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Sentenza

Sentenza n. 1359/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità per asserita assenza dei requisiti soggettivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, iscritto dal 2010 nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, operava come associato di uno studio professionale e, quale responsabile del settore contabilità e dichiarazioni fiscali, svolgeva direttamente le attività di predisposizione delle dichiarazioni e di tenuta delle scritture contabili, trasmettendo poi le dichiarazioni tramite il canale telematico dello studio. Dopo avere inizialmente confermato l’iscrizione per il 2025, l’Agenzia delle Entrate avviava un’istruttoria e comunicava il preavviso di revoca ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, ritenendo che la qualità di associato, anziché di socio, non consentisse di riconoscere il diretto controllo e la responsabilità richiesti dall’art. 23 d.m. 164/1999. Il ricorrente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.m. 164/1999 ed eccesso di potere, perché il requisito del diretto controllo e della responsabilità sarebbe riferito alle attività di predisposizione delle dichiarazioni e tenuta delle scritture contabili, non alla governance o alla gestione dello studio; 2) violazione del legittimo affidamento e dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, per la revoca intervenuta dopo quindici anni di esercizio pacifico dell’abilitazione, senza sopravvenienze e senza adeguata ponderazione dell’interesse pubblico e dell’affidamento privato; 3) violazione dell’art. 25 d.m. 164/1999, per omessa notificazione del processo verbale di contestazione e mancata assegnazione del termine, fino a novanta giorni, per la regolarizzazione, essendo stato adottato direttamente il provvedimento dopo un preavviso ex art. 10-bis con termine di soli dieci giorni.

La decisione

Il TAR accoglie il primo motivo e annulla il provvedimento di revoca, assorbendo le ulteriori censure. Interpreta l’art. 23 d.m. 164/1999 nel senso che il requisito del “diretto controllo e della responsabilità” riguarda le attività di predisposizione delle dichiarazioni e di tenuta delle scritture contabili, non il controllo gestionale dell’associazione professionale, la partecipazione agli utili o la responsabilità illimitata per le obbligazioni dell’ente. Il riferimento normativo alle “attività” concerne grammaticalmente e logicamente le attività contabili immediatamente menzionate; inoltre, l’impiego dell’espressione “uno o più professionisti” esclude che il professionista che appone il visto debba coincidere con quello titolare della maggioranza del capitale. Nel caso concreto non era contestato che il ricorrente esercitasse personalmente e materialmente il controllo diretto sulle attività contabili dei clienti dello studio e che la trasmissione avvenisse tramite il canale telematico dell’associazione. L’interpretazione dell’Agenzia avrebbe inoltre determinato un’irragionevole disparità rispetto ai professionisti dipendenti delle società di servizi e ai responsabili dei CAF, ai quali è consentito apporre il visto e trasmettere le dichiarazioni tramite il canale dell’ente di appartenenza senza controllarne la gestione. L’Agenzia delle Entrate è condannata alle spese in favore del ricorrente; le spese sono compensate nei confronti dell’interveniente ad adiuvandum.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 241/1997

    Disciplina l’abilitazione dei professionisti al rilascio del visto di conformità; il ricorrente era iscritto nel relativo elenco informatizzato.

  • art. 23 d.m. 164/1999

    “diretto controllo e la responsabilità”

    Il requisito del diretto controllo e della responsabilità si riferisce alle attività di predisposizione delle dichiarazioni e di tenuta delle scritture contabili, non alla gestione complessiva della società o dell’associazione professionale. Non è quindi necessario che il professionista vistante abbia il controllo gestionale dell’ente, partecipi agli utili o risponda illimitatamente delle obbligazioni dell’ente collettivo.

  • art. 25 d.m. 164/1999

    È richiamato dal ricorrente quale disposizione che tipizza la sequenza procedimentale della contestazione e della regolarizzazione; la relativa censura è assorbita in ragione dell’accoglimento del primo motivo.

  • art. 71, comma 1, d.P.R. 445/2000

    Costituisce la base dei controlli di veridicità avviati dall’amministrazione sulla posizione del ricorrente; non è oggetto di autonoma decisione, poiché le ulteriori censure sono assorbite.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È stato utilizzato dall’amministrazione per il preavviso di revoca con assegnazione di un termine di dieci giorni; la censura relativa alla correttezza della sequenza procedimentale è assorbita.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di correttezza e tutela dell’affidamento; la relativa censura non viene esaminata autonomamente per l’assorbimento conseguente all’accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 23 d.m. 164/1999, quando le dichiarazioni e le scritture contabili sono predisposte e tenute da una società di servizi o da un’associazione professionale, il requisito del diretto controllo e della responsabilità riguarda concretamente tali attività contabili e non il controllo gestionale dell’ente collettivo.
  • Il professionista abilitato al rilascio del visto di conformità non deve necessariamente coincidere con il professionista o con i professionisti che detengono la maggioranza del capitale o esercitano il controllo dell’ente che svolge le attività di supporto.
  • La qualità di associato di uno studio professionale non esclude, di per sé, la sussistenza dei requisiti per il rilascio del visto di conformità, quando il professionista eserciti personalmente e materialmente il controllo diretto e la responsabilità sulle attività di predisposizione delle dichiarazioni e di tenuta delle scritture contabili.
  • È irragionevole interpretare il requisito del diretto controllo in modo da imporre al professionista vistante il controllo della gestione dell’ente, se l’ordinamento consente a professionisti dipendenti di società di servizi e responsabili di CAF di apporre il visto e trasmettere le dichiarazioni tramite il canale dell’ente senza esercitarne la governance.

Come è indicizzato

MaterieEsercizio della professionePartecipazione al procedimento
RamiProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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