appello sulla possibilità di edificare ed altre circostanze erano incidentali e non hanno inciso sul decisum; la sottoscrizione dell'avviso da parte del dirigente riferibile all'ente estendeva la riferibilità anche alle schede tecniche allegate; l'omessa indicazione del termine di impugnazione non invalida l'atto ma può comportare rimessione in termini; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della ricorrente e liquidate in favore del Comune, con evidenza della possibilità del versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disposizione richiamata in relazione alla determinazione della base imponibile per le aree edificabili: la valutazione può fondarsi su ubicazione, oneri, prezzi medi di mercato e perizia di stima; la Corte riconosce che tali valutazioni rimangono di competenza del giudice di merito se adeguatamente motivate.
Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione per vizi di motivazione: dopo la riforma la sindacabilità è molto limitata e riguarda solo vizi estremi della motivazione (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile).
d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)
Riferimento alla riforma dell'art. 360 c.p.c.: la Corte sottolinea che la riforma riduce il controllo di legittimità sulla motivazione e impone limiti al riesame critico-apologetico del giudizio di merito.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiama il diritto del contribuente ad avere indicazione dei termini per impugnare; la Corte però osserva che l'omessa indicazione del termine non invalida automaticamente l'atto, ma può consentire la remissione in termini per l'eventuale tardiva impugnazione.
art. 15, c. 2 bis (e successivi aggiornamenti: comma 2 sexies)
Norme riferite alla disciplina delle spese e della tariffa per gli avvocati nel processo tributario: è prevista una riduzione degli onorari quando l'ente si difende con personale dipendente e specifiche regole per la liquidazione.
I. n. 296 del 2006
Richiamata in relazione alla sottoscrizione degli atti: la mancanza formale non comporta nullità se l'atto è comunque riferibile all'ente impositore.
Norma richiamata in punto di contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sui fatti e sulla valutazione delle prove è molto limitato: non è ammessa una semplice rivalutazione del merito. Per incidere occorre dimostrare un vizio di motivazione grave o l'omissione di un fatto storico decisivo.
- Le stime del valore venale degli immobili basate su perizie e comparazioni di mercato sono valutazioni di merito: la Corte di legittimità le conferma salvo motivazioni macroscopicamente contraddittorie o inesistenti.
- La sottoscrizione e la riferibilità dell'atto all'ente rendono efficaci anche le allegazioni tecniche se il contenuto dell'avviso è desunto da esse; viceversa, vizi formali isolati non comportano automaticamente la nullità dell'atto tributario.
- L'omessa indicazione, nell'avviso di accertamento, del termine per impugnare non invalida l'atto ma può giustificare la remissione in termini: è importante impugnare tempestivamente o chiedere la rimessione se si è superato il termine.
- Nelle contestazioni processuali e nelle impugnazioni è essenziale circoscrivere e documentare il 'fatto decisivo' che si ritiene omesso o male valutato; argomentazioni generiche o meramente probatorie rischiano l'inammissibilità in Cassazione.
- Sulle spese processuali, quando l'ente si difende con personale dipendente, la tariffa può subire riduzioni previste dalla normativa tributaria e la parte soccombente può essere condannata anche al versamento di contributi unificati aggiuntivi.
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