Sentenza n. 3963/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- notificato il successivo 28/9/2022, con il quale il Comune di Lettere – Settore Tecnico ha respinto l'istanza di condono edilizio prat. n. -OMISSIS-ex L. 326/2003 e disposto l’adozione degli atti consequenziali; nonché di tutti gli atti preordinati, antecedenti, connessi e conseguenti, ivi compresa se ed in quanto occorra, la comunicazione di motivi ostativi n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio ex l. 326/2003 relativo a parte di un garage al piano terra e a un primo piano, con comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale di condono edilizio deducendo, in sintesi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, commi 26 e 27, del d.l. 269/2003, convertito nella l. 326/2003, della l.r. Campania n. 10/2004, dell'art. 32 della l. 47/1985 e della disciplina urbanistica e paesaggistica applicabile. Hanno sostenuto che il manufatto originario fosse preesistente al vincolo paesaggistico, che gli interventi fossero riconducibili a opere conservative o a difformità esecutive e che il Piano di Recupero post-sisma consentisse la ricostruzione, anche con incremento volumetrico. Hanno inoltre contestato il richiamo comunale alla zona A/2 del PRG, assumendo che il divieto di nuova edificazione riguardasse soltanto gli spazi liberi. È stata dedotta anche la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, per difetto di istruttoria, erroneità e contraddittorietà della motivazione, nonché la mancata acquisizione del parere dell'autorità paesaggistica. I ricorrenti hanno lamentato il decorso del termine regionale di 24 mesi per la definizione del condono, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto concludere favorevolmente il procedimento o acquisire il parere paesaggistico. Infine hanno dedotto la preclusione all'adozione di atti sanzionatori in pendenza di un'istanza di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica presentata nel 2016.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivi due profili. In primo luogo, l'istanza indicava come data di ultimazione dei lavori il 17 novembre 2002; pertanto, anche ammettendo che il fabbricato originario fosse anteriore al vincolo, le opere oggetto della domanda risultavano realizzate dopo l'imposizione del vincolo paesaggistico. In secondo luogo, gli interventi insistevano in zona A/2 della Zona Territoriale 4 del PRG, nella quale erano consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e non interventi di nuova edificazione. La realizzazione di un garage e di un primo piano, con ampliamento verticale, superficie utile e nuova volumetria, è stata qualificata come nuova edificazione e ritenuta incompatibile con la disciplina urbanistica. Ai sensi dell'art. 32, comma 27, del d.l. 269/2003, mancavano quindi i presupposti per il condono, anche per l'assenza dei pareri favorevoli delle amministrazioni preposte ai vincoli. Il TAR ha escluso che l'art. 9 l. 122/1989 consentisse di superare i vincoli paesaggistici e ambientali. Ha inoltre ritenuto non necessario acquisire il parere paesaggistico, poiché l'incompatibilità urbanistica dell'intervento era già ostativa alla sanatoria. Il decorso del termine di 24 mesi previsto dalla l.r. Campania n. 10/2004 non produceva un provvedimento tacito favorevole, ma un silenzio-diniego impugnabile, che i ricorrenti non avevano impugnato. La successiva istanza di compatibilità paesaggistica non era idonea a sanare l'intervento, poiché le opere avevano creato nuove superfici e volumetrie, al di fuori dei casi di compatibilità paesaggistica previsti dall'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004. Il motivo relativo all'asserita preclusione degli atti sanzionatori è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non risultando adottato alcun provvedimento repressivo. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in € 1.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Il condono è escluso quando le opere, realizzate dopo l'imposizione del vincolo, siano prive del titolo edilizio e non conformi alla disciplina urbanistica e agli strumenti urbanistici.
Scaduto il termine di 180 giorni per la pronuncia, si forma un silenzio-rifiuto che l'interessato è legittimato ad impugnare.
Nel procedimento di condono relativo a opere vincolate, il decorso del termine senza pronuncia non determina un accoglimento tacito; il silenzio è impugnabile come diniego.
art. 7 l.r. Campania n. 10/2004
Il termine regionale di 24 mesi per la definizione della domanda di condono, decorso inutilmente, non determina il rilascio tacito del titolo in sanatoria, ma un silenzio-diniego impugnabile.
La realizzazione di un garage e di un primo piano, con ampliamento verticale e nuova volumetria, è stata ricondotta agli interventi di nuova edificazione, incompatibili con una zona nella quale sono ammessi soltanto interventi manutentivi.
art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004
L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; a) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; b) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
La compatibilità paesaggistica postuma non è conseguibile per opere che abbiano creato nuove superfici utili o volumetrie; l'intervento esaminato non rientrava nei casi tassativi.
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
La collocazione dell'immobile in zona sismica imponeva il rispetto dell'obbligo di preventiva autorizzazione sismica, ulteriore profilo di illegittimità delle opere.
Il diniego di condono non richiede una motivazione analitica quando l'abusività delle opere e il contrasto insanabile con la disciplina urbanistica o paesaggistica risultino sufficientemente individuati.
La censura relativa alla comunicazione dei motivi ostativi è stata esaminata nel quadro delle contestazioni procedimentali, senza che emergesse un vizio idoneo a superare l'incompatibilità sostanziale dell'intervento.
Massime di principio
- Nel terzo condono edilizio, quando le opere insistono su un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico istituito prima della loro esecuzione, la sanatoria è esclusa se le opere sono prive del titolo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
- La preesistenza del fabbricato originario rispetto al vincolo paesaggistico non consente il condono delle opere successive se la data di ultimazione indicata nell'istanza dimostra che l'abuso oggetto della domanda è stato realizzato dopo l'imposizione del vincolo.
- La realizzazione di nuove superfici utili, volumetrie o ampliamenti verticali integra nuova edificazione e non può essere ricondotta a interventi di manutenzione quando lo strumento urbanistico consente soltanto opere manutentive; tale incompatibilità urbanistica è autonomamente ostativa al condono.
- Il decorso del termine previsto dalla normativa regionale per la definizione della domanda di condono non determina il rilascio tacito della sanatoria, ma può dar luogo a un silenzio-diniego impugnabile dall'interessato.
- Il parere dell'autorità paesaggistica non è necessario quando l'opera è già insanabile per radicale incompatibilità con la disciplina urbanistica; inoltre, la compatibilità paesaggistica postuma non è ammessa per interventi che abbiano creato nuove superfici utili o volumetrie.
- La contestazione relativa all'adozione di provvedimenti repressivi in pendenza della sanatoria è inammissibile per difetto di interesse se nessun atto sanzionatorio è stato concretamente adottato.
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