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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48246/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio di Giovanni Diglio, rinviando per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. Le altre statuizioni della sentenza di merito sono confermate.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per vizi di motivazione: il difensore denunciava illogicità e contraddittorietà della decisione della Corte d'appello che affermava la necessita di mitigare il trattamento sanzionatorio ma poi, nella rideterminazione della pena per Diglio, ha adottato il medesimo metodo di calcolo del giudice di primo grado partendo nuovamente dal massimo edittale e ottenendo in concreto la stessa pena già inflitta in primo grado, senza rendere comprensibile il percorso aritmetico previsto dall'art. 133 cod. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma incriminatrice applicata al caso; utilizzata per individuare il massimo edittale di riferimento nel calcolo della pena

  • codice penale, art. 133

    Richiesto che la determinazione della pena sia motivata in modo chiaro e aritmeticamente comprensibile: la Corte ha censurato l'assenza di un percorso logico-aritmetico nella rideterminazione della pena, rendendo necessaria l'annullamento e il rinvio

  • codice di procedura penale, art. 624

    Interpretato nel senso che, anche se la sentenza è annullata limitatamente alla determinazione della pena, l'affermazione della responsabilità penale rimane irrevocabile

Massime di principio

  • Quando il giudice d'appello dichiara di voler mitigare la pena deve esplicitare in modo aritmetico e coerente il punto di partenza e le successive maggiorazioni o diminuzioni previste dall'art. 133 c.p.; la mera affermazione motivazionale non è sufficiente
  • Se il dispositivo e la motivazione sono incongruenti (es. motivazione di attenuazione ma pena concretamente invariata), la Cassazione può annullare la parte relativa al trattamento sanzionatorio per carenza di motivazione
  • In caso di annullamento limitato alla determinazione della pena la pronuncia di responsabilità può essere dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p., con rinvio al solo giudizio di nuovo esame del quantum
  • Il rinvio deve essere a diversa sezione della Corte territoriale quando la Cassazione verifica vizi nella valutazione o nel calcolo della pena, per assicurare imparzialità e corretto esame
  • Difesa e Pubblico Ministero possono richiedere correzioni del trattamento sanzionatorio: la Cassazione valuta se la motivazione rende comprensibile la metodologia di calcolo adottata

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